Articolo 4 della Legge 21 dicembre 1977, n. 967
Articolo 3Articolo 5
Versione
18 gennaio 1978
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Versione
23 aprile 1981
Art. 4.
Nei casi in cui l'amministrazione penitenziaria non possa provvedervi direttamente, la progettazione e la direzione lavori delle opere di cui all'articolo 1 potranno essere affidate, previa apposita convenzione che disciplini le cautele amministrative e le responsabilita' di natura tecnica, agli uffici tecnici delle regioni, delle province e dei comuni, nonche' a liberi professionisti, Gli elaborati progettuali sono sottoposti all'esame del comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche che esprime il proprio parere entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.
Il collaudo delle opere eseguite e' affidato a tecnici dell'amministrazione statale.
I limiti di importo, stabiliti dall' articolo 19, primo e secondo comma, del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 , e successive modificazioni, sono elevati da dieci a 150 milioni di lire. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 30 marzo 1981, n.119 , ha disposto (con l'art. 20) che "I limiti di importo previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 21 dicembre 1977, n. 967 , sono raddoppiati ed agli atti comunque concernenti le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della stessa legge 21 dicembre 1977, n. 967 ."
Entrata in vigore il 23 aprile 1981