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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/05/2025, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro, in persona del G.O.P. dott.ssa Maria Bertha
Romano, ha pronunciato, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc dell'udienza del
06.05.2025 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3046/2023 del ruolo generale lavoro / previdenza
TRA
rapp.to e difeso dagli avvocati GIOVANNI GARZONE e ANTONIO Parte_1
PELLEGRINO
OPPONENTE
E
in persona del rapp.te legale p.t., rapp.to e difeso dall'avv. ANNA OLIVA CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.05.2023 il sig. deduceva di aver ricevuto, in data Parte_1
21.04.2023 dall' , l'avviso di addebito n. 367 2023 0000042855 000 relativo ad un presunto CP_1
credito di euro 13.700,16, a titolo di contributi spettanti alla Gestione commercianti, afferente il periodo da 01/2015 al 12/2015.
La parte opponente deduceva di essere socio accomandatario della società
[...]
con sede in Acerra, allegando all'uopo visura camerale a riprova di quanto Controparte_2 asserito, eccepiva la mancata notifica da parte dell' di un qualsiasi atto prodromico, asseriva, CP_1 altresì, che dal dettaglio dell'avviso di addebito impugnato era possibile desumere che esso fosse stato originato dal verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TC501AI00258, avverso il quale pendevano due giudizi di opposizione, il primo innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Matera a nome dell'opponente iscritto al n. rg 128/2022, mentre il secondo innanzi la Corte di giustizia
Tributaria di II grado della Campania iscritto al n. RG 6238/2022, come da ricevute di iscrizione allegate. Eccepiva, altresì, l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato per violazione dell'art. 24 comma 3 D. LGS n. 46/1999, nonché l'intervenuta prescrizione del credito ad esso sotteso e concludeva chiedendone l'annullamento, vinte le spese di lite.
Si costituiva l il quale deduceva che il credito oggetto dell'avviso di addebito impugnato fosse CP_1
relativo a contributi IVS, spettanti alla Gestione commercianti, anno 2015, a percentuale sul reddito eccedenti il minimale, calcolato sulla scorta dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate effettuato sui redditi del contribuente per l'anno 2015, deduceva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, chiedeva il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese del giudizio.
All' odierna udienza le parti costituite depositavano note di trattazione scritta in cui si riportavano alle rispettive difese di cui agli atti del giudizio.
La causa veniva, pertanto, decisa come da dispositivo letto in udienza, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione che di seguito si illustrano.
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La domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione.
1)-In via preliminare va rilevato che la presente opposizione deve considerarsi tempestiva, in quanto l'avviso di addebito impugnato risulta essere stato notificato al ricorrente, a mezzo pec del 21.04.2023, come si evince dalle ricevute pec prodotte nel fascicolo telematico dalla medesima parte ricorrente, mentre il ricorso è stato depositato in data 30.05.2023, nel rispetto del termine di 40 giorni previsto dalla legge.
2. Necessita, altresì, procedere all'esatta qualificazione della domanda al fine di applicare la disciplina sostanziale e processuale corretta. E' noto che, per quanto riguarda i vizi della cartella stessa, in tema di opposizione a cartella esattoriale e/o avviso di addebito, relativo a contributi previdenziali iscritti a ruolo, ove sia dedotta l'irregolarità formale della cartella, che, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'art. 49 d.P.R. n. 602 del 1973, l'opposizione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi, per la quale è applicabile l'art. 29, comma
2, del d.lgs. n. 46 del 1999 (che rinvia, per la relativa regolamentazione, alle forme ordinarie) e non l'art. 24 del medesimo decreto (che prevede il diverso termine di quaranta giorni e riguarda l'opposizione nel merito della pretesa azionata).
Ne consegue che l'opposizione prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi, ai sensi dell'art. 617
c.p.c., entro venti giorni (a seguito dell'elevazione del termine di cinque giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. e, n. 41, del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80) dalla notifica della cartella, ed è irrilevante la mancata indicazione, nella cartella, del termine predetto, in quanto l'obbligo di indicazione dei termini e delle modalità di impugnazione della cartella, di cui all'art. 1, comma 2, del d.m. 28 giugno 1999, deve intendersi riferito solo alle impugnazioni sul merito della pretesa azionata (Cass. Sez. L, Sentenza n. 25757 del 24/10/2008; ad es. sulla carenza di motivazione dell'atto cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 18691 del 08/07/2008; sulla nullità o inesistenza della notificazione del titolo esecutivo, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6448 del
23/04/2003; sui vizi formali, in generale, degli atti preliminari all'azione esecutiva, tra cui il titolo ed il precetto e sui vizi formali degli atti svolti o dei provvedimenti adottati nel processo, Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15036 del 27 novembre 2001).
Pertanto, nel caso di specie, la domanda proposta deve essere qualificata, ai sensi dell'art. 615 C.P.C., come opposizione all'esecuzione, si tratta, com'è noto, di un'azione di mero accertamento negativo
(Cass. N° 15190\2005; Cass. N° 12239\2007, ecc.) con la quale si contesta il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene, invece, al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva.
Nella presente fattispecie, si versa nell'ipotesi prevista dal primo comma della norma in questione
(art. 615 C.P.C.), in quanto l'esecuzione non è ancora iniziata (manca infatti alcun pignoramento o altra forma equivalente di procedimento coattivo sui beni del debitore).
Quanto alla legittimazione passiva va chiarito (cfr. Cass. N° 18522\2011) che in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46,
l'opposizione contro il ruolo per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore (l' o l' ) e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza CP_1 CP_3
degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, a cui compete la riscossione dei ruoli.
3. Per quanto attiene al merito va considerato che nel caso in esame il ricorrente, alla data della notifica dell'avviso di addebito quivi impugnato (21.04.2023), aveva già proposto opposizione avverso il verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n. TC501AI00258, notificato in data
8.09.2021, come è dato evincere dalla relativa indicazione alla pagina n. 2 dell'avviso di addebito impugnato, per come segnatamente dedotto nel ricorso introduttivo e non contestato specificatamente dall' . CP_1
Invero il ricorrente asserisce che alla data della notifica dell'avviso di addebito impugnato, avverso il citato verbale di accertamento dell'Agenzia delle Entrate pendevano due giudizi di opposizione, il primo innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di Matera a nome dell'opponente iscritto al n. Rg
128/2022, mentre il secondo innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania iscritto al n. RG 6238/2022, come da ricevute di iscrizione allegate, in relazione alle quali nulla contesta l'Istituto previdenziale.
A tal fine occorre rilevare che è principio consolidato in giurisprudenza che nelle cause di opposizione ad avviso di addebito il ricorrente, attore formale, riveste, ai fini del riparto dell'onere della CP_1
prova, la posizione di convenuto sostanziale. E', inoltre, costante nella giurisprudenza della Suprema
Corte, l'affermazione secondo cui, nell'ambito del processo del lavoro l'onere di contestazione trae origine dal disposto dell'art. 416 cpc, che addossa al convenuto l'onere “ di prendere posizione in maniera specifica e non limitata ad una generica contestazione” e lo riferisce espressamente “ ai fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda “ deve altresì “ proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare“, di talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, che ne rende inutile la prova siccome non più controverso, si pone in coerenza con la struttura del processo, finalizzata a far si che all'udienza di discussione ex art. 420 cpc la causa giunga delineata in modo compiuto per quanto attiene all'oggetto e alle esigenze istruttorie.
Ciò posto, giova rimarcare che in tema di iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali, l'art.
24 del d.lgs. 46/99 - comma 3 prevede che: “Se l'accertamento effettuato dall'ufficio è' impugnato davanti all' autorità' giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice”. Ed ancora: per quanto concerne la iscrivibilità a ruolo dei crediti di natura previdenziale, il comma 4 statuisce: “In caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25”.
Il problema interpretativo che si è posto riguarda la portata applicativa dell'art. 24 del D.lgs. n.
46/1999; ovvero se l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia solo quello emesso dall'ente previdenziale (ed impugnato) oppure rientra nell'applicazione, altresì, l'atto emesso dall'Agenzia delle entrate (ed impugnato innanzi la Commissione Tributaria). Sul punto, si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 8379 del 2014, che ha pronunciato il seguente principio generale di diritto: “(…) in materia d'iscrizioni a ruolo dei crediti degli enti previdenziali il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, il quale prevede la non iscrivibilità
a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia un provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l'Agenzia delle Entrate, né è necessario, ai fini di detta non iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi,
l' sia messo a conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento davanti all'autorità giudiziaria CP_1
, anche quando detto accertamento è impugnato davanti al Giudice tributario”. I principi affermati dalla sentenza n. 8379/2014 sono stati successivamente ripresi da altre pronunce, sia di legittimità che di merito, nella giurisprudenza della Cassazione va annoverata la sentenza n. 4032/2016.
Codesto giudicante, pertanto, ritenendo di dover fare applicazione di tale principio di diritto alla fattispecie in esame, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito impugnato ex art. 24 comma 3 del
D. Lgs. N. 46/1999, rilevato che l' non aveva il potere di iscrivere a ruolo il credito basato su CP_1
accertamenti già oggetto di impugnazione dinanzi al giudice, e che tale divieto di iscrizione a ruolo prescinde, peraltro, dall'esito del giudizio dinanzi al giudice competente.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta così come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, nella persona del G.o.p. dott.ssa Maria Bertha Romano, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la presente opposizione e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 367 2023 00000428 55000;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi CP_1
€ 1.703,00 oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione ai procuratori antistatari. Così deciso in Nola, addì 6 MAGGIO 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
G.O.P. dott.ssa Maria Bertha Romano