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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/03/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Roberto Bianco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 6473/2017 R.G., avente ad oggetto “actio negatoria servitutis; diritto di servitù”, promossa da:
(C.F. , con il patrocinio nel Parte_1 C.F._1 presente giudizio dell'avv. Giuseppe Agnusdei, giusta procura in atti
Attrice e convenuta in riconvenzionale contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
con il patrocinio nel presente giudizio dell'avv. Raffaele F.R. Mundi, C.F._3 giusta procura in atti;
Convenuti e attori in riconvenzionale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n.
4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, conveniva, dinanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “- si CP_1 Controparte_2 accolga la domanda e, per l'effetto, si dichiari l'insussistenza della servitù di scolo in argomento e si disponga
l'eliminazione della tubazione/cunicolo in oggetto, a cure e spese dei convenuti in solido tra di loro;
- si
1 condannino i convenuti in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice a motivo della permanenza dell'illegittima servitù, quantificati sulla scorta delle acquisizioni istruttorie o, in tutto o in parte, in via equitativa, secondo il prudente apprezzamento del Giudicante, con la maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate, decorrenti dal dovuto fino all'effettivo soddisfo;
- vittoria di spese e compensi del giudizio, con maggiorazione di rimborso forfettario spese generali, cap e iva come per legge, includendo in esse anche quelle sostenute per il richiamato giudizio possessorio;
- sentenza provvisoriamente esecutiva”.
A sostegno della propria domanda, parte attrice rappresentava che:
- era proprietaria dell'immobile ubicato in Apricena, con ingresso dalla via Zara n. 4, da lei destinato ad abitazione, posto a confine con l'immobile avente ingresso dalla via Luigi Galasso
n. 16 e n. 16/A di proprietà dei coniugi e CP_1 Controparte_2
- aveva appreso - solo in occasione di operazioni peritali svolte nell'ambito di un giudizio civile avente ad oggetto denunzia di nuova opera, promosso dalla di lei madre - Parte_2 dell'esistenza di un cunicolo/tubazione che, dipartendo dalla chiostrina esistente nell'immobile di proprietà , attraversa la parte sottostante della proprietà attrice per Controparte_3 sfociare sulla via Zara di Apricena;
- in precedenza, la conoscenza della di tale cunicolo/tubazione era limitata ad una Pt_1 feritoia visibile sulla parete della di lei proprietà, immediatamente a ridosso del piano stradale sulla via Zara di Apricena, ma non sapeva, né poteva sapere, date le caratteristiche occulte dell'opera, che questa facesse da sfogo della chiostrina di proprietà ; Controparte_3
- gli odierni convenuti avevano proposto giudizio possessorio nei confronti della , Pt_1 volto alla tutela del possesso della servitù di scolo, che si era concluso con ordinanza del
Tribunale di Foggia del 19.06.2017 che aveva ordinato alla di ripristinare a favore Pt_1 dell'immobile l'esercizio di fatto della servitù di scolo;
Controparte_3
- nessuna servitù poteva ritenersi sussistente, né poteva ritenersi operante il meccanismo acquisitivo dell'usucapione o per destinazione del padre di famiglia trattandosi di servitù non apparente.
Si costituivano in giudizio tempestivamente i convenuti, eccependo, in via preliminare,
l'improcedibilità della domanda attorea in quanto proposta in violazione dell'art. 705 c.p.c. Nel merito, chiedevano il rigetto della domanda attorea;
in via riconvenzionale, chiedevano, inoltre, che fosse accertata e dichiarata l'intervenuta usucapione del diritto di servitù di scolo in favore dell'immobile dei convenuti.
2 A fondamento della propria pretesa, i convenuti rappresentavano che:
- il proprio immobile aveva una chiostrina pavimentata e dotata di un chiusino di smaltimento delle acque piovane che poi si immetteva in un cunicolo, preesistente da oltre quarant'anni, che attraversava la proprietà dell'attrice, essendo posto al di sotto del pavimento dell'immobile attoreo, e sfociava all'esterno attraverso un'apertura di forma quadrangolare posta sulla facciata dell'immobile della situato sulla via Zara;
Pt_1
- tale apertura veniva arbitrariamente chiusa dall'attrice nel settembre 2015 e poi riaperta in esecuzione dell'ordinanza n. 1971/2017 del Tribunale di Foggia che aveva accolto il ricorso dei convenuti volto alla reintegra del possesso del loro di diritto di servitù di scolo;
- i convenuti avevano utilizzato, da oltre vent'anni, in maniera ininterrotta, pubblica e pacifica le opere di scolo dalla loro chiostrina sino alla via Zara per il tramite del cunicolo esistente al di sotto dell'edificio attoreo.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., con ordinanza del 26.04.2019 il precedente giudice istruttore sollevava questione ex art. 101, comma 2 c.p.c. in relazione alla eccezione di improcedibilità ex art. 705 c.p.c. avanzata da parte convenuta, disattendendo la stessa e, pertanto, il giudizio proseguiva con l'assunzione delle prove orali ammesse.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio possessorio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 18.11.2024 – tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - la causa veniva, infine, trattenuta in decisione da questo Giudice (subentrato nel ruolo il
07.10.2024), con l'assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****************
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improponibilità del presente giudizio, per violazione dell'art. 705 c.p.c., sollevata da parte convenuta, richiamando al riguardo le argomentazioni e motivazioni contenute nell'ordinanza del 26.04.2019.
Come, infatti, sostenuto nella predetta ordinanza emessa dal precedente giudice istruttore, va affermata l'autonomia del presente giudizio dal giudizio possessorio in precedenza instaurato e definito;
e ciò in applicazione del costante orientamento della giurisprudenza che predica l'autonomia del giudizio petitorio da quello possessorio (cfr. cui “la sentenza resa sulla domanda possessoria non possa avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio: le due azioni sono caratterizzate da diversità di petitum e causa petendi, giacché il giudizio petitorio è volto alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre il giudizio possessorio tende soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che
3 culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale, indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponda e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune restitutiones in integrum” (Cass., n. 13450/2016; Cass., n. 2300/2016), sicché “nel giudizio petitorio, non possono essere invocati, non soltanto i provvedimenti emessi in sede possessoria, ma anche le argomentazioni e le circostanze svolte nella sentenza che ha definito quel giudizio, atteso che queste ultime in tanto hanno rilievo, in quanto si trovino in connessione logica e causale con le statuizioni possessorie decise, mentre, lasciano impregiudicata ogni questione sulla legittimità della situazione oggetto di tutela e non possono, quindi, influire sull'esito del giudizio petitorio” (Cass., n. 22067/2015)).
Ebbene, scendendo nel merito, va rilevato che parte attrice ha chiesto di accertare e dichiarare l'inesistenza della servitù di scolo in favore dell'immobile dei convenuti e gravante sull'immobile di parte attrice. Si tratta di un'azione c.d. negatoria ex art. 949 c.c., che, come è noto, è quella azione che può essere esercitata dal proprietario di un bene per ottenere l'accertamento dell'inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene oggetto di proprietà.
Parte convenuta ha, invece, proposto domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per usucapione della predetta servitù di scolo.
Per ragioni di carattere logico, appare dunque opportuno analizzare, in primo luogo, la domanda riconvenzionale dei convenuti, in quanto il suo esito è decisivo anche in relazione alla domanda ex art. 949 c.c. formulata da parte attrice.
Ciò posto, va rilevato, preliminarmente, come nell'azione di accertamento dell'acquisto per usucapione di una servitù prediale, la proprietà del fondo dominante, la quale costituisce un requisito di legittimazione e non l'oggetto della controversia, può essere provata anche mediante presunzioni, quali l'intestazione catastale del bene conseguente alla trascrizione di un atto di divisione, o la circostanza che l'azione negatoria proposta dal titolare del fondo che si assume servente fosse stata rivolta proprio nei confronti dell'attore per usucapione (Cass. n.
13212/2013). La prova della proprietà non è, dunque, altrettanto rigorosa di quella richiesta per la rivendicazione, posto che, mentre con quest'ultima azione si mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, nel caso dell'azione di usucapione, come in quello della azione confessoria, si domanda soltanto l'affermazione del vincolo di servitù con le eventuali altre conseguenti dichiarazioni di diritto, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto dell'azione ed è sufficiente che emerga anche attraverso delle presunzioni (cfr. Cass. n. 25809/2013).
4 Nel caso di specie, la prova della proprietà dei fondi dominanti da parte convenuti, attori in via riconvenzionale, risulta fornita dalle visure storiche catastali in atti (all. 24 alla comparsa di costituzione e risposta). A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, ai fini della prova della titolarità del fondo dominante, soccorre anche la circostanza presuntiva dell'azione negatoria proposta dal titolare ( del fondo, che si assume come servente, Parte_1 rivolta proprio nei confronti degli attori in via riconvenzionale per usucapione ( CP_1
e . Controparte_2
Ciò posto, l'art. 1061 c.c. annovera tra i modi di acquisto delle servitù apparenti - intese come le servitù che abbiano opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio - anche l'usucapione.
Requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158, 1163, 1167 c.c.).
Occorre, cioè, dimostrare la sussistenza di un comportamento inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. civ. Sez. II,
05-10-2010, n. 20670). Quando è dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla cosa per il tempo necessario ad usucapirla, ne deriva, a norma dell'art. 1141, primo comma, c.c., la presunzione che esso integri il possesso;
per conseguenza, incombe alla parte, che invece correla detto potere alla detenzione, provare il suo assunto, in mancanza dovendosi ritenere l'esistenza della prova della "possessio ad usucapionem" (Cass. 26984/2013).
Per quanto riguarda, invece, il requisito dell'apparenza - senza del quale, ai sensi dell'art. 1061
c.c., la servitù non può essere usucapita – questa consiste nella presenza di opere permanenti, artificiali o naturali, obiettivamente destinate al suo esercizio, così da rivelare per la loro struttura e funzionalità l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, e visibili, in modo da escludere la clandestinità del possesso e da farne presumere la conoscenza al proprietario del fondo asservito (Cass. n. 1043/2001). Dunque, l'acquisto per usucapione presuppone, oltre all'esercizio del corrispondente possesso ventennale, anche che le opere visibili e permanenti obiettivamente destinate a tale esercizio siano esistite ed abbiano avuto tale destinazione per tutto il tempo necessario ad usucapire (Cass. n. 17999/2004). Al riguardo, è stato precisato che
5 “L'apparenza della servitù, necessaria perché possa indursi una presunzione di conoscenza del suo esercizio da parte del proprietario del fondo servente, deve essere verificata caso per caso, tenendo conto comunque della necessità che esista una situazione di fatto la quale inequivocabilmente riveli per struttura e consistenza l'onere gravante su un fondo a vantaggio di un altro, ancorché la apparenza non debba estendersi in ogni caso all'opera del suo complesso e pertanto anche a quelle parti che per essere a volte defilate ed interne -non avendo una intrinseca rilevanza espressiva -sono necessariamente non apparenti” (cfr. Cass. civ. n. 3441/1990). In altri termini, atteso che il precipuo scopo dell'apparenza è quello di indurre una presunzione di conoscenza del suo esercizio da parte del proprietario del fondo servente, deve rilevarsi che siffatto requisito deve essere verificato caso per caso tenendo conto comunque della necessità di una situazione di fatto che inequivocabilmente rilevi per struttura e consistenza l'onere gravante su un fondo a vantaggio dell'altro e, in ogni caso, non può pretendersi che l'apparenza si estenda all'opera nel suo complesso e, pertanto anche a quelle parti che, per essere a volte defilate ed interne, non avendo una intrinseca rilevanza espressiva, sono necessariamente non apparenti
Orbene, tutto ciò posto, nel caso di specie è stata accertata l'esistenza di opere visibili che consentono di ritenere sussistente l'onere gravante su un fondo a vantaggio dell'altro, dovendo reputarsi a tal fine idonea l'apertura di grandi dimensioni su via Zara (“Nello specifico la sezione di uscita del tunnel su via Zara è di cm 43 per cm 60” cfr. CTU dell'Ing. ubicata sulla facciata Per_1 dell'immobile di parte attrice, da cui fuoriescono all'esterno le acque piovane provenienti della chiostrina dei convenuti, a nulla rilevando l'eventuale mancata conoscenza dell'attrice di parti interne e necessariamente non apparenti dell'opera, in ossequio ai citati principi giurisprudenziali.
Accertata l'esistenza di opere visibili rilevatrici del peso imposto sull'immobile di proprietà dell'attrice a favore dell'immobile di proprietà dei convenuti, occorre, altresì, rilevare che tutti i testi escussi e , con dichiarazioni Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 precise e concordanti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato, tra le varie circostanze: 1) che dal 1974 e per oltre un quarantennio l'acqua piovana ricadente nella chiostrina dell'edificio ha avuto scolo e sbocco attraverso i collegamenti tra il CP_1 pozzetto, il condotto circolare in cemento e il cunicolo che attraversava l'intera proprietà della
(oggi ), la cui bocca quadrangolare visibile è posta su via Zara;
2) che tale Pt_2 Pt_1 situazione è rimasta immutata nel tempo senza interruzione.
6 Ebbene, dalle prove orali assunte e dagli atti di causa risulta provato che, quantomeno a partire dal 1974 le acque piovane provenienti dalla chiostrina dei convenuti hanno avuto sbocco esterno tramite un cunicolo posto al di sotto del solaio di calpestio del piano rialzato dell'immobile dell'attrice fino all'apertura ubicata sulla facciata di via Zara dell'immobile di parte attrice.
Tale attività, corrispondente in via di fatto al contenuto di una servitù di scolo delle acque piovane (al riguardo, va sottolineato che la CTU dell'Ing. ha accertato che “Le acque di Per_1 deflusso raccolte dal cunicolo litigioso sono esclusivamente di origine piovana”), è stata dunque compiuta in modo stabile con “animus utendi iure servitutis", per un periodo ben superiore al ventennio, ovvero dal 1974 fino all'attualità (salvo il periodo che va dal settembre 2015, allorquando lo sbocco esterno veniva chiuso dall'attrice e fino alla sua riapertura in esecuzione dell'ordinanza n. 1971/2017 del Tribunale di Foggia che aveva accolto il ricorso dei convenuti volto alla reintegra del possesso del loro di diritto di servitù di scolo).
Sussistono, dunque, tutti i requisiti per dichiarare l'avvenuta costituzione a titolo di usucapione ordinaria ultraventennale di una servitù di scolo delle acque piovane in favore di parte convenuta, essendosi raggiunta la prova, oltre che dell'esercizio del possesso ultraventennale del diritto, anche dei requisiti di cui all'art. 1061 c.c., essendo il presupposto della “apparenza” soddisfatto per le ragioni sopra espresse.
Alla luce di quanto esposto, va, dunque, accolta la domanda riconvenzionale di accertamento della servitù di scolo delle acque per intervenuta usucapione.
Per l'effetto, va dunque rigettata la domanda ex art. 949 c.c. di parte attrice, nonché la sua domanda risarcitoria.
Va, altresì, rigettata la domanda risarcitoria promossa in via riconvenzionale da parte convenuta essendo rimasta totalmente sfornita di prova.
Nulla va disposto in ordine alla richiesta di ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza atteso che, ai sensi dell'art. 2651 c.c., egli ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza uno specifico ordine del giudice (Cass. n. 16853/2005; Tribunale di Foggia, ordinanza 7.2.2018; Tribunale di Foggia, sentenza n. 1206/2020). Analogamente, non potrà esimersi da responsabilità il Conservatore, atteso che nessuna norma dell'ordinamento giuridico vigente consente ad un giudice di esonerare un p.u. dalle responsabilità conseguenti allo svolgimento del proprio ufficio.
7 In considerazione dell'esito del giudizio, le spese processuali seguono la soccombenza della parte attrice ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti e per l'effetto:
- dichiara acquistato per usucapione ex art. 1158 c.c. il diritto di servitù di scolo delle acque piovane a favore degli immobili di proprietà dei convenuti siti in Apricena alla via L. Galasso n. 16 (pian terreno) e via L. Galasso n. 16/a (primo piano), con relativa chiostrina, riportati al Catasto del Comune di Apricena al foglio 39, p.lla 96, sub 9 e al foglio 39, p.lla 96, sub 8 e a carico dell'immobile di proprietà dell'attrice sito in
Apricena alla Via Zara n. 4 e riportato al Catasto del Comune di Apricena al foglio 39,
p.lla 93, sub 4;
- rigetta le ulteriori domande formulate dalle parti;
- condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di parte Parte_1 convenuta liquidate in complessivi euro 5.077,00 oltre rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Foggia, 07.03.2025
Il Giudice
Roberto Bianco
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