Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 30/12/2025, n. 8560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8560 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08560/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05676/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5676 del 2022, proposto da
Addolorata Molaro, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Romano e Sara Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Somma Vesuviana, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Agostino Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Provvedimento di acquisizione nel possesso ed acquisizione di opera abusiva nonché della relativa area di sedime pertinenziale emesso in data 15/09/2022 dal Comune di Somma Vesuviana;
- di ogni altro atto preordinato e/o conseguente ad esso connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 dicembre 2025 il dott. ID EL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale di un immobile abusivamente realizzato e della corrispondente area di sedime, conseguente alla accertata inottemperanza all’ordinanza di demolizione del 21 ottobre 2004, n. 158.
Parte ricorrente assume in fatto che, a seguito dell’ordinanza di demolizione, essa ha presentato una pluralità di istanze di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003, che sono state rigettate dal Comune di Somma Vesuviana con provvedimento del 8 ottobre 2015.
Avverso il predetto diniego, la ricorrente ha proposto ricorso al Tar Campania, che, con sentenza del 8 ottobre 2019, n. 4752, lo ha rigettato.
La ricorrente ha appellato la prefata pronuncia innanzi al Consiglio di Stato, con ricorso pendente al momento di proposizione del gravame in scrutinio, che è stato definito con sentenza di rigetto del 16 ottobre 2023, n. 10159.
2. Avverso il provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale, la ricorrente ha prospettato i seguenti motivi di impugnazione:
- “ I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 DEL D.P.R. 380/2001 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZION ART. 36 DEL D.P.R. 380/2001 - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO DEI PRESUPPOSTI – CARENZA DI ISTRUTTORIA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI SUL GIUSTO PROCEDIMENTO ”.
Con il primo motivo, la ricorrente assume l’illegittimità del provvedimento di acquisizione perché adottato in pendenza del ricorso in appello avverso i dinieghi di condono.
- “ II. DIFETTO DI NOTIFICA. ”.
Inoltre, la ricorrente deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, perché esso non è stato notificato ai sig.ri Errichiello, comproprietari dell’immobile abusivo.
- “ III. PRESUPPOSTI ERRONEI - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – MANCATA VALUTAZIONE DEL PUBBLICO INTERESSE – VIOLAZIONE ART. 31- 32D.P.R. 380/01 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE ”.
Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento gravato per non avere esso individuato l’ulteriore area di sedime da acquisire al patrimonio comunale; o, meglio, per averne offerto un’indicazione solo generica, attraverso il riferimento alle particelle catastali.
- “ IV. DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO DEI FATTI ILLOGICITA’ MANIFESTA- ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DEL DIFETTO DI MOTIVAZIONE, DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, INCONGRUITÀ. ”.
Il provvedimento sarebbe altresì illegittimo per carenza di istruttoria e di motivazione, per non avere correttamente individuato i proprietari del bene oggetto di acquisizione al patrimonio comunale.
- “ V. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART 7 e ss. L. 241 /90 e ss.mm. ”.
Con il quinto mezzo, parte ricorrente lamenta la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
- “ VI. MANCATA COMPARAZIONE DEGLI INTERESSI – VIOLAZIONE ART. 34 D.P.R. 380/2001 – ECCESSO DI POTERE – ILLOGICITA’ MANIFESTA – DIFETTO DI ISTRUTTORIA. ”.
Con il sesto motivo, parte ricorrente assume che il Comune avrebbe adottato il provvedimento di acquisizione in pendenza del ricorso in appello e, pertanto, esso sarebbe illegittimo perché avrebbe dovuto tenere conto dell’astratta condonabilità degli abusi edilizi.
3. Si è costituito in giudizio il Comune di Somma Vesuviana, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 11 dicembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
5. Il ricorso è infondato sulla base delle seguenti ragioni.
6. Il provvedimento di acquisizione dell’immobile abusivo e della corrispondente area di sedime costituisce un atto di accertamento di un effetto giuridico acquisitivo determinatosi ope legis al tempo dell’inutile decorso del termine per demolire indicato nell’ordinanza; il predetto effetto acquisitivo ope legis costituisce la sanzione specifica dell’illecito omissivo rappresentato dalla mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione ( cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl., sentenza n. 16/2023).
La mancata notifica del provvedimento di acquisizione agli altri eventuali comproprietari attiene alla fase di integrazione dell’efficacia del provvedimento ovvero all’opponibilità dell’acquisto, mentre detta omissione non costituisce motivo di illegittimità dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale.
Infatti, è pacifico in atti che il provvedimento di diniego di sanatoria, recante il conseguenziale ordine di demolizione, è stato notificato a tutti i proprietari dell’area, per cui l’inottemperanza da cui è conseguito l’effetto acquisitivo è imputabile a tutti i proprietari pro quota dell’area interessata dalle opere abusive.
Con riguardo alla individuazione dell’ulteriore area di sedime oggetto di acquisizione, deve rilevarsi che il Comune ha proceduto con l’individuazione della medesima per relationem , attraverso il riferimento alla particella catastale su cui insiste l’ opus illegittimamente edificato.
Su detto profilo, la condivisibile giurisprudenza amministrativa ha affermato che: “ La circostanza che, per quanto riguarda l’esatta delimitazione dei mappali solo parzialmente coinvolti, l’amministrazione ne abbia inteso rinviare l’esatta individuazione al successivo frazionamento, non incide sulla legittimità dell’atto perché l’accertamento, che ha mera efficacia dichiarativa, è necessario per procedere all’iscrizione nei registri immobiliari nel rispetto del principio di continuità delle trascrizioni.
Il frazionamento, che si renderà necessario al fine di individuare le particelle che rimarranno in capo alla parte appellante, potrà dunque essere esperito nella successiva fase senza che questa postergazione possa avere effetti invalidanti sull’atto. Invero alcuna concreta lesione patrimoniale risulta, allo stato, essere stata recata alla parte appellante che, eventualmente, potrà rivalersi laddove l’ente locale non porrà in essere l’attività promessa, consistente nella esatta delimitazione dell’effetto ablatorio. ” (Consiglio di Stato, III Sezione, sentenza del 18 dicembre 2024, n. 10165).
Peraltro, in un contesto procedimentale quale quello in esame, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento, perché l’atto di acquisizione al patrimonio comunale, in quanto atto ricognitivo di un effetto giuridico determinatosi ope legis , costituisce atto dovuto.
Quanto agli effetti del giudizio di appello sulla legittimità del provvedimento di acquisizione, deve rilevarsi che il rigetto delle istanze condonistiche proposte dalla ricorrente non è stato sospeso nei propri effetti né è stata sospesa l’esecutività della sentenza del Tar Campania che ha rigettato il corrispondente ricorso, pertanto, il Comune si è limitato ad adottare le determinazioni conseguenti alla inottemperanza di un ordine demolitorio pacifica in atti.
In ogni caso, l’eventuale sospensione degli effetti della demolizione conseguente alla presentazione delle istanze di condono è definitivamente venuta meno per effetto della sentenza del Consiglio di Stato del 16 ottobre 2023, n. 10159, che, nel rigettare l’appello proposto avverso la sentenza del Tar Campania n. 4752/2019, ha consolidato con la forza del giudicato gli effetti del provvedimento di rigetto delle istanze condonistiche a suo tempo presentate dalla ricorrente e dagli altri comproprietari.
7. In definitiva, il ricorso è complessivamente infondato e meritevole di rigetto.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Somma Vesuviana, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre oneri di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO IN, Presidente
Domenico De Falco, Consigliere
ID EL, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ID EL | LO IN |
IL SEGRETARIO