Articolo 610 del Codice civile
Articolo 566Articolo 577
Versione
19 aprile 1942
Art. 610.

(Termine di efficacia).

Il testamento ricevuto nel modo indicato dall'articolo precedente perde la sua efficacia tre mesi dopo la cessazione della causa che ha impedito al testatore di valersi delle forme ordinarie.

Se il testatore muore nell'intervallo, il testamento deve essere depositato, appena e' possibile, nell'archivio notarile del luogo in cui e' stato ricevuto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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