Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 22/05/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2027/2024
Repubblica Italiana
in nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Latina
Sezione I Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Pier Luigi De Cinti Presidente
dott.ssa Claudia Marra Giudice
dott.ssa Tania Monetti Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2027 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Anna Scifoni, per procura in atti;
RICORRENTE
e
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Pasquale Musto, per procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis 49 c.p.c., depositato il 14.5.2024, conveniva Parte_1
in giudizio e chiedeva la pronuncia della separazione e della cessazione Controparte_1
di addebitare la separazione al marito, di affidare i figli minori in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre, di assegnare la casa coniugale alla ricorrente, di porre a carico del resistente un assegno di mantenimento per i figli dell'importo mensile di euro 600,00 (300,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
A sostegno delle proprie richieste, parte ricorrente deduceva che: le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Latina in data 13.7.2013; dal matrimonio erano nati due figli, (8.10.2018) e (26.8.2020); la casa familiare era costituita da un Per_1 Per_2
immobile del quale il resistente era nudo proprietario oltre che comodatario;
il matrimonio era entrato in crisi e la convivenza era divenuta intollerabile a causa dei contegni assunti dal resistente;
oltre al proprio lavoro rivestiva la qualifica di direttore Controparte_1
sportivo in delle società e tale ruolo lo teneva impegnato sia, dopo il lavoro ordinario,
durante la settimana che durante i week end (nei quali seguiva la squadra nelle trasferte); nel
corso del tempo dunque, la moglie era costretta a rimanere sola, a badare alla casa ed ai figli, mentre
il resistente, sempre più dedito alle sue passioni, aveva iniziato ad atteggiarsi con fare sempre più
distante, assente e lontano, anche sotto il profilo sessuale e di condivisione di intenti. Ad ogni
richiesta di spiegazione e chiarimenti, la signora veniva denigrata, sottovalutata e additata Pt_1
come una persona che aveva bisogno di assistenza psicologica;
ambedue i coniugi svolgevano lavoro dipendente;
la percepiva una retribuzione mensile di circa 1.900,00 euro Pt_1
quale dipendente della ABBVIE Srl;
il beneficiava di diverse entrate mensili CP_1
percependo euro 1.500,00 a titolo di salario mensile, euro 2.000,00 mensili provenienti dalla Calcio a 5, benefit e premi intermedi, premi di fine stagione e somme provenienti dal calcio mercato;
il aveva sempre gestito in modo univoco l' economia familiare sotto CP_1
ogni profilo provvedendo al pagamento delle utenze, al rateo di mutuo acceso a suo nome per la ristrutturazione della casa coniugale, alle spese per le due baby sitter di cui la famiglia usufruiva (spese che aveva sempre sostenuto in modo unilaterale).
Con successiva istanza depositata in data 20.6.2024, chiedeva con Parte_1
urgenza l'emissione dei provvedimenti indifferibili in ordine al collocamento dei figli minori presso la madre e conseguentemente alla assegnazione della casa familiare di Via Ponchielli 2/4 alla stessa,
avendo ricevuto in data 31.5.2024, formale ingiunzione, datata 28.5.2024, di restituzione del
bene da parte del signor padre del resistente, entro la data del 27.6.2024. Parte_2
Con decreto del 20.6.2024, ai sensi dell'art.473 bis 15 c.p.c., il Giudice Delegato assegnava la casa familiare alla ricorrente, collocataria dei figli minori.
In data 19.9.2024 interveniva - nel procedimento per l'adozione dei provvedimenti indifferibili - , padre di e proprietario casa coniugale, Parte_2 Controparte_1
chiedendo il rigetto della richiesta di assegnazione della casa coniugale a Pt_1
da quest'ultima avanzata.
[...]
Quindi, dichiarata l'inammissibilità della costituzione dello stesso in giudizio, il Giudice
Delegato confermava il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 473-bis 15 c.p.c. e, come richiesto dal , disciplinava il diritto di visita paterno. CP_1
Con comparsa di costituzione e risposta del 13.12.2024 aderiva alla Controparte_1
domanda di separazione e ne chiedeva l'addebito alla moglie;
aderiva altresì alla richiesta di affido condiviso dei figli chiedeva il collocamento paritario alternato degli stessi tra le abitazione dei genitori;
chiedeva di confermare le statuizioni rese nell'ordinanza del 26/11/2024
circa i diritti di visita e di pernotto, e di prevedere il mantenimento diretto della prole da parte dei genitori e la ripartizione al 50% tra gli stessi delle spese straordinarie per i figli;
domandava di porre a carico della l'obbligo di restituire entro il termine ritenuto Pt_1
dal Giudice congruo, i beni personali esclusivi del , di disporre, previa voltura delle utenze CP_1
alla ricorrente per via Ponchielli, la restituzione della somma di € 1.202,53, pagata dall'esponente
nel periodo di allontanamento dalla casa stessa dal giugno 2024 al novembre salvo successive
integrazioni; di disporre il risarcimento del danno a carico della ricorrente per le violazioni agli
obblighi derivanti dal matrimonio e la lesione della dignità di uomo e di padre del resistente e di
rigettare ogni richiesta di parte avversa sia di carattere economico che risarcitorio.
A sostegno delle proprie domande parte resistente assumeva che: dopo il matrimonio i coniugi erano andati ad abitare insieme in via degli Elleni 32 e solo dopo oltre 2 anni si erano spostati in via Ponchielli, abitazione che la non aveva mai considerato casa Pt_1
coniugale e dalla quale aveva sempre dichiarato di volersi allontanare;
la partecipazione del alle società sportive non si era mai posta in antitesi con il di lui ruolo di marito CP_1
e di padre;
nel corso del matrimonio il resistente aveva subito violenze e vessazioni da parte della coniuge, tutte condotte violative degli obblighi familiari e specificamente della dignità
e della persona del resistente;
la aveva una RAL di 40.000 euro più premi ed incentivi e Pt_1
rivalutazioni annuali;
percepiva un reddito da lavoro dipendente pari a Controparte_1
circa 1.400,00 euro netti mensili e quello per i suoi impegni sportivi era assai modesto come documentato dai contratti;
il resistente era onerato da un costo per affitto di € 700,00
su base mensile, oltre al costo delle utenze per tale immobile ed aveva l'addebito sul proprio conto corrente delle utenze della casa di via Ponchielli;
la ricorrente andava condannata alla restituzione delle spese per le utenze affrontate dal da giugno a CP_1
novembre e pari ad € 1.200,00 circa;
il D'Ario era inoltre gravato dall'importo di € 333,10
per finanziamento Finitalia ed € 343,00 per mutuo di ristrutturazione;
gli ampissimi tempi di frequentazione padre-figli già previsti e la vicinanza tra le abitazioni dei genitori (circa
300 mt) rendevano del tutto legittima la domanda di collocamento partitario alternato della prole.
Quindi all'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice delegato, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, rimetteva la causa al Collegio per la pronuncia sullo status e si riservava sull'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti e sulle richieste istruttorie.
Tanto premesso, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il determinarsi di una persistente situazione di contrasto tra i coniugi, palesemente suscettibile di rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, già da tempo cessata.
La domanda di separazione personale, pertanto, deve essere accolta, disponendosi la prosecuzione del procedimento sulle domande accessorie e sulla domanda di divorzio,
procedibile solo decorso il termine di dodici mesi dall'udienza (trattandosi di separazione giudiziale) e previo passaggio in giudicato di questa sentenza.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: DICHIARA la separazione personale tra le parti, le quali hanno contratto matrimonio concordatario in Latina, il 13.7.2013 (atto n. 64, parte II, serie A, anno 2013);
DISPONE l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune
di Latina (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2013, atto n. 64, parte II, serie A);
RIMETTE la causa in istruttoria come da ordinanza resa all'udienza del 28.1.2025;
RINVIA all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Latina il 15.5.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Tania Monetti dott. Pier Luigi De Cinti