Articolo 2437 sexies del Codice civile
Articolo 2412Articolo 2429
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1 gennaio 2004
Art. 2437-sexies.

(( (Azioni riscattabili).)) ((Le disposizioni degli articoli 2437-ter e 2437-quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357-bis.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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