Ordinanza cautelare 5 aprile 2018
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01024/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00175/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 175 del 2018, proposto dalla Acea Ato 5 s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Pasquale Cristiano, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Mora in Latina, alla via E.Di Savoia 5;
contro
il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone Latina e Rieti, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
la Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv.ssa Angela Mariani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
il Comune di Veroli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Gianluca Befani, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
dei sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
dell'ordinanza n. 2 del 5 gennaio 2018, con la quale il Comune di Veroli ha ingiunto all’ACEA ATO la demolizione dell’intervento di messa in sicurezza del versante in frana, sito in Loc. Casino Franchi, posto in essere dalla ricorrente in esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale Civile di Frosinone nella causa iscritta al rg. n. 2225/2013;
Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio e le memorie delle Amministrazioni intimate nonché i relativi allegati;
Vista la dichiarazione depositata in giudizio il 23 ottobre 2025, con la quale il legale di parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9 del cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. IL CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con l’atto introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente ha agito per l’annullamento dell’ordinanza n. 2 del 5 gennaio 2018, con la quale è stata ordinata la demolizione dell’intervento di messa in sicurezza del versante in frana sito in Loc. Casino Franchi nel Comune di Veroli;
- nelle more del giudizio, è stato definito il procedimento in sanatoria richiesto dalla società ricorrente, come risulta dalla documentazione depositata in atti;
- con dichiarazione depositata in data 23 ottobre 2025, il legale della ricorrente ha chiesto che il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio;
- in vista dell’udienza, il Comune di Veroli ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese legali e le altre Amministrazioni resistenti non si sono opposte ad essa;
- all’udienza pubblica del 26 novembre 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione;
Ritenuto che:
- al Collegio non resta che prendere atto della dichiarazione del difensore della ricorrente in ordine al sopravvenuto difetto del relativo interesse al ricorso;
- come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, difatti, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod.proc.amm. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n.4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
Considerato, infine, che sussistono giusti motivi, tenuto conto dell’esito della controversia e della mancata opposizione delle altre parti alla richiesta in tal senso di parte ricorrente, per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU De EN, Presidente FF
IL CA, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL CA | LU De EN |
IL SEGRETARIO