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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/07/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4272/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
09/07/2025 da:
Parte_1
con l'avv. VINCI EMANUELA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. DAL SIE NICOLETTA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di omologare o
1 prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 25.7.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; dato atto che il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero in data 10.7.2025 e che nulla è pervenuto;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) I signori e vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto. Parte_1 Parte_2
2) La casa familiare, con gli arredi ivi presenti, verrà assegnata alla GN perché vi abiti, Parte_2
insieme ai figli, fino al raggiungimento della di loro indipendenza economica.
3) Dà atto che il sig ha lasciato l'abitazione familiare ad aprile 2025, portando con sé i suoi Parte_1
effetti personali e si è trasferito in appartamento condotto in locazione sito in Villorba TV Via Ortigara
n 7. In ogni caso, le parti si danno reciprocamente atto che, da settembre 2024, il sig corrisponde Pt_1
alla GN la somma di euro 440,00 (220,00 euro a figlio) a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento dei figli e la metà delle spese straordi-narie sostenute per i figli stessi, oltre a contribuire alle esigenze di vita quotidiana fino al suo trasferimento;
4) I figli ed erranno affidati ad entrambi i genitori in regime di affidamento condiviso, Per_1 Per_2
con abitazione e residenza stabile e prevalente presso la madre.
5) I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di straordinaria amministrazione, come ad esempio istruzione, salute, educazione, tenendo conto dei bisogni, delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni dei figli minori, mentre la eserciteranno disgiuntamente per le questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza dei figli presso di sé;
6) Quanto al regime di visita padre-figli,
2 - il padre potrà vedere e frequentare ed compatibilmente con gli impegni scolastici, Per_1 Per_2
parascolastici e ricreativi dei figli, un weekend a settimane alterne - nel periodo da inizio marzo a fine settembre - dal sabato mattina alle ore 8,00 alla domenica sera do-po cena (indicativamente ore 21,00) , e
– nel periodo da inizio ottobre a fine febbraio - dal venerdì alle ore 18,30 alla domenica sera dopo cena
(indicativamente ore 21,00), avendo cura di riportarli alla madre, salvo diverso accordo delle parti.
Durante la settimana, quan-do il weekend spetta alla madre, il padre andrà a prendere i figli ogni martedì
e giovedì alle ore 18,30 e starà con loro fino a dopo cena, riportandoli a casa della madre entro le ore
21,00; quando il weekend è di sua spettanza, il padre andrà a prendere i figli il giovedì alle ore 18,30 e starà con loro fino a dopo cena, riportandoli a casa della madre entro le ore 21,00. Anche in questo caso, sono salvi i diversi accordi delle parti;
- durante le vacanze estive, ed rascorreranno quindici (15) giorni, anche non consecutivi, Per_1 Per_2
con ciascun genitore, compatibilmente con gli impegni parascolastici e ricreativi degli stessi e, in particolare, il giorno di Ferragosto, ad anni alterni, con l'uno o con l'altro genitore. Il padre concorderà con la madre, entro e non oltre il 20 giugno di ogni anno, il suo periodo di vacanze, in modo da consentire la miglior programmazione dei vari periodi di ferie;
- durante le vacanze natalizie, ed rascorreranno la mattina del giorno di Natale con un Per_1 Per_2
genitore e il pomeriggio del giorno di Natale con l'altro, seguendo il regime di alternanza per l'anno successivo. Al genitore cui compete il pomeriggio del Natale spet-teranno le vacanze dal 26 dicembre al
31 dicembre incluso, mentre all'altro genitore le vacanze dall'01 gennaio a 6 gennaio incluso, sempre seguendo il regime di alternanza. È sempre fatto salvo il diverso accordo delle parti;
- durante le vacanze pasquali, ed rascorreranno la mattina del giorno di Pasqua con un Per_1 Per_2
genitore e il pomeriggio del giorno di Pasqua con l'altro, seguendo il regi-me di alternanza per l'anno successivo. Al genitore cui compete la mattina di Pasqua, spetterà anche la vigilia di Pasqua, mentre all'altro genitore spetterà il giorno di Pasquet-ta, sempre seguendo il regime di alternanza e sempre fatto salvo il diverso accordo tra le parti;
3 - i giorni festivi durante l'anno scolastico ed eventuali ponti: (esempio 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, Martedì Grasso) verranno suddivisi in modo che possano essere usufruiti ad anni alterni dai genitori, salvo diverso accordo tra le parti;
- ogni ulteriore e/o diverso tempo di permanenza, rispetto a quanto sopra concordato, dei figli minori con ciascun genitore, potrà essere definito dai genitori, compatibilmente con i loro impegni scolastici e ricreativi e di salute. Nel caso in cui un genitore nel giorno ad esso assegnato non possa stare con i figli,
l'altro genitore potrà eventualmente essere sentito per venire in aiuto. Qualora, per qualsivoglia ragione e/o motivo, l'avente diritto non eserciti e/o non possa esercitare il proprio diritto di visita nei giorni prestabiliti, come su indicati, lo stesso potrà recuperarli alla prima occasione utile;
7) il signor sarà tenuto a corrispondere alla GN a titolo di contributo Parte_1 Parte_2
al mantenimento dei due figli, l'importo complessivo mensile di € 440,00 (quattrocentoquaranta/00 euro), pari a € 220,00 per ogni figlio, importo rivalutabìle annual-mente secondo gli indici ISTAT, da versarsi, entro il giorno 15 di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN
, utilizzando le coordi-nate già note al sig;
Pt_2 Pt_1
8) l'Assegno Unico Universale per i figli sarà versato direttamente e integralmente alla GN Parte_2
Le spese sostenute per i figli saranno detratte anella misura del 50% d ciascun genitore.
[...]
9) il sig. sarà tenuto a contribuire nella misura del 50% (cinquanta per cento) alle spese Parte_1
straordinarie da sostenere per i figli, così come previste nel Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso. Dette somme saranno versate entro 10 (dieci) giorni dalla presentazione delle relative ricevute a mezzo comunicazione email/SMS, whatsapp.
10) Dà atto che i signori e continueranno a mantenere il conto corrente cointestato Pt_1 Pt_2
presso Intesa Sanpaolo filiale di Treviso, ex Banca Popolare di Vicenza, sul quale sono addebitate le rate di mutuo per € 589,20 mensili e convengono che tali rate siano versate dalla GN tenuto Pt_2
conto dell'esborso mensile del sig. per la locazione dell'appartamento in Villorba TV e Pt_1
dell'acquisto di buona parte dei mobili che lo arredano.
4 11) Dà atto che i signori e nonostante non occorra più il consenso Parte_1 Parte_2
dell'altro genitore, si danno reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio intestato ai minori. I genitori si impegnano a gestire insieme il passaporto dei figli, che verrà - di volta in volta - consegnato dal genitore che lo detiene a quello che deve recarsi all'estero con i figli, previa comunicazione delle finalità del viaggio, della destinazione e del periodo in cui esso deve essere effettuato. La richiesta dovrà essere avanzata dal genitore che intende portare i figli all'estero almeno 30 (trenta) giorni prima della partenza programmata e dovrà essere approvata dall'altro genitore entro sette giorni. Si impegnano, inoltre, a comunicarsi reciprocamente, entro 30 (trenta) giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
12) spese di lite compensate;
13) dà atto che le parti dichiarano fin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza che andrà a recepire le condizioni qui concordate, rinunciando ai termini per l'impugnazione.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 25/07/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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