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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. II, sentenza 14/01/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 110/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2360/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220005031262000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220005031262000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1416/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate RI, in persona del l.r.p.t., e la Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento, per i motivi specificati, della cartella esattoriale n. 03020220005031262000, notificata il 28 maggio 2024, inerente al mancato pagamento della tassa automobilistica per le annualità 2017 e 2018, oltre alla condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite.
Con apposite memorie si sono costitute in giudizio le parti resistenti, instando per la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, per le ragioni che di seguito si compendiano.
1. La resistente Regione Calabria ha fornito prova documentale della rituale notificazione, in data 20 febbraio
2021, dell'avviso di accertamento presupposto (n. 3640328) dalla cartella esattoriale impugnata e dalla stessa espressamente richiamato (v. la relativa allegazione documentale, che attesta la sua notificazione a mani del destinatario).
In mancanza di tempestiva impugnazione del predetto atto tributario, la relativa pretesa creditoria è divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità dei rilievi afferenti al merito della stessa pretesa tributaria, ivi compresi quelli attinenti alla decadenza ed alla prescrizione maturate in tempo anteriore.
2. Del pari, la resistente Agenzia delle Entrate RI ha fornito prova documentale della notificazione,
a mani del destinatario, della cartella esattoriale impugnata (v. la copia dell'avviso di ricevimento, con la casella attestante la notificazione “personalmente al destinatario” debitamente marcata e la corrispondente sottoscrizione della persona che ha ricevuto il plico, essendo tutte le altre iscrizioni antecedenti).
L'anzidetta notificazione è da ritenersi tempestiva, in quanto interruttiva del corso della prescrizione decorrente dalla notificazione di cui al punto 1, dovendosi computare la sospensione dei temini di prescrizione e decadenza, come introdotta dalla disciplina emergenziale di cui all'art. 68 del d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) e tenuto conto del fatto che la resistente Regione Calabria è stata assistita da un suo funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d. l.vo n. 546/1992) –, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 233,00 per l'Agenzia delle Entrate RI ed in euro 186,40 per la
Regione Calabria, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione,
e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle resistenti e che liquida in complessivi in euro 233,00 per l'Agenzia delle Entrate RI ed in euro 186,40 per la Regione Calabria, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e CPA come per legge.
AT, 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
IA GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2360/2024 depositato il 02/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - AT
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220005031262000 BOLLO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020220005031262000 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1416/2025 depositato il
23/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ---;
Resistente/Appellato: ---;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate RI, in persona del l.r.p.t., e la Regione Calabria, in persona del l.r.p.t., chiedendo l'annullamento, per i motivi specificati, della cartella esattoriale n. 03020220005031262000, notificata il 28 maggio 2024, inerente al mancato pagamento della tassa automobilistica per le annualità 2017 e 2018, oltre alla condanna delle resistenti al pagamento delle spese di lite.
Con apposite memorie si sono costitute in giudizio le parti resistenti, instando per la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di lite.
Il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
All'esito dell'udienza pubblica del 16 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il dispositivo è stato depositato entro il termine di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va respinto, per le ragioni che di seguito si compendiano.
1. La resistente Regione Calabria ha fornito prova documentale della rituale notificazione, in data 20 febbraio
2021, dell'avviso di accertamento presupposto (n. 3640328) dalla cartella esattoriale impugnata e dalla stessa espressamente richiamato (v. la relativa allegazione documentale, che attesta la sua notificazione a mani del destinatario).
In mancanza di tempestiva impugnazione del predetto atto tributario, la relativa pretesa creditoria è divenuta definitiva, con conseguente inammissibilità dei rilievi afferenti al merito della stessa pretesa tributaria, ivi compresi quelli attinenti alla decadenza ed alla prescrizione maturate in tempo anteriore.
2. Del pari, la resistente Agenzia delle Entrate RI ha fornito prova documentale della notificazione,
a mani del destinatario, della cartella esattoriale impugnata (v. la copia dell'avviso di ricevimento, con la casella attestante la notificazione “personalmente al destinatario” debitamente marcata e la corrispondente sottoscrizione della persona che ha ricevuto il plico, essendo tutte le altre iscrizioni antecedenti).
L'anzidetta notificazione è da ritenersi tempestiva, in quanto interruttiva del corso della prescrizione decorrente dalla notificazione di cui al punto 1, dovendosi computare la sospensione dei temini di prescrizione e decadenza, come introdotta dalla disciplina emergenziale di cui all'art. 68 del d.l. n. 18/2020 e successive modificazioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate – secondo i nuovi parametri indicati dal d.m. n. 147 del
2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e che sostituiscono quelli del d.m. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del d.l. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012) e tenuto conto del fatto che la resistente Regione Calabria è stata assistita da un suo funzionario (art. 15, comma 2 sexies, d. l.vo n. 546/1992) –, in base alle “fasi” del giudizio ed alla specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate, in euro 233,00 per l'Agenzia delle Entrate RI ed in euro 186,40 per la
Regione Calabria, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione,
e accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
definitivamente decidendo sul ricorso depositato da Ricorrente_1
la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AT
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio nei confronti delle resistenti e che liquida in complessivi in euro 233,00 per l'Agenzia delle Entrate RI ed in euro 186,40 per la Regione Calabria, oltre al rimborso forfettario, nella misura del 15% del compenso, nonché IVA e CPA come per legge.
AT, 16 dicembre 2025 Il Giudice monocratico