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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/11/2025, n. 6727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6727 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. LE AL Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa IL LA Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281 -sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 1875 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del
13.11.2025 e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dell'avv. Andrea Marsili Feliciangeli ( ) in virtù di C.F._2
procura in calce all'atto d'appello
- PARTE APPELLANTE -
E
( e per essa, quale mandataria, Controparte_1 P.IVA_1 [...]
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata CP_1 P.IVA_2
pag. 1 di 10 e difesa dall'avv. Gianluca Della Gatta ( ) in virtù di C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del grado di appello
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 17789/2019
pubblicata il 19.9.2019 (opposizione a decreto ingiuntivo in materia di somministrazione).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza di discussione del 13.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto n. 19285/2017 del 18.8.2017 il Tribunale di Roma ingiunse ad il pagamento, in favore della ricorrente quale Parte_1 CP_1
mandataria di della somma di € 65.744,17 (oltre Controparte_1
interessi e spese della procedura), portata da dodici fatture emesse in relazione al corrispettivo maturato dalla mandante per la somministrazione di energia elettrica in favore del titolare dell'omonima impresa Pt_1
individuale, presso l'immobile in Roma, via Laurentina, nn. 621/623.
Con atto di citazione notificato in data 19.10.2017 il propose Pt_1
opposizione, deducendo l'inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo opposto, effettuata a mezzo del servizio postale il 13.9.2017, nonché
l'irregolarità della precedente notifica telematica del 4.9.2017, stante l'illeggibilità dei documenti contenuti nel relativo messaggio di posta elettronica certificata. Eccepì, inoltre, l'inidoneità delle fatture azionate in pag. 2 di 10 via monitoria a costituire prova della pretesa creditoria di CP_1
e, in ogni caso, la non debenza dell'importo ingiunto, ritenuto
[...]
esorbitante rispetto all'effettiva entità dei prelievi di energia elettrica effettuati dalla propria utenza;
prelievi che, in ogni caso, non sarebbe stato possibile quantificare con esattezza, non avendo l'opponente ricevuto riscontro ai reclami formulati per la verifica del funzionamento del contatore istallato. Tanto permesso, l'opponente chiese di dichiarare la nullità o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.
Instaurato il contraddittorio, il Tribunale adito, con sentenza n. 17789/2019,
dichiarò l'opposizione inammissibile, in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dall'art. 641, comma 1, c.p.c.
2. Con atto di citazione notificato il 17.3.2020 l'opponente ha proposto appello, chiedendo che, in riforma della sentenza gravata, siano accolte le conclusioni formulate in primo grado;
ha reiterato altresì la propria istanza per l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio sulle fatture emesse a conguaglio da CP_1
3. Si è costituita la parte appellata, che ha contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
4. La causa, dopo alcuni rinvii di ufficio e varie riassegnazioni a causa di eventi riguardanti il giudice relatore e la composizione del collegio , è stata trattenuta in decisione una prima volta e poi rimessa sul ruolo istruttorio,
dopo lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, per la sostituzione del giudice ausiliario relatore, nelle more deceduto.
pag. 3 di 10 All'udienza del 13.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi al nuovo collegio e la Corte ha provveduto, dopo la discussione orale, alla decisione della causa, ai sensi del comma 3 dell'art. 281-sexies, c.p.c.
(comma aggiunto dall'art. 3 del d.lgs. n. 149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n.
164/2024).
5. L'appello è fondato su tre motivi.
Con il primo (rubricato «Errata valutazione effettuata dal giudice della illeggibilità del file allegato alla prima notifica») si censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la notifica del decreto ingiuntivo, effettuata il 4.9.2017 a mezzo posta elettronica certificata trasmessa all'indirizzo della ditta individuale ha Parte_1
consentito l'effettiva conoscibilità dell'atto al destinatario, ritenendo che i documenti informatici allegati al messaggio di avvenuta consegna (con formato «pdf.p7m») fossero leggibili.
L'appellante deduce che tale notifica telematica non avrebbe potuto considerarsi perfezionata, dal momento che la peculiare estensione dei file
trasmessi all'ingiunto avrebbe sostanzialmente impedito la conoscenza dell'oggetto della notifica, in quanto «di apertura e lettura non agevole e immediata»
Soggiunge, inoltre, che dette difficoltà di consultazione risulterebbero notorie e, dunque, comprovate indipendentemente dalla valutazione della riproduzione fotografica prodotta con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3
c.p.c., attestante l'impossibilità di lettura degli atti mediante i software in pag. 4 di 10 dotazione a soggetti non esercenti l'attività di avvocato, commercialista o giudice;
produzione di cui il primo giudice, peraltro, aveva rilevato erroneamente la tardività, in quanto costituente prova contraria rispetto alle argomentazioni svolte dalla controparte .
6. Con il secondo motivo (intitolato «Errata valutazione da parte del giudice di primo grado della successiva notifica effettuata alla parte a mezzo del servizio postale. Principio dell'affidamento») l'appellante lamenta l'erroneità
della sentenza impugnata laddove il giudice ha ritenuto che il dies a quo del termine di opposizione dovesse individuarsi nella data di perfezionamento della prima notifica telematica, nonostante la ricorrente avesse CP_1
effettuato in data successiva, e precisamente il 13.9.2017 , una seconda notifica a mezzo del servizio postale;
ciò in quanto la rinnovazione della notifica avrebbe determinato un'implicita rinuncia agli effetti della prima notifica telematica e, in ogni caso, avrebbe comportato la rinnovazione del decorso dei termini per proporre opposizione. Tale soluzione s'imporrebbe a tutela del principio di buona fede e affidamento, alla base dei rapporti giuridici, posto che l'ingiunto avendo ricevuto il 13.9.2017 una Pt_1
intimazione di pagamento contenente l'avvertimento di cui all'art. 641 c.p.c.,
non avrebbe potuto ipotizzare che il termine di impugnazione avesse già in precedenza iniziato il suo corso .
7. Con il terzo motivo si censura il « mancato apprezzamento dei mezzi di prova richiesti», avendo il giudice di primo grado aderito all'eccezione di tardività e dunque di inammissibilità dell'opposizione e quindi non avendo affrontato il merito dell'opposizione, che richiedeva l'accertamento, magari pag. 5 di 10 con l'ausilio di un consulente tecnico di ufficio, delle fatture emesse da
[...]
da cui sarebbe emersa la duplicazione dei conguagli. CP_1
8. I primi due motivi d'appello, da esaminare in modo unitario, stante la loro stretta connessione logico-giuridica poiché attengono all'accertamento della tempestività della proposta opposizione, sono infondati;
ciò che comporta l'assorbimento dell'esame del terzo motivo, attinente al merito della pretesa.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L. n. 53/1994, nella formulazione applicabile ratione temporis, l'avvocato munito di procura alle liti può
effettuare la notificazione di atti in materia civile a mezzo di posta elettronica certificata;
ciò a condizione che l'indirizzo del destinatario risulti da pubblici elenchi (art. 3, comma 3 -bis).
Nel caso di specie le condizioni legittimanti la notifica telematica risultano soddisfatte. È pacifico, infatti, che l'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore ingiunto risultava dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica delle imprese e dei professionisti di cui all'art. 6-bis d.lgs. n.
82/2005, richiamato dall'art. 16-ter d.l. 179/2012 (c.d. «Registro INI–PEC»);
registro presso cui può essere validamente effettuata la notificazione telematica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, peraltro a prescindere dall'inerenza del credito azionato rispetto all'attività
professionale del debitore (v., tra le molte, Cass. n. 1615/2025; Cass. n.
2460/2021).
Con riferimento al formato dei documenti notificati telematicamente, l'art. 18 del D.M. Giustizia n. 44/2011, recante il «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale,
pag. 6 di 10 delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» (nel testo all'epoca vigente) impone all'avvocato che proceda alla notificazione con modalità telematica di allegare al messaggio di posta elettronica certificata i documenti notificati nei formati consentiti dalle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art. 34, tra cui rientra proprio il formato «.p7m» (art. 12 del provvedimento di adozione delle specifiche tecniche previste dall'art. 34,
comma 1, del d.m. n. 44/2011).
Sul punto, inoltre, la S.C. ha chiarito che le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni «p7m» e «pdf», posto che in entrambi i casi è presente il certificato di firma inserito nella busta crittografica (cfr. Cass. n.
30922/2024).
Nel caso in esame, dal documento elettronico depositato da che CP_1
contiene la ricevuta di avvenuta consegna, risulta che il messaggio di posta elettronica certificata conteneva la copia informatica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo;
il primo documento recava l'estensione “p7m”,
mentre il decreto ingiuntivo era allegato in formato “pdf” e dello stesso veniva attestata la conformità all'originale informatico.
La notifica telematica è stata effettuata, pertanto, con modalità conformi alle prescrizioni dettate in materia e, conseguentemente, deve ritenersi validamente perfezionata il 4.9.2017, come affermato dal primo giudice,
senza che assuma rilievo la circostanza allegata per cui all'epoca non era obbligatorio per le ditte individuali dotarsi, oltre che della casella pec, anche pag. 7 di 10 del dispositivo di firma digitale e di un software che consentisse di visionare il file allegato.
È priva di pregio, pertanto, l'eccezione sollevata dall'appellante circa le difficoltà riscontrate nel consultare i documenti in questione;
ciò anche avuto riguardo anche alle seguenti circostanze: i) l'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata recava l'espresso avvertimento che si trattava di
«Notificazione ai sensi della Legge nr° 53/1994»; ii) nel corpo del messaggio erano puntualmente indicate le modalità attraverso cui il soggetto notificato avrebbe potuto impiegare i siti pubblici che consentono la lettura gratuita dei documenti trasmessi per ovviare a eventuali difficoltà nella loro consultazione;
iii) il documento informatico contenente il decreto ingiuntivo presentava l'estensione “pdf”, il che conduce ad escludere che l'ingiunto fosse impossibilitato ad avvedersi dell'oggetto della notificazione indipendentemente dalla disponibilità di specifici applicativi.
Può quindi affermarsi che l'uso dell'ordinaria diligenza avrebbe consentito al di consultare i documenti notificati telematicamente e di spiegare Pt_1
tempestivamente l'opposizione, a nulla rilevando gli effettivi problemi riscontrati dal nell'apertura dei file e la causa di tali problemi. Pt_1
La validità della prima notifica del decreto ingiuntivo avvenuta telematicamente conduce a condividere il giudizio contenuto nella sentenza gravata di tardività dell'opposizione, proposta con atto notificato il
19.10.2017, considerato che il termine ultimo era scaduto lunedì 16.10.2017
(quaranta giorni dalla prima notifica del 4.9.2017).
pag. 8 di 10 Orbene, come già affermato dal primo giudice, è pacifico in giurisprudenza il principio a mente del quale il perfezionamento di un'ulteriore notifica dello stesso decreto ingiuntivo determina la rinnovazione del termine di cui all'art. 641 c.p.c. solo nel caso in cui la prima notifica risulti nulla. Per converso,
qualora la prima notifica sia valida (come nella fattispecie), il termine perentorio per l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 c.p.c., decorre inderogabilmente dalla stessa, rimanendo irrilevante che la controparte, in relazione a eventuali dubbi sulla validità di quella notificazione, abbia provveduto a rinnovarla (v. Cass. n. 3009/1976,
menzionata nella sentenza gravata, ripresa e condivisa da Cass. n.
19814/2025, che ha deciso la diversa ipotesi di notifica nulla, che non produce effetti, e del decorso del termine ex art. 641 c.p.c. dal momento in cui è effettuata la successiva notifica in rinnovazione, che sana la precedente notifica).
A nulla rilevano in materia i principi della tutela dell'affidamento e della buona fede, in quanto il sistema stabilisce i termini perentori in cui proporre l'opposizione (art. 641 c.p.c.) e i casi in cui è consentita l'opposizione tardiva, che presuppone la mancata prova della tempestiva conoscenza del termine fissato nel decreto per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore (art. 650 c.p.c.).
9. Le spese del presente grado devono essere rifuse dall'appellante, in forza del principio di soccombenza, e si liquidano applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal d.m. n. 147/2022), scaglione compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, in complessivi € 12.154,00 per pag. 9 di 10 compensi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€
2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione, € 5.103,00 per la fase decisionale).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 17789/2019 pubblicata il 19.09.2019, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
in qualità di mandataria di che liquida in CP_1 CP_1 CP_1
€ 12.154,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie, Iva e Cpa,
come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 13.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- IL LA - - LE AL -
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