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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3595/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3595/2020 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROSARIO NIGRO
APPELLANTE contro
P.IVA ), in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede in Rho Controparte_1 P.IVA_1
(MI), Largo Metropolitana n. 5, con il patrocinio dell'avv. CUTOLO DANIELE
APPELLATA
OGGETTO
Con atto di citazione in appello notificato il 6.11.2020, l'appellante conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la società telefonica per chiedere la riforma Controparte_1 integrale della sentenza di primo grado n. 55/2020 Reg. Sent. resa dal Giudice di Pace di Modica il 20.02.2020 nell'ambito del giudizio n. 1210/2019 R.G. e non notificata, con la quale, atteso il rigetto totale della domanda in primo grado, quest'ultimo era stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore di liquidate complessivamente in euro 150,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
-disattesa ogni contraria istanza e previa sospensione dell'esecutività ed esecuzione della sentenza gravata riformare integralmente, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame, per le causali di cui in narrativa, la sentenza n. 55/20 pronunciata inter partes dal Giudice di Pace di Modica…in data
20.02.2020, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1210/2019 R.G., non notificata, e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate nell'atto introduttivo di primo grado dell'appellante in primo grado e di seguito trascritte: - ritenere e dichiarare, per le causali sopra esposte, illegittime e/o annullare le fatture emesse dalla società convenuta nr. W1820673072 del 20.12.2018 di € 24,20, nr. W1900985032 del 20.01.2019 di € 65,80, nr. W1904354529 DEL 20.03.2019 di € 65,80 e comunque dichiarare che l'attore nulla deve alla società convenuta;
- accertare e dichiarare , per le causali
pagina 1 di 5 esposte in atti, la responsabilità extracontrattuale e/o l'illegittimo comportamento della società convenuta nella fattispecie in disamina e per l'effetto condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali per le somme indebitamente prelevate dal c/c dell'attore ammontanti ad € 24,20; condannare la stessa al pagamento degli indennizzi di legge per attivazione non richiesta di servizi ai sensi della normativa regolamentare in materia richiamata previo calcolo dei giorni di effettivo inadempimento;
condannare, inoltre, la società convenuta, per i motivi sopra meglio esposti in atti, al risarcimento dei danni non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore per l'illecito trattamento dei suoi dati personali e/o per la violazione dei principi di buona fede correttezza e lealtà e/o per pratica commerciale scorretta ai sensi del vigente codice del consumo (d.lgs. nr. 206/2005) che si quantificano prudentemente in € 500,00 e/o in quell'altra somma maggiore o minore, quale sarà benvista a Codesto Ill.mo Giudicante a seguito dell'istruttoria della causa, anche con valutazione da effettuarsi in via equitativa;
il tutto sempre entro i limiti del Giudice di Pace adito. Con il favore delle spese e dei compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte appellata:
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; b) nel merito, rigettare tutte le domande proposte perché del tutto infondate in fatto ed in diritto ed inammissibili;
c) condannare altresì l'odierno appellante al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
FATTI DI CAUSA
Procedimento di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 27.06.2019, conveniva in giudizio -avanti al Giudice Parte_1 di Pace di Modica deducendo di essere stato titolare della linea telefonica fissa nr. Controparte_1 0932.231041 gestita dall'operatore Telecom Italia che, per ragioni a lui sconosciute ed in assenza di un valido accordo contrattuale, nel novembre 2018 veniva improvvisamente migrata in favore di CP_1
[...]
Deduceva, ancora, che quest'ultima società, pur in assenza di erogazione di servizi telefonici, arbitrariamente iniziava a fatturare i consumi emettendo nei suoi confronti diverse fatture commerciali tra le quali la fattura n. W1900985032 del 20.12.2018 di € 24,20, il cui importo veniva tra l'altro indebitamente prelevato dal conto a lui intestato.
Stante l'illegittima ricezione di bollette, in data 27/03/2019 diffidava la compagnia a Parte_1 procedere al rimborso delle somme illegittimamente prelevate, allo storno della posizione debitoria, al risarcimento dei danni subiti conseguentemente alla attivazione dei non richiesti servizi fatturati ed all'annullamento di tutte le conseguenti fatture emesse.
Si costituiva in giudizio la società telefonica chiedendo il rigetto della domanda attorea siccome infondata allegando, a sostegno delle proprie ragioni, sia “contratto di telefonia ed offerta ADSL” sia
“modulo di consegna modem”, entrambi sottoscritti da con allegato relativo Parte_1 documento di identità (doc. 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta).
Alla prima udienza del 19/9/2019 il procuratore del disconosceva sia le sottoscrizioni che la Pt_1 documentazione allegata alla comparsa responsiva prodotta in copia fotostatica e chiedeva la produzione in originale dei documenti.
Formalmente onerata di depositare gli originali, la compagnia telefonica, all'udienza successiva, eccepiva di non essere in possesso della predetta documentazione in quanto consegnata al Pt_1 all'atto della stipula del contratto e della consegna del relativo modem, e non avanzava nessuna istanza di verificazione. pagina 2 di 5 La causa veniva successivamente decisa dal giudice di prime cure con la sentenza oggi impugnata di rigetto della domanda, basata sull'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, con la conseguenza che in caso contrario la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova.
L'appello
Avverso la summenzionata sentenza il propone appello. Pt_1
L'odierno appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia ritenuto il disconoscimento del come “formale, esplicito ed inequivoco”, con conseguente inutilizzabilità dei documenti di Pt_1 prova allegati in copia dalla società di telefonia e posti a fondamento della decisione impugnata.
Costituitasi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 Controparte_1
c.p.c., chiede il rigetto di tutte le domande proposte in appello siccome infondate in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e la sentenza impugnata merita riforma per i motivi di seguito esposti.
L'appellante già alla prima udienza di comparizione (ud. del 19.09.2019) ha disconosciuto, formalmente e ampiamente, sia la propria sottoscrizione sia gli specifici documenti, nei seguenti termini: “contesta e disconosce formalmente i documenti ex adverso prodotti ai nn.4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta in quanto prodotti in mera fotocopia e ne contesta la conformità e l'autenticità della sottoscrizione, chiedendo la produzione degli originali”.
Il fatto, poi, che il disconoscimento sia stato manifestato a fronte della produzione di sole copie di atti, nulla toglie al perfezionamento del disconoscimento stesso, anche con riguardo alle sottoscrizioni (arg. ex Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 19850 del 18/07/2024 (Rv. 671778 - 01) 1, che ricollega gli effetti del disconoscimento di firma anche a dichiarazioni manifestate in raffronto delle sole copie di documenti).
Il disconoscimento, ai sensi dell'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, senz'altro ammissibile pur se prodotta in copia fotostatica, da un lato comporta che, se la parte intende avvalersene, deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione;
dall'altro detto disconoscimento, nel privare di efficacia probatoria la copia fotostatica (art. 2719 cod. civ.), implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (Cass. 9869/2000 e ss.).
Prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento (Cass. 16998/2015).
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
pagina 3 di 5 altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass. 7267/2014).
Né, ancora, può dirsi che la dichiarazione di disconoscimento fosse generica, trattandosi sia del disconoscimento tout court del contratto sia del disconoscimento della propria sottoscrizione e, quindi, di un elemento grafico perfettamente individuato, e non di altre parti, contenutistiche o marginali, del documento.
A questo punto, in conformità al generale principio di disponibilità delle prove, incombeva su
[...] l'onere di manifestare l'intenzione di avvalersi della scrittura disconosciuta e di proporre CP_1 istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.. La difesa di invece, ha preso posizione sul Controparte_1 disconoscimento semplicemente dichiarando, labialmente, di non essere in possesso dell'originale della relativa documentazione in quanto consegnata al cliente all'atto della sottoscrizione del contratto (circostanza non provata), senza tuttavia far ricorso ad altra allegazione o deduzione difensiva (istanza di verificazione).
Da quanto sopra discende l'inutilizzabilità dei documenti contrattuali costituenti titolo della pretesa della e di conseguenza, non potendo utilizzare quest'ultimi come prova della CP_1 sottoscrizione del contratto da parte del risulta fondata la domanda svolta dall' appellante in via Pt_1 principale;
vanno dunque ritenute non dovute le somme esposte nelle fatture emesse dalla società convenuta nr. W1820673072 del 20.12.2018 di € 24,20, nr. W1900985032 del 20.01.2019 di € 65,80, nr. W1904354529 DEL 20.03.2019 di € 65,80 e va restituito l'importo di euro 24,20 quale somma indebitamente prelevata dal c/c dell'attore relativamente alla fattura n. W1900985032 del 20.12.2018.
Quanto alla domanda risarcitoria si deve rilevare quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. n. 207/2019; n. 19328/2020), pur essendo l'illecito trattamento di dati personali riconducibile al paradigma della responsabilità oggettiva, anche alla luce dell'esplicito rinvio compiuto dalla legge (art. 15 D.lgs. 196/2003, applicabile ratione temporis) all'art. 2050 cc, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato in re ipsa per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività, ma deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato; nel caso di specie non risulta residuare, per difetto di adeguata allegazione e prova, un danno ulteriore rispetto a quello patrimoniale.
Non risulta dovuto l'indennizzo previsto dalla normativa di settore (art. 9 delibera agcom 347/18/cons) per l'attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti, di € 5,00 per ogni giorno di attivazione
(periodo dal 19.10.2018 al 20.3.2019); 5*152 giorni= 760,00 euro;
si tratta di indennizzo dovuto pur sempre all'interno di un rapporto contrattuale esistente (qui da escludersi), per l'ipotesi di ampliamento non richiesto di servizi o profili tariffari, ulteriori o diversi rispetto a quelli pattuiti.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accoglie parzialmente l'appello e in riforma della sentenza n. 55/20 Reg. Sent. pronunciata dal Giudice di Pace di Modica in data 20.02.2020, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1210/2019 R.G, e per l'effetto dichiara non dovute le fatture emesse dalla società convenuta nr. W1820673072 del 20.12.2018 di € 24,20, nr. W1900985032 del 20.01.2019 di € 65,80, nr. W1904354529 del 20.03.2019 di € 65,80; condanna l'appellata a restituire all'appellante l'importo di euro 24,20 di cui alla fattura nr. W1820673072 del 20.12.2018; rigetta nel resto la domanda;
pagina 4 di 5 condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite, che liquida per il primo grado in complessivi € 200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; per il secondo grado in complessivi € 300,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Rosario Nigro, che si è dichiarato antistatario.
Ragusa, 17/02/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3595/2020 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ROSARIO NIGRO
APPELLANTE contro
P.IVA ), in persona del legale rappr.te pro tempore, con sede in Rho Controparte_1 P.IVA_1
(MI), Largo Metropolitana n. 5, con il patrocinio dell'avv. CUTOLO DANIELE
APPELLATA
OGGETTO
Con atto di citazione in appello notificato il 6.11.2020, l'appellante conveniva in Parte_1 giudizio avanti all'intestato Tribunale la società telefonica per chiedere la riforma Controparte_1 integrale della sentenza di primo grado n. 55/2020 Reg. Sent. resa dal Giudice di Pace di Modica il 20.02.2020 nell'ambito del giudizio n. 1210/2019 R.G. e non notificata, con la quale, atteso il rigetto totale della domanda in primo grado, quest'ultimo era stato condannato al pagamento delle spese processuali in favore di liquidate complessivamente in euro 150,00 per compensi Controparte_1 professionali, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
-disattesa ogni contraria istanza e previa sospensione dell'esecutività ed esecuzione della sentenza gravata riformare integralmente, in accoglimento dei dedotti motivi di gravame, per le causali di cui in narrativa, la sentenza n. 55/20 pronunciata inter partes dal Giudice di Pace di Modica…in data
20.02.2020, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1210/2019 R.G., non notificata, e per l'effetto accogliere le conclusioni formulate nell'atto introduttivo di primo grado dell'appellante in primo grado e di seguito trascritte: - ritenere e dichiarare, per le causali sopra esposte, illegittime e/o annullare le fatture emesse dalla società convenuta nr. W1820673072 del 20.12.2018 di € 24,20, nr. W1900985032 del 20.01.2019 di € 65,80, nr. W1904354529 DEL 20.03.2019 di € 65,80 e comunque dichiarare che l'attore nulla deve alla società convenuta;
- accertare e dichiarare , per le causali
pagina 1 di 5 esposte in atti, la responsabilità extracontrattuale e/o l'illegittimo comportamento della società convenuta nella fattispecie in disamina e per l'effetto condannare la in persona del Controparte_1 suo legale rappresentante p.t., al risarcimento dei danni patrimoniali per le somme indebitamente prelevate dal c/c dell'attore ammontanti ad € 24,20; condannare la stessa al pagamento degli indennizzi di legge per attivazione non richiesta di servizi ai sensi della normativa regolamentare in materia richiamata previo calcolo dei giorni di effettivo inadempimento;
condannare, inoltre, la società convenuta, per i motivi sopra meglio esposti in atti, al risarcimento dei danni non patrimoniali, subiti e subendi dall'attore per l'illecito trattamento dei suoi dati personali e/o per la violazione dei principi di buona fede correttezza e lealtà e/o per pratica commerciale scorretta ai sensi del vigente codice del consumo (d.lgs. nr. 206/2005) che si quantificano prudentemente in € 500,00 e/o in quell'altra somma maggiore o minore, quale sarà benvista a Codesto Ill.mo Giudicante a seguito dell'istruttoria della causa, anche con valutazione da effettuarsi in via equitativa;
il tutto sempre entro i limiti del Giudice di Pace adito. Con il favore delle spese e dei compensi da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Parte appellata:
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.; b) nel merito, rigettare tutte le domande proposte perché del tutto infondate in fatto ed in diritto ed inammissibili;
c) condannare altresì l'odierno appellante al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
FATTI DI CAUSA
Procedimento di primo grado.
Con atto di citazione notificato il 27.06.2019, conveniva in giudizio -avanti al Giudice Parte_1 di Pace di Modica deducendo di essere stato titolare della linea telefonica fissa nr. Controparte_1 0932.231041 gestita dall'operatore Telecom Italia che, per ragioni a lui sconosciute ed in assenza di un valido accordo contrattuale, nel novembre 2018 veniva improvvisamente migrata in favore di CP_1
[...]
Deduceva, ancora, che quest'ultima società, pur in assenza di erogazione di servizi telefonici, arbitrariamente iniziava a fatturare i consumi emettendo nei suoi confronti diverse fatture commerciali tra le quali la fattura n. W1900985032 del 20.12.2018 di € 24,20, il cui importo veniva tra l'altro indebitamente prelevato dal conto a lui intestato.
Stante l'illegittima ricezione di bollette, in data 27/03/2019 diffidava la compagnia a Parte_1 procedere al rimborso delle somme illegittimamente prelevate, allo storno della posizione debitoria, al risarcimento dei danni subiti conseguentemente alla attivazione dei non richiesti servizi fatturati ed all'annullamento di tutte le conseguenti fatture emesse.
Si costituiva in giudizio la società telefonica chiedendo il rigetto della domanda attorea siccome infondata allegando, a sostegno delle proprie ragioni, sia “contratto di telefonia ed offerta ADSL” sia
“modulo di consegna modem”, entrambi sottoscritti da con allegato relativo Parte_1 documento di identità (doc. 4 e 5 comparsa di costituzione e risposta).
Alla prima udienza del 19/9/2019 il procuratore del disconosceva sia le sottoscrizioni che la Pt_1 documentazione allegata alla comparsa responsiva prodotta in copia fotostatica e chiedeva la produzione in originale dei documenti.
Formalmente onerata di depositare gli originali, la compagnia telefonica, all'udienza successiva, eccepiva di non essere in possesso della predetta documentazione in quanto consegnata al Pt_1 all'atto della stipula del contratto e della consegna del relativo modem, e non avanzava nessuna istanza di verificazione. pagina 2 di 5 La causa veniva successivamente decisa dal giudice di prime cure con la sentenza oggi impugnata di rigetto della domanda, basata sull'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale l'onere, stabilito dall'art. 2719 c.c., di disconoscere “espressamente” la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in maniera solo generica, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di esso che venga contestato, con la conseguenza che in caso contrario la contestazione non preclude l'utilizzazione della copia come mezzo di prova.
L'appello
Avverso la summenzionata sentenza il propone appello. Pt_1
L'odierno appellante si duole che il giudice di prime cure non abbia ritenuto il disconoscimento del come “formale, esplicito ed inequivoco”, con conseguente inutilizzabilità dei documenti di Pt_1 prova allegati in copia dalla società di telefonia e posti a fondamento della decisione impugnata.
Costituitasi in giudizio, eccepisce l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 Controparte_1
c.p.c., chiede il rigetto di tutte le domande proposte in appello siccome infondate in fatto ed in diritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e la sentenza impugnata merita riforma per i motivi di seguito esposti.
L'appellante già alla prima udienza di comparizione (ud. del 19.09.2019) ha disconosciuto, formalmente e ampiamente, sia la propria sottoscrizione sia gli specifici documenti, nei seguenti termini: “contesta e disconosce formalmente i documenti ex adverso prodotti ai nn.4 e 5 della comparsa di costituzione e risposta in quanto prodotti in mera fotocopia e ne contesta la conformità e l'autenticità della sottoscrizione, chiedendo la produzione degli originali”.
Il fatto, poi, che il disconoscimento sia stato manifestato a fronte della produzione di sole copie di atti, nulla toglie al perfezionamento del disconoscimento stesso, anche con riguardo alle sottoscrizioni (arg. ex Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 19850 del 18/07/2024 (Rv. 671778 - 01) 1, che ricollega gli effetti del disconoscimento di firma anche a dichiarazioni manifestate in raffronto delle sole copie di documenti).
Il disconoscimento, ai sensi dell'art. 215, comma secondo cod. proc. civ., dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, senz'altro ammissibile pur se prodotta in copia fotostatica, da un lato comporta che, se la parte intende avvalersene, deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione;
dall'altro detto disconoscimento, nel privare di efficacia probatoria la copia fotostatica (art. 2719 cod. civ.), implica anche la contestazione dell'esistenza dell'originale (Cass. 9869/2000 e ss.).
Prodotto in giudizio un documento in copia fotografica o fotostatica, qualora la parte contro cui è avvenuta la produzione disconosca espressamente ed in modo formale sia la conformità della copia all'originale, sia il contenuto e la autenticità della sottoscrizione, il giudice, mentre non resta vincolato alla contestazione della conformità all'originale, potendo ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia all'originale ai fini della idoneità come mezzo di prova ex art. 2709 c.c., nel caso di disconoscimento del contenuto o della sottoscrizione è vincolato, anche solo a tale fine, all'esito della procedura prevista dagli artt. 216 e ss., c.p.c., della cui instaurazione è onerato colui che intenda far valere in giudizio il documento (Cass. 16998/2015).
In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura deve produrre l'originale al fine di ottenerne la verificazione;
pagina 3 di 5 altrimenti, del contenuto del documento potrà fornire la prova con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità (Cass. 7267/2014).
Né, ancora, può dirsi che la dichiarazione di disconoscimento fosse generica, trattandosi sia del disconoscimento tout court del contratto sia del disconoscimento della propria sottoscrizione e, quindi, di un elemento grafico perfettamente individuato, e non di altre parti, contenutistiche o marginali, del documento.
A questo punto, in conformità al generale principio di disponibilità delle prove, incombeva su
[...] l'onere di manifestare l'intenzione di avvalersi della scrittura disconosciuta e di proporre CP_1 istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c.. La difesa di invece, ha preso posizione sul Controparte_1 disconoscimento semplicemente dichiarando, labialmente, di non essere in possesso dell'originale della relativa documentazione in quanto consegnata al cliente all'atto della sottoscrizione del contratto (circostanza non provata), senza tuttavia far ricorso ad altra allegazione o deduzione difensiva (istanza di verificazione).
Da quanto sopra discende l'inutilizzabilità dei documenti contrattuali costituenti titolo della pretesa della e di conseguenza, non potendo utilizzare quest'ultimi come prova della CP_1 sottoscrizione del contratto da parte del risulta fondata la domanda svolta dall' appellante in via Pt_1 principale;
vanno dunque ritenute non dovute le somme esposte nelle fatture emesse dalla società convenuta nr. W1820673072 del 20.12.2018 di € 24,20, nr. W1900985032 del 20.01.2019 di € 65,80, nr. W1904354529 DEL 20.03.2019 di € 65,80 e va restituito l'importo di euro 24,20 quale somma indebitamente prelevata dal c/c dell'attore relativamente alla fattura n. W1900985032 del 20.12.2018.
Quanto alla domanda risarcitoria si deve rilevare quanto segue.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (da ultimo Cass. n. 207/2019; n. 19328/2020), pur essendo l'illecito trattamento di dati personali riconducibile al paradigma della responsabilità oggettiva, anche alla luce dell'esplicito rinvio compiuto dalla legge (art. 15 D.lgs. 196/2003, applicabile ratione temporis) all'art. 2050 cc, il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, non può essere considerato in re ipsa per il fatto stesso dello svolgimento dell'attività, ma deve essere sempre allegato e provato da parte dell'interessato; nel caso di specie non risulta residuare, per difetto di adeguata allegazione e prova, un danno ulteriore rispetto a quello patrimoniale.
Non risulta dovuto l'indennizzo previsto dalla normativa di settore (art. 9 delibera agcom 347/18/cons) per l'attivazione di servizi o profili tariffari non richiesti, di € 5,00 per ogni giorno di attivazione
(periodo dal 19.10.2018 al 20.3.2019); 5*152 giorni= 760,00 euro;
si tratta di indennizzo dovuto pur sempre all'interno di un rapporto contrattuale esistente (qui da escludersi), per l'ipotesi di ampliamento non richiesto di servizi o profili tariffari, ulteriori o diversi rispetto a quelli pattuiti.
Le spese di lite seguono la misura della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accoglie parzialmente l'appello e in riforma della sentenza n. 55/20 Reg. Sent. pronunciata dal Giudice di Pace di Modica in data 20.02.2020, nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1210/2019 R.G, e per l'effetto dichiara non dovute le fatture emesse dalla società convenuta nr. W1820673072 del 20.12.2018 di € 24,20, nr. W1900985032 del 20.01.2019 di € 65,80, nr. W1904354529 del 20.03.2019 di € 65,80; condanna l'appellata a restituire all'appellante l'importo di euro 24,20 di cui alla fattura nr. W1820673072 del 20.12.2018; rigetta nel resto la domanda;
pagina 4 di 5 condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite, che liquida per il primo grado in complessivi € 200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%; per il secondo grado in complessivi € 300,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Rosario Nigro, che si è dichiarato antistatario.
Ragusa, 17/02/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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