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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 630/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 630/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), con sede in Modena (MO) alla Via San Carlo nn. Parte_1 P.IVA_1
8/20, quale società incorporante giusta Controparte_1
atto di fusione per Notaio di Modena in data 8.11.2017, rep. n. 46294/14108, con Persona_1
decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017, a sua volta società incorporante
ON
in virtù di atto di fusione per Notaio di Roma in data 26.7.2016, rep. n.
[...] Persona_2
52672/26249, registrato a Roma 5 il 29.7.2016 al n. 11214 serie 1T, con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dall'1.8.2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sollazzo (C.F.:
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE - CONTRO
C.F.: ), con sede in Napoli alla Via De Gasperi n. 55, in Controparte_3 P.IVA_2
persona del l.r.p.t. dott. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Controparte_4
dall'Avv. Walter De Nunzio (C.F.: e dall'Avv. Luca De Nunzio C.F._2
(C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello CodiceFiscale_3
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 143/2021 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
citava incorporante Controparte_3 Controparte_1 [...]
, davanti al Tribunale di Napoli chiedendo di accertare e ON P_
dichiarare l'inesistenza, in capo ad essa attrice, del debito per la somma di euro 373.148,28 portato dalla fattura n. 2335406 del 20.4.2015, con conseguente annullamento e/o declaratoria di nullità di quest'ultima. Vinte le spese, da distrarsi.
A sostegno della domanda deduceva che: in data 2.11.2011 in Napoli aveva sottoscritto, quale cessionaria, con cedente, l'atto di cessione del contratto di leasing n. 2071419, CP_5
stipulato l'11.6.2008 con ed avente ad oggetto ON
l'imbarcazione da diporto a motore denominata “Hathor”, Tg. 01ND n. identificativo IT2843, con il consenso del locatore ex art. 1594 c.c.; con sentenza n. 222/2013 il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, aveva condannato (primo proprietario), CP_3 [...]
(secondo proprietario/concedente) e Controparte_6 CP_5
(utilizzatore) al pagamento della somma di euro 272.724,54, oltre accessori e spese di lite, in favore della ditta MA IC di Diego Maltese, per i lavori di restauro eseguiti sulla predetta nave, sul presupposto che la vendita dell'imbarcazione da a e la CP_3 ON
successiva locazione finanziaria da quest'ultima a fosse un'operazione di mera CP_5 facciata e priva di causa concreta;
a seguito dell'atto di precetto e del successivo pignoramento, la società di leasing aveva dichiarato di aver pagato l'importo di euro 373.148,28 ed aveva emesso la fattura di addebito n. 2335406 del 20.4.2015, di pari importo, nei confronti di essa istante;
successivamente, essendo stata segnalata in Centrale Rischi per l'omesso pagamento della somma di euro 373.000,00, essa attrice aveva agito ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, al fine di ottenere la tempestiva cancellazione della segnalazione, siccome ritenuta illegittima, ma il ricorso era stato rigettato con ordinanza in data 1.7.2015 per assenza del fumus, atteso che la resistente non aveva proceduto ad una segnalazione "a sofferenza", ma ad una segnalazione "di sconfinamento" tra l'accordato e l'utilizzato, la cui legittimità non era oggetto della domanda di tutela cautelare;
nella stessa ordinanza, il giudice, invocando una supposta completezza espositiva, aveva affermato la successione di a ex art. 111 c.p.c., benché tale norma regoli la Controparte_3 CP_5
successione nel processo e sia inconferente rispetto all'atto di cessione di leasing finanziario;
con sentenza n. 1960/2015 la Corte di Appello di Firenze aveva riformato la pronuncia n. 222/2013 del
Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, accertando l'estraneità di P_
all'appalto dei lavori sull'imbarcazione Hathor e revocando nei suoi confronti la statuizione
[...]
di condanna in favore di MA IC.
Sotto il profilo giuridico, l'attrice evidenziava che con il contratto di cessione del 2.11.2011 si era accollata l'eventuale debito per pagamenti arretrati di canoni ed accessori, oltre interessi maturati e maturandi, con rinuncia a qualsiasi eccezione, ma non tutti i debiti della cedente nei confronti della società di leasing, non avendo sottoscritto una fideiussione, e che peraltro, al momento della cessione, né la cedente, né la società finanziaria le avevano comunicato l'esistenza del debito che,
invece, ove fosse stato ricompreso in quella, avrebbe dovuto esserle reso noto, al fine della valutazione economica debitoria dell'operazione.
Si costituiva tempestivamente subentrata a Controparte_1 [...]
in virtù di atto di fusione per incorporazione del 26.7.2016, ON eccependo l'infondatezza della domanda, in quanto l'attrice era subentrata nel rapporto controverso
ex art. 111 c.p.c. con la cessione del contratto di leasing, per cui le era opponibile il giudicato di cui alla sentenza n. 222/2013 del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, ed il correlato obbligo di pagamento;
in ogni caso, il debito trovava titolo nel contratto di leasing, nonché nelle disposizioni di legge sulla cessione del contratto;
per l'effetto, formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 373.148,28, pari all'importo risultante dalla fattura di ribaltamento degli importi pagati alla ditta appaltatrice a seguito dell'azione esecutiva intrapresa da quest'ultima in suo danno.
Conclusa con esito negativo la mediazione, autorizzate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.,
disattese le istanze istruttorie di parte attrice, all'udienza del 29.9.2020 si costituiva Parte_1
che aveva incorporato con atto di fusione
[...] Controparte_1
dell'8.11.2017 e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 143 pubblicata l'8.1.2021 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di accertamento negativo e rigettava la speculare domanda riconvenzionale, condannando Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Il primo giudice, nell'accogliere la domanda attorea, affermava che Controparte_3
non era condebitrice solidale, in quanto non era indicata come tale nella sentenza n. 222/2013 del
Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, per cui la convenuta non poteva agire in regresso nei suoi confronti ex art. 1299 c.c.;
non poteva rispondere a norma dell'art. 111 c.p.c., contrariamente a quanto affermato in sede cautelare, atteso che l'effetto successorio processuale deve considerarsi limitato al rapporto o diritto controverso che, nel caso di specie, non era il contratto di leasing, in cui era CP_3
subentrata, ma unicamente il rapporto derivante dall'appalto dei lavori effettuati sull'imbarcazione,
che non era stato ceduto da a CP_5 CP_3 non poteva ritenersi obbligata in base agli artt. 2, 7 e 11 delle condizioni generali di contratto,
siccome non concernenti gli obblighi derivanti dai lavori eseguiti, su commissione di terzi,
sull'imbarcazione oggetto del leasing;
non poteva rispondere a norma del contratto di cessione, perché le obbligazioni ivi contemplate non avevano ad oggetto anche il pagamento di lavori eseguiti da terzi sull'imbarcazione oggetto del leasing, posto che nel contratto di cessione l'attrice aveva dichiarato di accollarsi l'eventuale debito
- ovviamente maturato nei confronti della società di leasing in dipendenza del contratto medesimo -
“per pagamenti arretrati di canoni ed accessori”.
In conclusione, non aveva alcun obbligo di pagamento dei lavori Controparte_3
commissionati da a Diego Maltese, per cui non poteva affermarsi CP_3 Parte_2
che Commercio e avesse adempiuto un debito della prima. P_
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 10.2.2021 ed iscritto a ruolo il 12.2.2021 proponeva Parte_1
gravame avverso la suddetta pronuncia, notificata il 12.1.2021, per i motivi che saranno successivamente esaminati, chiedendo, in sua riforma, il rigetto della domanda formulata da e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con conseguente condanna Controparte_3
di controparte a pagare, in favore di essa appellante, l'importo di euro 373.148,28, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio.
L'appellata, costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva per il rigetto, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'Avv. Luca De Nunzio, procuratore antistatario.
All'udienza del 6.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica. § 3. Questione preliminare.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, atteso che l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal giudice di prime cure
(v. Cass. civ., S.U., 13.12.2022 n. 36481).
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
L'appellante ha censurato l'intera motivazione della sentenza impugnata, assumendo che:
1) era irrilevante che non avesse partecipato al giudizio davanti al Tribunale di Controparte_3
Lucca, sezione distaccata di Viareggio: invero, per effetto della sottoscrizione dell'atto di cessione del contratto di leasing, essa cessionaria si era sostituita alla cedente, ex art. 1406 c.c., in ogni rapporto generato dal contratto e nelle statuizioni giudiziarie ad esso connesse, e, poiché la sentenza n. 222/2013 del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, aveva condannato sia la società
di leasing che l'utilizzatrice, era irrilevante che quest'ultima fosse o CP_5 CP_3
[...]
2) il primo giudice aveva travisato il giudicato che si era formato per effetto delle sentenze del
Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, e della Corte di Appello di Firenze, sul fatto storico che i lavori sull'imbarcazione erano stati commissionati da e CP_3 CP_5
ed erano stati eseguiti nell'interesse di quest'ultima, futura utilizzatrice in leasing, per cui CP_5
era risultata definitivamente soccombente in ragione del rapporto di leasing, nel quale era poi
[...]
subentrata era stata Controparte_7
originariamente condannata a pagare in ragione del contratto di leasing, in quanto i lavori erano finalizzati all'utilizzo in leasing dell'imbarcazione;
3) il credito, essendo connesso al contratto di leasing, legittimava la richiesta di pagamento nei confronti della cessionaria, anche per effetto della surroga legale ex art. 1203 nn. 1 e 3 c.c.; 4) ogni costo di acquisizione del bene oggetto di leasing, anche se sopraggiunto, deve essere rimborsato alla concedente, che ha acquistato il bene solo nell'interesse dell'utilizzatore (o di colui che è diventato tale a seguito di cessione); del resto, l'appaltatrice dei lavori aveva agito per il pagamento con citazione del febbraio 2009, ben prima della cessione del contratto di leasing, per cui il rapporto passivo legato al leasing era entrato nel piano contrattuale prima della cessione;
5) siccome cessionaria del contratto di leasing, era succeduta in tutte le Controparte_3
obbligazioni gravanti sull'utilizzatrice, anche ai sensi delle condizioni generali di contratto.
L'appellata ha contestato le censure di controparte deducendo: l'inesistenza di una obbligazione solidale in ordine alle somme pagate da a MA IC;
ON
l'inopponibilità, nei suoi confronti, del giudicato formatosi a carico di atteso che CP_5
l'oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, era il corrispettivo dell'appalto dei lavori, antecedente alla stipula del leasing;
di non essersi mai accollata, come si evinceva dallo stesso contratto di cessione, tutti i debiti della cedente, bensì solo gli oneri propriamente derivanti dalla locazione finanziaria per canoni ed accessori;
la mancata prova, nel giudizio di primo grado, da parte della società di leasing, del pagamento eseguito nelle mani di MA IC e del tentativo di recuperare, da quest'ultima, gli importi asseritamente pagati.
L'appello è infondato.
Con la sentenza n. 222/2013 il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, accogliendo la pretesa azionata da MA IC per il pagamento del saldo dei lavori eseguiti sull'imbarcazione
Hathor, ha condannato la committente al pagamento della somma di euro CP_3
272.724,54, oltre iva ed interessi legali dalla notifica della citazione al saldo.
Quanto alla domanda proposta da MA IC nei confronti di di OP P_
, il tribunale ha affermato che “MA IC ha allegato una
[...] ON
Co serie di circostanze (coincidenza della sede della di quella della e della residenza CP_3
del legale rappresentante della prima;
essere il legale rappresentante della seconda figlia del legale rappresentante della prima;
unicità del legale e del contabile delle due società; promiscuità
dei contatti con la MA IC delle due società e dei relativi legali rappresentanti;
promiscuità
dei pagamenti parziali effettuati a favore della prima), non contestate, dalle quali emerge in modo
inequivoco la sostanziale coincidenza delle due società ed il rappresentare la loro diversità
soggettiva una mera apparenza. Alla luce di tutto questo, ed ulteriormente considerato che, data
appunto la detta coincidenza, l'operazione di vendita alla ON
, con successiva locazione alla è operazione priva di alcuna effettiva
[...] CP_5
ragion d'essere e pertanto di mera facciata, risulta poi ulteriormente evidente che la
[...]
rappresenta a sua volta un mero paravento e si identifica in ON
realtà con le altre due società. Su tale base, anche ON
e la sono dunque da condannare al pagamento della somma di cui sopra”. CP_5
Con la sentenza n. 1960/2015, la Corte di Appello di Firenze ha riformato la suddetta pronuncia,
accertando l'estraneità di all'appalto dei lavori sull'imbarcazione Hathor e ON
revocando nei suoi confronti la statuizione di condanna in favore di MA IC.
La Corte fiorentina ha motivato, all'uopo, che non era stato provato che ON
avesse commissionato i lavori in questione, peraltro in epoca precedente l'acquisto dell'imbarcazione secondo l'assunto di MA IC. Ha aggiunto che, anche nell'ipotesi in cui l'operazione tra le due fosse stata artefatta, non era dato comprendere le ragioni per cui CP_5
avrebbe dovuto esserne a conoscenza;
in ogni caso, l'eventuale conoscenza ON
non comportava l'acquisto, a posteriori, della qualità di committente dei lavori. Infine, non poteva ipotizzarsi la sussistenza di un contratto a favore di terzo, atteso che nelle trattative tra le CP_5
MA IC non era mai stato speso il nome di ON
Ebbene, dalle suddette pronunce non risulta che sia stata condannata a pagare la CP_5
somma di euro 272.724,54, oltre accessori, in virtù del contratto di leasing, che il tribunale viareggino ha espressamente definito come operazione di mera facciata, priva di causa in concreto, stante la sostanziale coincidenza delle due società, essendo apparente la loro diversità soggettiva.
Il medesimo tribunale, ritenendo “mero ON
paravento… si identifica in realtà con le altre due società”, ha ulteriormente confermato che il titolo del pagamento era l'appalto dei lavori, e non il contratto di leasing, non avendo individuato un fornitore, un concedente ed un utilizzatore, ma tre soggetti portatori del medesimo interesse.
Per effetto della statuizione della Corte fiorentina, è venuta meno, in capo a
[...]
, la statuizione di condanna che, in ogni caso, non è mai stata fatta ON
derivare dal contratto di leasing, atteso che la Corte si è limitata a indicare, al riguardo, quanto prospettato da MA IC, senza confutare quanto indicato dal primo giudice in merito all'apparente diversità tra le due società.
La domanda riconvenzionale non può essere accolta nemmeno sulla scorta delle obbligazioni assunte con l'atto di cessione. Invero, per effetto della cessione del contratto di leasing,
[...]
si è accollata eventuali debiti “per pagamenti arretrati di canoni ed accessori”, ma non CP_3
quelli relativi ad obbligazioni aventi diversa fonte negoziale, contratte dalla propria dante causa in epoca precedente la stipula del leasing. Pertanto, una volta venuto meno il titolo esecutivo non definitivo costituito dalla sentenza n. 222/2013 del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di
Viareggio, avrebbe dovuto agire nei confronti P_ ON
del creditore procedente per la ripetizione dell'indebito (v. Cass. civ., sez. III, 9.7.2020, n. 14601),
fornendo la prova dello spostamento patrimoniale (che, peraltro, non si rinviene in atti), e non nei confronti della cessionaria dell'utilizzatrice del bene oggetto del leasing.
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro
520.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione in favore dell'Avv. Luca De Nunzio, che ne ha fatto richiesta.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 17.179,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Luca De Nunzio;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 14.5.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 630/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), con sede in Modena (MO) alla Via San Carlo nn. Parte_1 P.IVA_1
8/20, quale società incorporante giusta Controparte_1
atto di fusione per Notaio di Modena in data 8.11.2017, rep. n. 46294/14108, con Persona_1
decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dal 20.11.2017, a sua volta società incorporante
ON
in virtù di atto di fusione per Notaio di Roma in data 26.7.2016, rep. n.
[...] Persona_2
52672/26249, registrato a Roma 5 il 29.7.2016 al n. 11214 serie 1T, con decorrenza degli effetti giuridici e civilistici dall'1.8.2016, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Sollazzo (C.F.:
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE - CONTRO
C.F.: ), con sede in Napoli alla Via De Gasperi n. 55, in Controparte_3 P.IVA_2
persona del l.r.p.t. dott. rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, Controparte_4
dall'Avv. Walter De Nunzio (C.F.: e dall'Avv. Luca De Nunzio C.F._2
(C.F.: ) per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello CodiceFiscale_3
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 143/2021 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
citava incorporante Controparte_3 Controparte_1 [...]
, davanti al Tribunale di Napoli chiedendo di accertare e ON P_
dichiarare l'inesistenza, in capo ad essa attrice, del debito per la somma di euro 373.148,28 portato dalla fattura n. 2335406 del 20.4.2015, con conseguente annullamento e/o declaratoria di nullità di quest'ultima. Vinte le spese, da distrarsi.
A sostegno della domanda deduceva che: in data 2.11.2011 in Napoli aveva sottoscritto, quale cessionaria, con cedente, l'atto di cessione del contratto di leasing n. 2071419, CP_5
stipulato l'11.6.2008 con ed avente ad oggetto ON
l'imbarcazione da diporto a motore denominata “Hathor”, Tg. 01ND n. identificativo IT2843, con il consenso del locatore ex art. 1594 c.c.; con sentenza n. 222/2013 il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, aveva condannato (primo proprietario), CP_3 [...]
(secondo proprietario/concedente) e Controparte_6 CP_5
(utilizzatore) al pagamento della somma di euro 272.724,54, oltre accessori e spese di lite, in favore della ditta MA IC di Diego Maltese, per i lavori di restauro eseguiti sulla predetta nave, sul presupposto che la vendita dell'imbarcazione da a e la CP_3 ON
successiva locazione finanziaria da quest'ultima a fosse un'operazione di mera CP_5 facciata e priva di causa concreta;
a seguito dell'atto di precetto e del successivo pignoramento, la società di leasing aveva dichiarato di aver pagato l'importo di euro 373.148,28 ed aveva emesso la fattura di addebito n. 2335406 del 20.4.2015, di pari importo, nei confronti di essa istante;
successivamente, essendo stata segnalata in Centrale Rischi per l'omesso pagamento della somma di euro 373.000,00, essa attrice aveva agito ex art. 700 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Napoli, al fine di ottenere la tempestiva cancellazione della segnalazione, siccome ritenuta illegittima, ma il ricorso era stato rigettato con ordinanza in data 1.7.2015 per assenza del fumus, atteso che la resistente non aveva proceduto ad una segnalazione "a sofferenza", ma ad una segnalazione "di sconfinamento" tra l'accordato e l'utilizzato, la cui legittimità non era oggetto della domanda di tutela cautelare;
nella stessa ordinanza, il giudice, invocando una supposta completezza espositiva, aveva affermato la successione di a ex art. 111 c.p.c., benché tale norma regoli la Controparte_3 CP_5
successione nel processo e sia inconferente rispetto all'atto di cessione di leasing finanziario;
con sentenza n. 1960/2015 la Corte di Appello di Firenze aveva riformato la pronuncia n. 222/2013 del
Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, accertando l'estraneità di P_
all'appalto dei lavori sull'imbarcazione Hathor e revocando nei suoi confronti la statuizione
[...]
di condanna in favore di MA IC.
Sotto il profilo giuridico, l'attrice evidenziava che con il contratto di cessione del 2.11.2011 si era accollata l'eventuale debito per pagamenti arretrati di canoni ed accessori, oltre interessi maturati e maturandi, con rinuncia a qualsiasi eccezione, ma non tutti i debiti della cedente nei confronti della società di leasing, non avendo sottoscritto una fideiussione, e che peraltro, al momento della cessione, né la cedente, né la società finanziaria le avevano comunicato l'esistenza del debito che,
invece, ove fosse stato ricompreso in quella, avrebbe dovuto esserle reso noto, al fine della valutazione economica debitoria dell'operazione.
Si costituiva tempestivamente subentrata a Controparte_1 [...]
in virtù di atto di fusione per incorporazione del 26.7.2016, ON eccependo l'infondatezza della domanda, in quanto l'attrice era subentrata nel rapporto controverso
ex art. 111 c.p.c. con la cessione del contratto di leasing, per cui le era opponibile il giudicato di cui alla sentenza n. 222/2013 del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, ed il correlato obbligo di pagamento;
in ogni caso, il debito trovava titolo nel contratto di leasing, nonché nelle disposizioni di legge sulla cessione del contratto;
per l'effetto, formulava domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna di controparte al pagamento della somma di euro 373.148,28, pari all'importo risultante dalla fattura di ribaltamento degli importi pagati alla ditta appaltatrice a seguito dell'azione esecutiva intrapresa da quest'ultima in suo danno.
Conclusa con esito negativo la mediazione, autorizzate le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.,
disattese le istanze istruttorie di parte attrice, all'udienza del 29.9.2020 si costituiva Parte_1
che aveva incorporato con atto di fusione
[...] Controparte_1
dell'8.11.2017 e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 143 pubblicata l'8.1.2021 il Tribunale di Napoli accoglieva la domanda di accertamento negativo e rigettava la speculare domanda riconvenzionale, condannando Parte_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
Il primo giudice, nell'accogliere la domanda attorea, affermava che Controparte_3
non era condebitrice solidale, in quanto non era indicata come tale nella sentenza n. 222/2013 del
Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, per cui la convenuta non poteva agire in regresso nei suoi confronti ex art. 1299 c.c.;
non poteva rispondere a norma dell'art. 111 c.p.c., contrariamente a quanto affermato in sede cautelare, atteso che l'effetto successorio processuale deve considerarsi limitato al rapporto o diritto controverso che, nel caso di specie, non era il contratto di leasing, in cui era CP_3
subentrata, ma unicamente il rapporto derivante dall'appalto dei lavori effettuati sull'imbarcazione,
che non era stato ceduto da a CP_5 CP_3 non poteva ritenersi obbligata in base agli artt. 2, 7 e 11 delle condizioni generali di contratto,
siccome non concernenti gli obblighi derivanti dai lavori eseguiti, su commissione di terzi,
sull'imbarcazione oggetto del leasing;
non poteva rispondere a norma del contratto di cessione, perché le obbligazioni ivi contemplate non avevano ad oggetto anche il pagamento di lavori eseguiti da terzi sull'imbarcazione oggetto del leasing, posto che nel contratto di cessione l'attrice aveva dichiarato di accollarsi l'eventuale debito
- ovviamente maturato nei confronti della società di leasing in dipendenza del contratto medesimo -
“per pagamenti arretrati di canoni ed accessori”.
In conclusione, non aveva alcun obbligo di pagamento dei lavori Controparte_3
commissionati da a Diego Maltese, per cui non poteva affermarsi CP_3 Parte_2
che Commercio e avesse adempiuto un debito della prima. P_
Le spese di lite seguivano la soccombenza.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto notificato il 10.2.2021 ed iscritto a ruolo il 12.2.2021 proponeva Parte_1
gravame avverso la suddetta pronuncia, notificata il 12.1.2021, per i motivi che saranno successivamente esaminati, chiedendo, in sua riforma, il rigetto della domanda formulata da e l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con conseguente condanna Controparte_3
di controparte a pagare, in favore di essa appellante, l'importo di euro 373.148,28, oltre interessi e spese del doppio grado di giudizio.
L'appellata, costituendosi, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 342
c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza, per cui concludeva per il rigetto, con vittoria delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'Avv. Luca De Nunzio, procuratore antistatario.
All'udienza del 6.11.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica. § 3. Questione preliminare.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, atteso che l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che contrasta le ragioni addotte dal giudice di prime cure
(v. Cass. civ., S.U., 13.12.2022 n. 36481).
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
L'appellante ha censurato l'intera motivazione della sentenza impugnata, assumendo che:
1) era irrilevante che non avesse partecipato al giudizio davanti al Tribunale di Controparte_3
Lucca, sezione distaccata di Viareggio: invero, per effetto della sottoscrizione dell'atto di cessione del contratto di leasing, essa cessionaria si era sostituita alla cedente, ex art. 1406 c.c., in ogni rapporto generato dal contratto e nelle statuizioni giudiziarie ad esso connesse, e, poiché la sentenza n. 222/2013 del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, aveva condannato sia la società
di leasing che l'utilizzatrice, era irrilevante che quest'ultima fosse o CP_5 CP_3
[...]
2) il primo giudice aveva travisato il giudicato che si era formato per effetto delle sentenze del
Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, e della Corte di Appello di Firenze, sul fatto storico che i lavori sull'imbarcazione erano stati commissionati da e CP_3 CP_5
ed erano stati eseguiti nell'interesse di quest'ultima, futura utilizzatrice in leasing, per cui CP_5
era risultata definitivamente soccombente in ragione del rapporto di leasing, nel quale era poi
[...]
subentrata era stata Controparte_7
originariamente condannata a pagare in ragione del contratto di leasing, in quanto i lavori erano finalizzati all'utilizzo in leasing dell'imbarcazione;
3) il credito, essendo connesso al contratto di leasing, legittimava la richiesta di pagamento nei confronti della cessionaria, anche per effetto della surroga legale ex art. 1203 nn. 1 e 3 c.c.; 4) ogni costo di acquisizione del bene oggetto di leasing, anche se sopraggiunto, deve essere rimborsato alla concedente, che ha acquistato il bene solo nell'interesse dell'utilizzatore (o di colui che è diventato tale a seguito di cessione); del resto, l'appaltatrice dei lavori aveva agito per il pagamento con citazione del febbraio 2009, ben prima della cessione del contratto di leasing, per cui il rapporto passivo legato al leasing era entrato nel piano contrattuale prima della cessione;
5) siccome cessionaria del contratto di leasing, era succeduta in tutte le Controparte_3
obbligazioni gravanti sull'utilizzatrice, anche ai sensi delle condizioni generali di contratto.
L'appellata ha contestato le censure di controparte deducendo: l'inesistenza di una obbligazione solidale in ordine alle somme pagate da a MA IC;
ON
l'inopponibilità, nei suoi confronti, del giudicato formatosi a carico di atteso che CP_5
l'oggetto del giudizio dinanzi al Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, era il corrispettivo dell'appalto dei lavori, antecedente alla stipula del leasing;
di non essersi mai accollata, come si evinceva dallo stesso contratto di cessione, tutti i debiti della cedente, bensì solo gli oneri propriamente derivanti dalla locazione finanziaria per canoni ed accessori;
la mancata prova, nel giudizio di primo grado, da parte della società di leasing, del pagamento eseguito nelle mani di MA IC e del tentativo di recuperare, da quest'ultima, gli importi asseritamente pagati.
L'appello è infondato.
Con la sentenza n. 222/2013 il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, accogliendo la pretesa azionata da MA IC per il pagamento del saldo dei lavori eseguiti sull'imbarcazione
Hathor, ha condannato la committente al pagamento della somma di euro CP_3
272.724,54, oltre iva ed interessi legali dalla notifica della citazione al saldo.
Quanto alla domanda proposta da MA IC nei confronti di di OP P_
, il tribunale ha affermato che “MA IC ha allegato una
[...] ON
Co serie di circostanze (coincidenza della sede della di quella della e della residenza CP_3
del legale rappresentante della prima;
essere il legale rappresentante della seconda figlia del legale rappresentante della prima;
unicità del legale e del contabile delle due società; promiscuità
dei contatti con la MA IC delle due società e dei relativi legali rappresentanti;
promiscuità
dei pagamenti parziali effettuati a favore della prima), non contestate, dalle quali emerge in modo
inequivoco la sostanziale coincidenza delle due società ed il rappresentare la loro diversità
soggettiva una mera apparenza. Alla luce di tutto questo, ed ulteriormente considerato che, data
appunto la detta coincidenza, l'operazione di vendita alla ON
, con successiva locazione alla è operazione priva di alcuna effettiva
[...] CP_5
ragion d'essere e pertanto di mera facciata, risulta poi ulteriormente evidente che la
[...]
rappresenta a sua volta un mero paravento e si identifica in ON
realtà con le altre due società. Su tale base, anche ON
e la sono dunque da condannare al pagamento della somma di cui sopra”. CP_5
Con la sentenza n. 1960/2015, la Corte di Appello di Firenze ha riformato la suddetta pronuncia,
accertando l'estraneità di all'appalto dei lavori sull'imbarcazione Hathor e ON
revocando nei suoi confronti la statuizione di condanna in favore di MA IC.
La Corte fiorentina ha motivato, all'uopo, che non era stato provato che ON
avesse commissionato i lavori in questione, peraltro in epoca precedente l'acquisto dell'imbarcazione secondo l'assunto di MA IC. Ha aggiunto che, anche nell'ipotesi in cui l'operazione tra le due fosse stata artefatta, non era dato comprendere le ragioni per cui CP_5
avrebbe dovuto esserne a conoscenza;
in ogni caso, l'eventuale conoscenza ON
non comportava l'acquisto, a posteriori, della qualità di committente dei lavori. Infine, non poteva ipotizzarsi la sussistenza di un contratto a favore di terzo, atteso che nelle trattative tra le CP_5
MA IC non era mai stato speso il nome di ON
Ebbene, dalle suddette pronunce non risulta che sia stata condannata a pagare la CP_5
somma di euro 272.724,54, oltre accessori, in virtù del contratto di leasing, che il tribunale viareggino ha espressamente definito come operazione di mera facciata, priva di causa in concreto, stante la sostanziale coincidenza delle due società, essendo apparente la loro diversità soggettiva.
Il medesimo tribunale, ritenendo “mero ON
paravento… si identifica in realtà con le altre due società”, ha ulteriormente confermato che il titolo del pagamento era l'appalto dei lavori, e non il contratto di leasing, non avendo individuato un fornitore, un concedente ed un utilizzatore, ma tre soggetti portatori del medesimo interesse.
Per effetto della statuizione della Corte fiorentina, è venuta meno, in capo a
[...]
, la statuizione di condanna che, in ogni caso, non è mai stata fatta ON
derivare dal contratto di leasing, atteso che la Corte si è limitata a indicare, al riguardo, quanto prospettato da MA IC, senza confutare quanto indicato dal primo giudice in merito all'apparente diversità tra le due società.
La domanda riconvenzionale non può essere accolta nemmeno sulla scorta delle obbligazioni assunte con l'atto di cessione. Invero, per effetto della cessione del contratto di leasing,
[...]
si è accollata eventuali debiti “per pagamenti arretrati di canoni ed accessori”, ma non CP_3
quelli relativi ad obbligazioni aventi diversa fonte negoziale, contratte dalla propria dante causa in epoca precedente la stipula del leasing. Pertanto, una volta venuto meno il titolo esecutivo non definitivo costituito dalla sentenza n. 222/2013 del Tribunale di Lucca, sezione distaccata di
Viareggio, avrebbe dovuto agire nei confronti P_ ON
del creditore procedente per la ripetizione dell'indebito (v. Cass. civ., sez. III, 9.7.2020, n. 14601),
fornendo la prova dello spostamento patrimoniale (che, peraltro, non si rinviene in atti), e non nei confronti della cessionaria dell'utilizzatrice del bene oggetto del leasing.
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 260.001,00 ed euro
520.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 c.p.c. si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione in favore dell'Avv. Luca De Nunzio, che ne ha fatto richiesta.
Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 17.179,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Luca De Nunzio;
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 14.5.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola