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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/03/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 299/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1
dall'AVVOCATURA DELLO STATO di GENOVA
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv.to NASO DOMENICO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 06/03/2025 .
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova la sig.ra ha Controparte_1
convenuto in giudizio il suo datore di lavoro,
[...]
, esponendo: Parte_1
- che con sentenza n. 57/2021 passata in giudicato il Tribunale di
Genova aveva condannato il predetto a ricostruire Parte_1
l'anzianità di servizio della stessa, per gli anni in cui aveva insegnato all'estero, e a corrisponderle l'importo di euro 4.669,15 sulla base dell'anzianità di servizio riconosciuta;
- che l'Amministrazione, in esecuzione della sentenza, aveva pagato alla docente il minor importo di euro 4.148,73, effettuando una trattenuta di €. 520,80 per i contributi previdenziali a suo carico;
- di aver diritto all'intero importo riconosciuto nella predetta sentenza, in applicazione del disposto di cui all' art. 19 della L.
2018 del 1952, il cui comma 3 consente la detrazione della predetta contribuzione solo sul cedolino paga relativo alla retribuzione cui il contributo si riferisce, mentre nel caso in esame le differenze retributive erano state corrisposte in ritardo, a seguito della condanna di cui alla predetta sentenza.
La docente, ritenendo quindi che l'importo dovesse esserle corrisposto al lordo della contribuzione a suo carico, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'ulteriore somma sopra indicata.
2
Il ha preliminarmente Parte_1
sostenuto la violazione del principio processuale del “ne bis idem”, essendo già stato condannato al pagamento delle differenze retributive con la sentenza n. 57/2021 costituente titolo esecutivo;
la docente avrebbe dunque dovuto richiedere l'esatto pagamento in sede esecutiva e non instaurando un nuovo giudizio di cognizione.
Inoltre ha sostenuto la correttezza del proprio operato, consistente nella trattenuta della contribuzione versata all' CP_2
in sostituzione della lavoratrice.
Il giudice ha accolto il ricorso della docente, richiamando consolidata giurisprudenza di merito e di Cassazione (v. Cass. n.
18044/2015 e altre conformi) secondo cui, nel caso di pagamento di differenze retributive arretrate conseguenti ad una condanna giudiziale, il datore di lavoro non può trattenere la quota contributiva a carico del lavoratore ex art. 19 della L. n.
2018/1952 sopra citato.
Le spese di lite sono state regolate in applicazione della regola della soccombenza.
Appella il riproponendo, quale primo motivo, Parte_1
l'eccezione di ne bis in idem e chiedendo quindi dichiararsi inammissibile il ricorso.
Nel merito sostiene la correttezza della trattenuta operata, non potendosi ravvisare in capo ad essa alcun ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, avendo provveduto a pagare gli importi accertati dal Tribunale immediatamente dopo
3
la emanazione della sentenza di condanna.
L'appellata si difende su entrambi i fronti.
Quanto al primo motivo, evidenzia la novità del presente giudizio rispetto a quello instaurato precedentemente che era volto al riconoscimento del diritto all'applicazione della supervalutazione dell'anzianità di servizio ed alle conseguenti differenze retributive;
con il successivo ricorso ha invece rivendicato il diritto alla corresponsione della contribuzione a suo carico.
Relativamente al secondo motivo, rileva l'evidente inadempimento datoriale nella ricostruzione della propria carriera e nel pagamento delle differenze retributive da essa derivanti, sanzionato in sede giudiziale con una sentenza di condanna presupponente l'accertamento “ex tunc” del diritto, tanto è vero che l'amministrazione inadempiente è stata condannata alla corresponsione degli accessori di legge dalla maturazione delle differenze retributive al saldo.
La causa, discussa mediante il tempestivo deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 11/03/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo attinente al merito della pretesa.
E' pacifico e incontestato che la sentenza del Tribunale di
Genova n. 57/2021, laddove ha condannato il [...]
[...
[...] al pagamento della somma di Controparte_3
€.4.669,15, oltre gli accessori di legge, costituisce titolo esecutivo.
E' altresì pacifico che l'amministrazione, con il cedolino di paga agli atti, abbia corrisposto alla docente il minor importo di €.
4.148,73, trattenendo l'importo di €. 520,80 pari alla quota della contribuzione a carico della lavoratrice.
Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, in caso di spontaneo adempimento parziale di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, il creditore non può instaurare un nuovo giudizio di cognizione per ottenere la differenza, in quanto ciò creerebbe - in via potenziale - una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi per il medesimo credito (seppur parziale), con evidente pregiudizio del debitore che potrebbe essere chiamato a pagare due volte in forza dei due diversi titoli.
La sig.ra – in presenza di una sentenza esecutiva a sé CP_1
favorevole - avrebbe dovuto agire in sede esecutiva per ottenere la differenza residuata dal pagamento spontaneo, intimando al debitore - mediante precetto - l'ulteriore pagamento dell'importo di €. 520,80 oltre gli accessori di legge e le successive spese.
A fronte di tale intimazione, il avrebbe potuto proporre Parte_1
opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., sostenendo di aver estinto integralmente la propria obbligazione con il pagamento della minor somma di €. 4.148,73, pari alle retribuzioni al netto degli oneri contributivi a carico della lavoratrice. E la creditrice
5
opposta avrebbe potuto resistere in quel giudizio, facendo valere le sue legittime ragioni in applicazione della disciplina di cui ex art. 19 della L. n. 2018/1952 sopra citato, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza dalla stessa richiamata (Cass. n.
18044/2015 e altre conformi).
Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla sig.ra nei confronti del CP_1 [...]
, salvo il suo diritto ad agire in sede Parte_1
esecutiva per l'integrale pagamento del proprio credito incontrovertibilmente accertato con sentenza n. 57/2021.
Tenuto conto dell'accoglimento di una eccezione processuale e delle ragioni nel merito della lavoratrice appellata, sussistono i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite sostenute dalle parti in entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento del primo motivo di appello, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto dalla sig.ra . CP_1
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 11/03/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE Federico Grillo Pasquarelli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Giuliana Melandri CONSIGLIERA rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 299/2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1
dall'AVVOCATURA DELLO STATO di GENOVA
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , Controparte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv.to NASO DOMENICO, per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATA
Oggetto: retribuzione
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate entro il termine del 06/03/2025 .
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Genova la sig.ra ha Controparte_1
convenuto in giudizio il suo datore di lavoro,
[...]
, esponendo: Parte_1
- che con sentenza n. 57/2021 passata in giudicato il Tribunale di
Genova aveva condannato il predetto a ricostruire Parte_1
l'anzianità di servizio della stessa, per gli anni in cui aveva insegnato all'estero, e a corrisponderle l'importo di euro 4.669,15 sulla base dell'anzianità di servizio riconosciuta;
- che l'Amministrazione, in esecuzione della sentenza, aveva pagato alla docente il minor importo di euro 4.148,73, effettuando una trattenuta di €. 520,80 per i contributi previdenziali a suo carico;
- di aver diritto all'intero importo riconosciuto nella predetta sentenza, in applicazione del disposto di cui all' art. 19 della L.
2018 del 1952, il cui comma 3 consente la detrazione della predetta contribuzione solo sul cedolino paga relativo alla retribuzione cui il contributo si riferisce, mentre nel caso in esame le differenze retributive erano state corrisposte in ritardo, a seguito della condanna di cui alla predetta sentenza.
La docente, ritenendo quindi che l'importo dovesse esserle corrisposto al lordo della contribuzione a suo carico, ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'ulteriore somma sopra indicata.
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Il ha preliminarmente Parte_1
sostenuto la violazione del principio processuale del “ne bis idem”, essendo già stato condannato al pagamento delle differenze retributive con la sentenza n. 57/2021 costituente titolo esecutivo;
la docente avrebbe dunque dovuto richiedere l'esatto pagamento in sede esecutiva e non instaurando un nuovo giudizio di cognizione.
Inoltre ha sostenuto la correttezza del proprio operato, consistente nella trattenuta della contribuzione versata all' CP_2
in sostituzione della lavoratrice.
Il giudice ha accolto il ricorso della docente, richiamando consolidata giurisprudenza di merito e di Cassazione (v. Cass. n.
18044/2015 e altre conformi) secondo cui, nel caso di pagamento di differenze retributive arretrate conseguenti ad una condanna giudiziale, il datore di lavoro non può trattenere la quota contributiva a carico del lavoratore ex art. 19 della L. n.
2018/1952 sopra citato.
Le spese di lite sono state regolate in applicazione della regola della soccombenza.
Appella il riproponendo, quale primo motivo, Parte_1
l'eccezione di ne bis in idem e chiedendo quindi dichiararsi inammissibile il ricorso.
Nel merito sostiene la correttezza della trattenuta operata, non potendosi ravvisare in capo ad essa alcun ritardo nell'adempimento dell'obbligazione, avendo provveduto a pagare gli importi accertati dal Tribunale immediatamente dopo
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la emanazione della sentenza di condanna.
L'appellata si difende su entrambi i fronti.
Quanto al primo motivo, evidenzia la novità del presente giudizio rispetto a quello instaurato precedentemente che era volto al riconoscimento del diritto all'applicazione della supervalutazione dell'anzianità di servizio ed alle conseguenti differenze retributive;
con il successivo ricorso ha invece rivendicato il diritto alla corresponsione della contribuzione a suo carico.
Relativamente al secondo motivo, rileva l'evidente inadempimento datoriale nella ricostruzione della propria carriera e nel pagamento delle differenze retributive da essa derivanti, sanzionato in sede giudiziale con una sentenza di condanna presupponente l'accertamento “ex tunc” del diritto, tanto è vero che l'amministrazione inadempiente è stata condannata alla corresponsione degli accessori di legge dalla maturazione delle differenze retributive al saldo.
La causa, discussa mediante il tempestivo deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., viene decisa come segue all'esito della camera di consiglio tenutasi in data 11/03/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato e va pertanto accolto, con assorbimento del secondo motivo attinente al merito della pretesa.
E' pacifico e incontestato che la sentenza del Tribunale di
Genova n. 57/2021, laddove ha condannato il [...]
[...
[...] al pagamento della somma di Controparte_3
€.4.669,15, oltre gli accessori di legge, costituisce titolo esecutivo.
E' altresì pacifico che l'amministrazione, con il cedolino di paga agli atti, abbia corrisposto alla docente il minor importo di €.
4.148,73, trattenendo l'importo di €. 520,80 pari alla quota della contribuzione a carico della lavoratrice.
Come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, in caso di spontaneo adempimento parziale di una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, il creditore non può instaurare un nuovo giudizio di cognizione per ottenere la differenza, in quanto ciò creerebbe - in via potenziale - una inammissibile duplicazione di titoli esecutivi per il medesimo credito (seppur parziale), con evidente pregiudizio del debitore che potrebbe essere chiamato a pagare due volte in forza dei due diversi titoli.
La sig.ra – in presenza di una sentenza esecutiva a sé CP_1
favorevole - avrebbe dovuto agire in sede esecutiva per ottenere la differenza residuata dal pagamento spontaneo, intimando al debitore - mediante precetto - l'ulteriore pagamento dell'importo di €. 520,80 oltre gli accessori di legge e le successive spese.
A fronte di tale intimazione, il avrebbe potuto proporre Parte_1
opposizione al precetto ex art. 615 c.p.c., sostenendo di aver estinto integralmente la propria obbligazione con il pagamento della minor somma di €. 4.148,73, pari alle retribuzioni al netto degli oneri contributivi a carico della lavoratrice. E la creditrice
5
opposta avrebbe potuto resistere in quel giudizio, facendo valere le sue legittime ragioni in applicazione della disciplina di cui ex art. 19 della L. n. 2018/1952 sopra citato, come interpretato dalla consolidata giurisprudenza dalla stessa richiamata (Cass. n.
18044/2015 e altre conformi).
Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo proposto dalla sig.ra nei confronti del CP_1 [...]
, salvo il suo diritto ad agire in sede Parte_1
esecutiva per l'integrale pagamento del proprio credito incontrovertibilmente accertato con sentenza n. 57/2021.
Tenuto conto dell'accoglimento di una eccezione processuale e delle ragioni nel merito della lavoratrice appellata, sussistono i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. per compensare integralmente le spese di lite sostenute dalle parti in entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., in accoglimento del primo motivo di appello, dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto dalla sig.ra . CP_1
Compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 11/03/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE Giuliana Melandri
IL PRESIDENTE Federico Grillo Pasquarelli
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