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Ordinanza 17 aprile 2025
Ordinanza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, ordinanza 17/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 2725/2024
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice,
- letti gli atti del giudizio;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.03.2025;
- ritenuto che l'istanza di accertamento tecnico conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. sia meritevole di accoglimento, in quanto condizione di procedibilità della futura domanda di merito ex art. 8 della legge n.
24/2017;
- ritenuto che l'eccezione di genericità dell'individuazione del nesso causale e della determinazione del danno appaiono infondate;
a riguardo è sufficiente osservare come gli odierni ricorrenti, supportati in ciò dalla relazione clinica allegata al ricorso, abbiano: 1) compiutamente individuato la condotta omissiva da cui sarebbe derivato l'evento esiziale e specificato come la stessa abbia concorso in maniera determinante alla causazione del decesso di 2) qualificato giuridicamente e determinato la tipologia di danno patito da Per_1 ciascuno e indicato lo strumento attraverso cui addivenire alla precisa determinazione delle quantum risarcitorio;
- ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di non possa essere accolta Controparte_1 in quanto la condotta tenuta dalla resistente si è inserita nel decorso causale che ha avuto termine nell'esito esiziale e, pertanto, è necessario scandagliare l'eventuale sussistenza di profili di colpa;
- ritenuto, quindi, che debba disporsi la CTU richiesta, ponendo ai consulenti i seguenti quesiti:
“1) Esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria allegata, dicano i consulenti se le dimissioni e le prescrizioni diagnostiche disposte in data 03.06.2020 fossero adeguate alle condizioni cliniche in cui versava il paziente;
2) in particolare, riferiscano se la patologia neoplastica patita da SI fosse diagnosticabile già dall'esame
RX effettuato in data 03.06.2020 e se una diagnosi tempestiva avrebbe modificato il decorso clinico del paziente e avrebbe potuto evitare l'evento morte ovvero aumentare e di quanto le chances di sopravvivenza del defunto;
3) verifichino se la condotta del sin dalle prime dimissioni, avvenute l'11.03.2020, sia stata diligente Per_1 rispetto alle indicazioni contenute nelle prescrizioni dei sanitari che l'avevano avuto in cura;
1 4) dicano, altresì, se la condotta dei sanitari abbia inciso sulle aspettative di vita del paziente, specificando se un'eventuale tempestiva diagnosi;
5) specifichino i CTU se avuto riguardo al decesso del possa individuarsi una incidenza causale della Per_1 condotta dei dott.ri e ovvero di altri medici del GOM, dell'ASP o del Policlinico CP_1 Per_2
“Madonna della Consolazione” e, ove riscontrata tale efficienza causale, ne indichino la percentuale di incidenza rispetto alle condotte e/o alle omissioni eventualmente addebitabili ai singoli medici;
6) dicano se le malattie di cui il era precedentemente affetto, possano avere contribuito causalmente Per_1 all'insorgere della patologia che poi ha causato l'evento morte ed in caso di risposta positiva ne indichino la misura percentuale, eventualmente in concorrenza con quella dei medici;
- visto l'art. 193 comma 2 c.p.c.;
- considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico del giuramento dei ctu;
- visto l'art. 195 comma 3 c.p.c.;
P.T.M.
dispone consulenza tecnica d'ufficio, nominando il Collegio peritale composto dai dottori - Persona_3 medico legale, – oncologa, - Radiologo, ai quali pone i quesiti di cui in Persona_4 Persona_5 motivazione;
Invita i CCTTUU a comunicare tempestivamente all'Ufficio l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità.
Assegna ai CCTTUU termine fino al 16.5.25 per il deposito della nota di giuramento allegata al presente provvedimento e per la comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali. Assegna ai
CCTTUU termine di 90 giorni per l'invio alle parti della bozza peritale, a queste ultime termine di trenta giorni per l'invio di eventuali osservazioni ed ai CCTTUU termine di ulteriori 15 giorni per il deposito dell'elaborato peritale, delle osservazioni e di una sintetica valutazione delle stesse.
Assegna ai CCTTUU acconto di € 800,00 ciascuno, oltre accessori di legge se dovuti, che pone provvisoriamente a carico di parte ricorrente.
Avvisa i consulenti che il mancato deposito della relazione nel termine indicato, senza alcuna richiesta di proroga, congruamente motivata ed autorizzata, comporterà l'invio degli atti al Presidente del Tribunale, al
Procuratore della Repubblica in sede ed al Presidente dell'Ordine Professionale di appartenenza (cfr. art. 19 disp. att. c.p.c.) e determinerà la decurtazione dell'onorario spettante.
2 Avvisa, altresì, i consulenti che saranno liquidate solo le spese sostenute che siano corredate da idonea documentazione.
Autorizza la nomina e/o la sostituzione di CTP fino all'inizio delle operazioni peritali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite ed ai CCTTUU.
Reggio Calabria 16/04/2025
Il Giudice
Francesco Campagna
3
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice,
- letti gli atti del giudizio;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 27.03.2025;
- ritenuto che l'istanza di accertamento tecnico conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. sia meritevole di accoglimento, in quanto condizione di procedibilità della futura domanda di merito ex art. 8 della legge n.
24/2017;
- ritenuto che l'eccezione di genericità dell'individuazione del nesso causale e della determinazione del danno appaiono infondate;
a riguardo è sufficiente osservare come gli odierni ricorrenti, supportati in ciò dalla relazione clinica allegata al ricorso, abbiano: 1) compiutamente individuato la condotta omissiva da cui sarebbe derivato l'evento esiziale e specificato come la stessa abbia concorso in maniera determinante alla causazione del decesso di 2) qualificato giuridicamente e determinato la tipologia di danno patito da Per_1 ciascuno e indicato lo strumento attraverso cui addivenire alla precisa determinazione delle quantum risarcitorio;
- ritenuto che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di non possa essere accolta Controparte_1 in quanto la condotta tenuta dalla resistente si è inserita nel decorso causale che ha avuto termine nell'esito esiziale e, pertanto, è necessario scandagliare l'eventuale sussistenza di profili di colpa;
- ritenuto, quindi, che debba disporsi la CTU richiesta, ponendo ai consulenti i seguenti quesiti:
“1) Esaminati gli atti di causa e la documentazione sanitaria allegata, dicano i consulenti se le dimissioni e le prescrizioni diagnostiche disposte in data 03.06.2020 fossero adeguate alle condizioni cliniche in cui versava il paziente;
2) in particolare, riferiscano se la patologia neoplastica patita da SI fosse diagnosticabile già dall'esame
RX effettuato in data 03.06.2020 e se una diagnosi tempestiva avrebbe modificato il decorso clinico del paziente e avrebbe potuto evitare l'evento morte ovvero aumentare e di quanto le chances di sopravvivenza del defunto;
3) verifichino se la condotta del sin dalle prime dimissioni, avvenute l'11.03.2020, sia stata diligente Per_1 rispetto alle indicazioni contenute nelle prescrizioni dei sanitari che l'avevano avuto in cura;
1 4) dicano, altresì, se la condotta dei sanitari abbia inciso sulle aspettative di vita del paziente, specificando se un'eventuale tempestiva diagnosi;
5) specifichino i CTU se avuto riguardo al decesso del possa individuarsi una incidenza causale della Per_1 condotta dei dott.ri e ovvero di altri medici del GOM, dell'ASP o del Policlinico CP_1 Per_2
“Madonna della Consolazione” e, ove riscontrata tale efficienza causale, ne indichino la percentuale di incidenza rispetto alle condotte e/o alle omissioni eventualmente addebitabili ai singoli medici;
6) dicano se le malattie di cui il era precedentemente affetto, possano avere contribuito causalmente Per_1 all'insorgere della patologia che poi ha causato l'evento morte ed in caso di risposta positiva ne indichino la misura percentuale, eventualmente in concorrenza con quella dei medici;
- visto l'art. 193 comma 2 c.p.c.;
- considerata l'opportunità di sostituire la celebrazione dell'udienza mediante il deposito telematico del giuramento dei ctu;
- visto l'art. 195 comma 3 c.p.c.;
P.T.M.
dispone consulenza tecnica d'ufficio, nominando il Collegio peritale composto dai dottori - Persona_3 medico legale, – oncologa, - Radiologo, ai quali pone i quesiti di cui in Persona_4 Persona_5 motivazione;
Invita i CCTTUU a comunicare tempestivamente all'Ufficio l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità.
Assegna ai CCTTUU termine fino al 16.5.25 per il deposito della nota di giuramento allegata al presente provvedimento e per la comunicazione alle parti della data di inizio delle operazioni peritali. Assegna ai
CCTTUU termine di 90 giorni per l'invio alle parti della bozza peritale, a queste ultime termine di trenta giorni per l'invio di eventuali osservazioni ed ai CCTTUU termine di ulteriori 15 giorni per il deposito dell'elaborato peritale, delle osservazioni e di una sintetica valutazione delle stesse.
Assegna ai CCTTUU acconto di € 800,00 ciascuno, oltre accessori di legge se dovuti, che pone provvisoriamente a carico di parte ricorrente.
Avvisa i consulenti che il mancato deposito della relazione nel termine indicato, senza alcuna richiesta di proroga, congruamente motivata ed autorizzata, comporterà l'invio degli atti al Presidente del Tribunale, al
Procuratore della Repubblica in sede ed al Presidente dell'Ordine Professionale di appartenenza (cfr. art. 19 disp. att. c.p.c.) e determinerà la decurtazione dell'onorario spettante.
2 Avvisa, altresì, i consulenti che saranno liquidate solo le spese sostenute che siano corredate da idonea documentazione.
Autorizza la nomina e/o la sostituzione di CTP fino all'inizio delle operazioni peritali.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai procuratori delle parti costituite ed ai CCTTUU.
Reggio Calabria 16/04/2025
Il Giudice
Francesco Campagna
3