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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 09/02/2026, n. 2091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2091 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2091/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: CIMMINO STEFANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9053/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
Difensore 2 Telefono_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via'g.grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola C5 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240135818520000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti;
Resistente: come da atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli il 13.5.2025, la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore 2 e dall'avv.
Difensore 1, impugnava la cartella di pagamento sopra riportata;
la cartella era stata notificata da
Agenzia delle Entrate-Riscossione in seguito all'asserito mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania per l'anno 2017.
I motivi di opposizione esposti da parte ricorrente erano: 1) l'inesistenza della pretesa e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
2) l'intervenuta prescrizione e decadenza di tutti i diritti di credito portati dalla cartella;
3) la nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di pagamento sotteso.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, che depositava controdeduzioni in ordine alle doglianze di parte ricorrente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva riguardo all'attività svolta prima della consegna del ruolo, attività di competenza esclusiva dell'Ente impositore e rimarcava la piena legittimità
e tempestività del proprio operato.
All'udienza del 27.1.2026 ha luogo la trattazione del processo e la causa viene decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Regione Campania, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita e non ha provato la notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 734361059469 richiamato nella cartella impugnata né di altri atti interruttivi della prescrizione.
La cartella impugnata va quindi annullata per omessa notifica dell'atto prodromico presupposto ed intervenuta prescrizione triennale ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 e successive integrazioni e modificazioni.
Per le suesposte ragioni la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo manlevando A.d.E.R. a cui non possono essere ascritti vizi dell'atto antecedenti alla consegna del ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 300,00 oltre oneri accessori con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica: CIMMINO STEFANO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9053/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ricorrente 1 Telefono 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore 1
Difensore 2 Telefono_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via'g.grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale - Isola C5 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240135818520000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: come da atti;
Resistente: come da atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli il 13.5.2025, la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore 2 e dall'avv.
Difensore 1, impugnava la cartella di pagamento sopra riportata;
la cartella era stata notificata da
Agenzia delle Entrate-Riscossione in seguito all'asserito mancato pagamento della tassa automobilistica dovuta alla Regione Campania per l'anno 2017.
I motivi di opposizione esposti da parte ricorrente erano: 1) l'inesistenza della pretesa e conseguente illegittimità dell'iscrizione a ruolo;
2) l'intervenuta prescrizione e decadenza di tutti i diritti di credito portati dalla cartella;
3) la nullità della cartella per mancata notifica dell'avviso di pagamento sotteso.
Si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione, che depositava controdeduzioni in ordine alle doglianze di parte ricorrente, eccepiva la carenza di legittimazione passiva riguardo all'attività svolta prima della consegna del ruolo, attività di competenza esclusiva dell'Ente impositore e rimarcava la piena legittimità
e tempestività del proprio operato.
All'udienza del 27.1.2026 ha luogo la trattazione del processo e la causa viene decisa come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La Regione Campania, a cui è stato ritualmente notificato il ricorso, non si è costituita e non ha provato la notifica dell'avviso di accertamento prodromico n. 734361059469 richiamato nella cartella impugnata né di altri atti interruttivi della prescrizione.
La cartella impugnata va quindi annullata per omessa notifica dell'atto prodromico presupposto ed intervenuta prescrizione triennale ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982 e successive integrazioni e modificazioni.
Per le suesposte ragioni la Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo manlevando A.d.E.R. a cui non possono essere ascritti vizi dell'atto antecedenti alla consegna del ruolo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna la Regione Campania al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 300,00 oltre oneri accessori con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.