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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/09/2025, n. 1612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1612 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2347/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2347/2025 promossa
DA
P.I. , con sede in AT PR (BG), via Lombardia n. 18, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rag. , elettivamente domiciliata in Bergamo, Parte_2 piazza Pontida n. 7 presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
P.I. , in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_2 giudiziale, dott.ssa elettivamente domiciliato in Milano, corso Magenta n. 46 Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Manuela Resta che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO/OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO si è opposta al decreto ingiuntivo n. n. 719/2025 emesso dal Tribunale di Monza in Parte_1 favore del a seguito del mancato pagamento della fornitura e della Controparte_1 posa in opera dell'impianto idro-sanitario, riscaldamento e raffrescamento, condizionamento effettuato presso l'immobile sito in Milano, via Massena n. 3 in esecuzione del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 25.7.2018 eccependo, tra l'altro e per quanto di specifico interesse in questa sede,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza stante la competenza esclusiva del Tribunale di
Bergamo sulla scorta di quanto espressamente previsto dall'art. 24, secondo cui: “Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, o ad esse
pagina 1 di 3 connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse alla competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Bergamo”.
Nel costituirsi in giudizio il Concordato, eccependo l'infondatezza delle ulteriori ragioni di merito allegate dall'opponente, ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, anch'esso indicando nel Tribunale di Bergamo il giudice esclusivo indicato dalle parti in deroga a tutti gli ulteriori fori facoltativi azionabili in materia di obbligazioni.
Pertanto, con decreto ex art. 171 bis c.p.c., stante l'accordo sull'individuazione del giudice territorialmente competente, le parti erano state invitate a non depositare le memorie ex art. 171 ter
c.p.c. ed a comparire in prima udienza ai fini della relativa declaratoria.
All'odierna udienza, sostenendo di avere erroneamente depositato le memorie, hanno ribadito l'accordo sulla competenza, chiedendo al Tribunale di disporre in conformità.
E, in effetti, come affermato da copiosa giurisprudenza di merito, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, comporta ex art. 38 comma 2 c.p.c. che il giudice, con ordinanza, deve prendere atto di tale adesione;
disporre la cancellazione della causa dal ruolo rimettendo le parti davanti al giudice competente;
non pronunciarsi sulle spese, dovendovi provvedere il giudice al quale la causa è rimessa, posto che è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza;
revocare invece il decreto opposto, in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente” (cfr. in tal senso, tra le altre, Tribunale di Reggio Emilia, 21.10.2020)
Quindi, per effetto della semplice adesione dell'opposto all'avversa eccezione di incompetenza per territorio rimane ferma la competenza del Tribunale di Bergamo in ordine alla controversia in esame, ai sensi del capoverso dell'art. 38 c.p.c..
E, al netto della necessaria declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, non deve neppure procedersi alla regolamentazione delle spese processuali poiché, per consolidata giurisprudenza, l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell'art. 38 c.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. Civ. n. 25180 dell'8/11/2013; Cass. Civ. n. 6106 del
20/3/2006).
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono, infatti, nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr.
Cass. civ. n. 4345 dell'8/7/1980), presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame.
E' irrilevante il fatto che si provveda alla cancellazione della causa dal ruolo con sentenza anziché con ordinanza, dovendosi provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. pagina 2 di 3 Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (cfr. Cass. Civ. n. 25180 dell'8/11/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria in favore del Tribunale ordinario di Bergamo e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 719/2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Monza in data 28.2.2025 e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- demanda al Tribunale Ordinario di Bergamo ogni statuizione sulle spese relative alla presente fase di giudizio.
Così deciso in Monza in data 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2347/2025 promossa
DA
P.I. , con sede in AT PR (BG), via Lombardia n. 18, in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., rag. , elettivamente domiciliata in Bergamo, Parte_2 piazza Pontida n. 7 presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
P.I. , in persona del liquidatore Controparte_1 P.IVA_2 giudiziale, dott.ssa elettivamente domiciliato in Milano, corso Magenta n. 46 Controparte_2 presso lo studio dell'Avv. Manuela Resta che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO/OPPOSTO
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
IN FATTO E IN DIRITTO si è opposta al decreto ingiuntivo n. n. 719/2025 emesso dal Tribunale di Monza in Parte_1 favore del a seguito del mancato pagamento della fornitura e della Controparte_1 posa in opera dell'impianto idro-sanitario, riscaldamento e raffrescamento, condizionamento effettuato presso l'immobile sito in Milano, via Massena n. 3 in esecuzione del contratto di subappalto stipulato tra le parti in data 25.7.2018 eccependo, tra l'altro e per quanto di specifico interesse in questa sede,
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Monza stante la competenza esclusiva del Tribunale di
Bergamo sulla scorta di quanto espressamente previsto dall'art. 24, secondo cui: “Eventuali controversie che insorgessero nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, o ad esse
pagina 1 di 3 connesse ivi compreso i pagamenti, verranno rimesse alla competenza del giudice ordinario, unico ed esclusivo Foro territoriale competente sarà quello di Bergamo”.
Nel costituirsi in giudizio il Concordato, eccependo l'infondatezza delle ulteriori ragioni di merito allegate dall'opponente, ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata, anch'esso indicando nel Tribunale di Bergamo il giudice esclusivo indicato dalle parti in deroga a tutti gli ulteriori fori facoltativi azionabili in materia di obbligazioni.
Pertanto, con decreto ex art. 171 bis c.p.c., stante l'accordo sull'individuazione del giudice territorialmente competente, le parti erano state invitate a non depositare le memorie ex art. 171 ter
c.p.c. ed a comparire in prima udienza ai fini della relativa declaratoria.
All'odierna udienza, sostenendo di avere erroneamente depositato le memorie, hanno ribadito l'accordo sulla competenza, chiedendo al Tribunale di disporre in conformità.
E, in effetti, come affermato da copiosa giurisprudenza di merito, l'adesione dell'opposto all'eccezione di incompetenza territoriale formulata dall'opponente, comporta ex art. 38 comma 2 c.p.c. che il giudice, con ordinanza, deve prendere atto di tale adesione;
disporre la cancellazione della causa dal ruolo rimettendo le parti davanti al giudice competente;
non pronunciarsi sulle spese, dovendovi provvedere il giudice al quale la causa è rimessa, posto che è escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza;
revocare invece il decreto opposto, in quanto nullo poiché emesso da giudice incompetente” (cfr. in tal senso, tra le altre, Tribunale di Reggio Emilia, 21.10.2020)
Quindi, per effetto della semplice adesione dell'opposto all'avversa eccezione di incompetenza per territorio rimane ferma la competenza del Tribunale di Bergamo in ordine alla controversia in esame, ai sensi del capoverso dell'art. 38 c.p.c..
E, al netto della necessaria declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo, non deve neppure procedersi alla regolamentazione delle spese processuali poiché, per consolidata giurisprudenza, l'adesione della parte all'eccezione di incompetenza territoriale proposta dalla controparte comporta, a norma dell'art. 38 c.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa (cfr. Cass. Civ. n. 25180 dell'8/11/2013; Cass. Civ. n. 6106 del
20/3/2006).
Le ragioni per emettere condanna al pagamento delle spese processuali consistono, infatti, nel carattere definitivo della decisione giudiziale e nella soccombenza di una delle parti sulla questione decisa (cfr.
Cass. civ. n. 4345 dell'8/7/1980), presupposti entrambi che non ricorrono nel caso in esame.
E' irrilevante il fatto che si provveda alla cancellazione della causa dal ruolo con sentenza anziché con ordinanza, dovendosi provvedere alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. pagina 2 di 3 Il giudice della riassunzione deciderà il merito della controversia e provvederà sulle relative spese, tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dell'intero svolgimento delle vicende processuali, ivi incluse le attività svolte dalle parti davanti al giudice incompetente (cfr. Cass. Civ. n. 25180 dell'8/11/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza territoriale del giudice adito in sede monitoria in favore del Tribunale ordinario di Bergamo e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo n. 719/2025 emesso dal Tribunale Ordinario di Monza in data 28.2.2025 e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- demanda al Tribunale Ordinario di Bergamo ogni statuizione sulle spese relative alla presente fase di giudizio.
Così deciso in Monza in data 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
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