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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/10/2025, n. 1946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1946 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1140/2022 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Russo Giovanni Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Ardolino Diodata
RESISTENTE
OGGETTO: pensione ordinaria di invalidità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2022, parte ricorrente – premesso di essere amministratore unico della società – ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione Controparte_2 di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 24.07.2019, domanda per il riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità o, in via subordinata, dell'assegno ordinario di invalidità; che l , con missiva del 9.10.2019, gli ha comunicato l'avvenuto riconoscimento CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità e, in pari data, ha provveduto alla liquidazione del trattamento pensionistico cat. IOCOM n. 37033039; di aver presentato, in data 3.03.2020, ricorso amministrativo, rigettato dall' con provvedimento del 4.09.2020 e successiva missiva del 8.06.2021, con la CP_1 seguente motivazione: “in data 14.04.2021 perviene visura camerale dove cessa qualifica amministratore unico permanendo qualifica di socio unico e proprietario al 100%, ma risulta ancora attiva negli elenchi esercenti attività commerciali la posizione n. 27333543HZLA di cui chiesta chiusura…”; di aver presentato, in data 23.09.2021, istanza di cancellazione dal predetto elenco, rigettata con provvedimento del 27.09.2021.
pagina 1 di 4 Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “a) accertare e dichiarare, previa declaratoria di cancellazione dagli elenchi dei commercianti, il diritto del ricorrente al percepimento della pensione di inabilità ex art. 2 L. 222/84 a decorrere dalla data della domanda amministrativa per non essere la qualifica di “socio unico” della società unipersonale ostativa alla condizione di cessazione di attività Controparte_2 lavorativa ex art. 2 L. 222/84 e per essere lo stesso affetto da patologie tali da tale da determinare una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa del ricorrente;
b) per l'effetto, condannare
l in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della predetta CP_1 prestazione previdenziale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa con interessi e rivalutazione come per legge;
c) in via subordinata, nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché valuti se il complesso patologico da cui il ricorrente è affetto sia tale da determinare una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa del ricorrente;
d) per l'effetto, decretare che il ricorrente è affetto da patologie tali da determinare una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa del/la ricorrente”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che “per il ricorrente non
è cessata l'attività lavorativa, risulta iscrizione alla gestione commercio”.
Con note di trattazione scritta depositate in data 8.09.2023, parte ricorrente ha prodotto sentenza n.
260/2023, emessa dal Tribunale di Foggia all'esito del giudizio iscritto al n. 7330/2022 R.G.L., nella quale è stata dichiarata l'insussistenza del requisito per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione
Commercianti.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni e nei limiti che seguono.
La pensione ordinaria d'inabilità ex art. 2 l. 222/1984 è corrisposta in presenza dei seguenti requisiti: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale (requisito sanitario); almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda (requisito contributivo).
È, inoltre, richiesta: la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
la cancellazione dagli albi professionali;
la rinuncia ai trattamenti a carico pagina 2 di 4 dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, come anzidetto, con la sentenza n. 260/2023, passata in giudicato, è stata accertata l'insussistenza requisito per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione
Commercianti ed è stato annullato l'avviso di addebito relativo alle pretese contributive per l'anno
2020.
Più precisamente, la predetta sentenza ha statuito che: “il ricorrente … dal 18-12-2019 non è più socio unico di essendo tale qualifica, in quella data, passata a Controparte_2 CP_3
. Le presunzioni invocate dall a supporto della pretesa contributiva relativa al 2020, non
[...] CP_1 hanno pertanto ragione di essere e l' avrebbe dovuto dimostrare lo svolgimento di attività CP_1 nell'impresa con i caratteri sopra indicati ancora all'indomani del 18-12-2019”.
Ne consegue che il motivo ostativo addotto dall , ossia lo svolgimento di attività d'impresa CP_1 collegata all'iscrizione alla gestione commercianti, non sia più sussistente dal 19.12.2019 e, pertanto, da tale data il ricorrente abbia diritto alla prestazione richiesta.
Infatti, quanto alla sussistenza del requisito sanitario, il C.T.U., dott. al quale è stato Persona_1 affidato l'incarico di accertare “se parte ricorrente presenti, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, la riduzione totale della capacità di lavoro (100%) in occupazioni confacenti alle sue attitudini”, sottoposto a visita il ricorrente e visionata la documentazione sanitaria versata in atti, ha esposto quanto segue: “in base all'esame critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, all'anamnesi raccolta ed all'obiettività clinica rilevata, risulta che l'istante Parte_1 della classe 1973, risulta allo stato affetto dalle seguenti infermità: “Paraparesi arti
[...] inferiori (sn>dx) in esito ad intervento di exeresi di cordoma lombare L3 per via combinata anteriore retroperitoneale e posteriore con artrodesi circonferenziale vertebrale L1 -L5”. Trattasi di affezioni in gran parte esistenti anche all'epoca della domanda per l'erogazione della pensione ordinaria (24-7-
19) che per la loro natura ed entità comportavano allora e comportano ora nell'assicurato, una riduzione totale della capacità di lavoro (100%) in occupazioni confacenti alle sue attitudini (fiorista e fioraio di anni 51), obbligato come era e come è su di una sedia a rotelle con necessità di assistenza continua (come testimoniato peraltro dai verbali di invalidità civile ed Handicap). In conclusione è da ritenere che la domanda vada accolta con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa (24-
7-19)”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una pagina 3 di 4 valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che il ricorrente è in possesso anche del requisito sanitario per godere della pensione ordinaria di invalidità.
Conclusivamente, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione ordinaria d'invalidità, ex art. 2 della L. 222/84, con decorrenza dal 19.12.2019, con condanna dell' del CP_1 relativo pagamento.
Le spese di lite e di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che parte ricorrente ha diritto a percepire la pensione ordinaria d'invalidità, ex art. 2 della L.
222/84, con decorrenza dal 19.12.2019 e, per l'effetto, condanna l' ad erogare i conseguenti CP_1 pagamenti (decurtato quanto già percepito a titolo di assegno ordinario d'invalidità), oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.2.697,00, oltre rimborso CP_1 forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de AL
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, ZU de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 17.09.2025, ex art.127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 1140/2022 R.G.L.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Russo Giovanni Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Ardolino Diodata
RESISTENTE
OGGETTO: pensione ordinaria di invalidità
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2022, parte ricorrente – premesso di essere amministratore unico della società – ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione Controparte_2 di Giudice del Lavoro, esponendo di aver presentato, in data 24.07.2019, domanda per il riconoscimento della pensione ordinaria di invalidità o, in via subordinata, dell'assegno ordinario di invalidità; che l , con missiva del 9.10.2019, gli ha comunicato l'avvenuto riconoscimento CP_1 dell'assegno ordinario di invalidità e, in pari data, ha provveduto alla liquidazione del trattamento pensionistico cat. IOCOM n. 37033039; di aver presentato, in data 3.03.2020, ricorso amministrativo, rigettato dall' con provvedimento del 4.09.2020 e successiva missiva del 8.06.2021, con la CP_1 seguente motivazione: “in data 14.04.2021 perviene visura camerale dove cessa qualifica amministratore unico permanendo qualifica di socio unico e proprietario al 100%, ma risulta ancora attiva negli elenchi esercenti attività commerciali la posizione n. 27333543HZLA di cui chiesta chiusura…”; di aver presentato, in data 23.09.2021, istanza di cancellazione dal predetto elenco, rigettata con provvedimento del 27.09.2021.
pagina 1 di 4 Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato
Tribunale di “a) accertare e dichiarare, previa declaratoria di cancellazione dagli elenchi dei commercianti, il diritto del ricorrente al percepimento della pensione di inabilità ex art. 2 L. 222/84 a decorrere dalla data della domanda amministrativa per non essere la qualifica di “socio unico” della società unipersonale ostativa alla condizione di cessazione di attività Controparte_2 lavorativa ex art. 2 L. 222/84 e per essere lo stesso affetto da patologie tali da tale da determinare una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa del ricorrente;
b) per l'effetto, condannare
l in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore del ricorrente della predetta CP_1 prestazione previdenziale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda amministrativa con interessi e rivalutazione come per legge;
c) in via subordinata, nominare un consulente tecnico d'ufficio affinché valuti se il complesso patologico da cui il ricorrente è affetto sia tale da determinare una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa del ricorrente;
d) per l'effetto, decretare che il ricorrente è affetto da patologie tali da determinare una totale e permanente riduzione della capacità lavorativa del/la ricorrente”. Vinte le spese di lite, con distrazione. CP_ Costituitosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando che “per il ricorrente non
è cessata l'attività lavorativa, risulta iscrizione alla gestione commercio”.
Con note di trattazione scritta depositate in data 8.09.2023, parte ricorrente ha prodotto sentenza n.
260/2023, emessa dal Tribunale di Foggia all'esito del giudizio iscritto al n. 7330/2022 R.G.L., nella quale è stata dichiarata l'insussistenza del requisito per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione
Commercianti.
Nel corso del giudizio è stata espletata C.T.U. medico-legale.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni e nei limiti che seguono.
La pensione ordinaria d'inabilità ex art. 2 l. 222/1984 è corrisposta in presenza dei seguenti requisiti: assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale (requisito sanitario); almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda (requisito contributivo).
È, inoltre, richiesta: la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
la cancellazione dagli albi professionali;
la rinuncia ai trattamenti a carico pagina 2 di 4 dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione ed a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, come anzidetto, con la sentenza n. 260/2023, passata in giudicato, è stata accertata l'insussistenza requisito per l'iscrizione del ricorrente nella Gestione
Commercianti ed è stato annullato l'avviso di addebito relativo alle pretese contributive per l'anno
2020.
Più precisamente, la predetta sentenza ha statuito che: “il ricorrente … dal 18-12-2019 non è più socio unico di essendo tale qualifica, in quella data, passata a Controparte_2 CP_3
. Le presunzioni invocate dall a supporto della pretesa contributiva relativa al 2020, non
[...] CP_1 hanno pertanto ragione di essere e l' avrebbe dovuto dimostrare lo svolgimento di attività CP_1 nell'impresa con i caratteri sopra indicati ancora all'indomani del 18-12-2019”.
Ne consegue che il motivo ostativo addotto dall , ossia lo svolgimento di attività d'impresa CP_1 collegata all'iscrizione alla gestione commercianti, non sia più sussistente dal 19.12.2019 e, pertanto, da tale data il ricorrente abbia diritto alla prestazione richiesta.
Infatti, quanto alla sussistenza del requisito sanitario, il C.T.U., dott. al quale è stato Persona_1 affidato l'incarico di accertare “se parte ricorrente presenti, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, la riduzione totale della capacità di lavoro (100%) in occupazioni confacenti alle sue attitudini”, sottoposto a visita il ricorrente e visionata la documentazione sanitaria versata in atti, ha esposto quanto segue: “in base all'esame critico dei documenti medici contenuti nei fascicoli processuali, all'anamnesi raccolta ed all'obiettività clinica rilevata, risulta che l'istante Parte_1 della classe 1973, risulta allo stato affetto dalle seguenti infermità: “Paraparesi arti
[...] inferiori (sn>dx) in esito ad intervento di exeresi di cordoma lombare L3 per via combinata anteriore retroperitoneale e posteriore con artrodesi circonferenziale vertebrale L1 -L5”. Trattasi di affezioni in gran parte esistenti anche all'epoca della domanda per l'erogazione della pensione ordinaria (24-7-
19) che per la loro natura ed entità comportavano allora e comportano ora nell'assicurato, una riduzione totale della capacità di lavoro (100%) in occupazioni confacenti alle sue attitudini (fiorista e fioraio di anni 51), obbligato come era e come è su di una sedia a rotelle con necessità di assistenza continua (come testimoniato peraltro dai verbali di invalidità civile ed Handicap). In conclusione è da ritenere che la domanda vada accolta con decorrenza dall'epoca della domanda amministrativa (24-
7-19)”.
Le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una pagina 3 di 4 valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Alla luce di tali emergenze, deve dichiararsi che il ricorrente è in possesso anche del requisito sanitario per godere della pensione ordinaria di invalidità.
Conclusivamente, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la pensione ordinaria d'invalidità, ex art. 2 della L. 222/84, con decorrenza dal 19.12.2019, con condanna dell' del CP_1 relativo pagamento.
Le spese di lite e di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data odierna, sono poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara che parte ricorrente ha diritto a percepire la pensione ordinaria d'invalidità, ex art. 2 della L.
222/84, con decorrenza dal 19.12.2019 e, per l'effetto, condanna l' ad erogare i conseguenti CP_1 pagamenti (decurtato quanto già percepito a titolo di assegno ordinario d'invalidità), oltre agli interessi legali dalla maturazione del credito sino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in €.2.697,00, oltre rimborso CP_1 forfetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_1
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 17.9.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
ZU de AL
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