Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con parte dello stanziamento iscritto al capitolo 450 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, che sara' stornato ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione ed esercizio medesimi.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, sara' fatto fronte con parte dello stanziamento iscritto al capitolo 450 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1949-50, che sara' stornato ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione ed esercizio medesimi.