TRIB
Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2821 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Collegio composto dai sig.ri magistrati: dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente dott.ssa Monica Stocco Giudice dott.ssa Sara Monteleone Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 834 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2013 promossa da
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. Parte_1
34, presso lo studio dell'Avv. Luigi Marcello Vizzini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Laura Parte_2
Gallo e Luciano Termini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Palermo,
Passaggio dei Poeti n. 11 attori contro
, elettivamente domiciliata a Palermo, via del Bersagliere n. 8, presso CP_1
lo studio degli avvocati Antonino e Fabrizio Catalano, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio al fine di far valere i propri diritti successori, quali CP_1
eredi necessari del padre, , deceduto il 25.11.2012. Persona_1
Lamentando, in estrema sintesi, che i legati immobiliari di cui ai testamenti pubblici del 22 e del 25 giugno 2012 in favore della moglie del de cuius, odierna convenuta, e le donazioni dirette e indirette di cui aveva beneficiato la stessa, fossero lesivi dei diritti loro spettanti Persona_1
quali legittimari, hanno chiesto la ricostituzione dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario e la reintegrazione delle rispettive quote di riserva.
Costituitasi in giudizio ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità ex art. CP_1
564 c.c. dell'azione di riduzione proposta dagli attori - in quanto essi, già prima di accettare l'eredità paterna con beneficio d'inventario, avevano compiuto attività implicanti accettazione tacita, quale la riscossione dei canoni di locazione di cespiti ereditari - e contestato nel merito la fondatezza delle domande attoree.
Essa in particolare ha dedotto che le disposizioni in suo favore contenute nei due testamenti del 22 e del 25 giugno 2012 integravano un legato in sostituzione di legittima e pertanto essa non sarebbe tenuta a collazione, non concorrendo alla comunione ereditaria e ha inoltre contestato di avere ricevuto le donazioni indirette dedotte dagli attori;
infine ha chiesto, da un lato, che venissero computate, nella ricostruzione dell'asse, ed in particolare nella quota spettante all'attore
[...]
, l'appartamento di via P.pe di Paternò n. 74/b, nonché il villino situato in località Parte_2
Addaura, via Agostino Barbarigo n. 35 che, sebbene a quest'ultimo apparentemente pervenuti in forza di donazione della madre, , sarebbero a suo dire stati in effetti acquistati con Controparte_2
denaro del de cuius e, dall'altro lato, che venisse scomputato dal valore dei beni devoluti dal marito,
l'importo delle spese dalla stessa sostenute per le migliorie apportate agli immobili di via Mater Dei
13 ed in quello di via Cavour n. 70, pari complessivamente € 90.379,96 che avrebbe pertanto dovuto essere dedotto in favore della convenuta unitamente alle spese funerarie del de cuius pari ad oltre € 4.000,00 di cui essa si era fatta esclusivo carico.
Con sentenza parziale non definitiva del 25.2.2019, il Collegio ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione di riduzione e la decisione è stata confermata dalla Corte
d'Appello con sentenza n. 824 del 20.5.2021 che, precisando taluni aspetti della pronuncia di primo grado, da un lato ha qualificato la posizione della alla stregua di legataria - con la CP_1 conseguenza che l'azione di riduzione proposta nei suoi confronti deve ritenersi subordinata alla condizione di ammissibilità della previa accettazione con beneficio d'inventario da parte degli attori
- e dall'altro lato ha tuttavia ritenuto che la riscossione dei canoni di locazione dei cespiti ereditari da parte degli odierni attori, nei mesi immediatamente successivi al decesso paterno, non potesse considerarsi quale atto dispositivo implicante accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c. e che pertanto risultasse nel caso di specie assolta la condizione di ammissibilità di cui all'art. 564 c.c.
Rimessa sul ruolo la causa per l'istruttoria della domanda di riduzione, assegnata la causa a questo Giudice soltanto in data 9.12.2020, dopo numerosi rinvii per la pendenza di trattative tra le parti, con ulteriore sentenza non definitiva del 12.4.2023, avendo riguardo alle domande degli attori volte a ottenere la riduzione dei due testamenti e delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore della moglie odierna convenuta, e la conseguente reintegrazione delle quote di riserva ad essi spettanti, al fine di procedere alle operazioni di riunione fittizia, venivano risolte le questioni controverse relative al relictum e al donatum di . Persona_1
Veniva dunque accertato che, dal tenore dei testamenti del 22 e del 25 giugno 2012, il lascito immobiliare nei confronti di integra un legato in sostituzione di legittima, con CP_1 la conseguenza che quest'ultima non essendo chiamata all'eredità e non partecipando alla relativa comunione non può ritenersi tenuta alla collazione delle donazioni ricevute in vita dal de cuis, che potranno semmai essere suscettibili di riduzione nel caso in cui venga accertata la lamentata lesione della quota di riserva spettante agli odierni attori.
Con riferimento alla formazione dell'asse ereditario veniva accertato che , Persona_1
alla data della sua morte, avvenuta il 25.11.2012, era proprietario dei tre immobili oggetto di legato testamentario in favore della moglie (appartamento di Via Cavour n. 70; immobile di CP_1
piazzetta Porta Reale n. 6; immobile commerciale di via Gen.le Magliocco n. 54/56), nonché degli ulteriori tre cespiti devoluti in eredità ai due figli odierni attori in parti uguali: immobile in Palermo, piazza degli Aragonesi n. 18; immobile commerciale via Gen.le Magliocco n. 58; immobile in
Santa Flavia via del Maestro.
Quanto invece al donatum di , oltre agli immobili di cui all'atto di Persona_1
donazione del 20.7.2000 (appartamento di via Mater Dei 13 al Catasto foglio 11, part. 1853 sub. 2, appartamento di via Mater Dei 13 al Catasto foglio 11, part. 1853 sub. 3 e mini-appartamento di via
Garofalo n. 8 piano terra), veniva accertata la donazione indiretta di € 208.000,00 realizzata in favore della convenuta, beneficiaria di una polizza vita. Mentre è stata ritenuta inammissibile per eccessiva genericità la domanda di accertamento dell'apprensione indebita da parte della convenuta di tutti i mobili che arredano la residenza coniugale di via Cavour n. 70 e di svariati e non individuati gioielli, così come inammissibile per le medesime ragioni è stata ritenuta la domanda di accertamento di donazioni per elargizioni e regalie varie in favore della moglie per un ammontare complessivo pari ad € 500.000,00.
Si è ritenuto altresì di non comprendere nel donatum l'appartamento di via Principe di
Paternò n. 7/B e l'immobile di via Agostino Barbarigo n. 35 che, secondo la tesi della convenuta, sarebbero stati oggetto di donazione indiretta del de cuius in favore del figlio . Parte_2
Veniva infine accertata l'esistenza di un debito ereditario di € 4.337,95 per le spese funerarie sostenute esclusivamente dalla convenuta e veniva valutato in € 28.000,00 l'importo speso dalla per le migliorie apportate ai beni ricevuti in donazione. CP_1 Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale in composizione collegiale, con sentenza depositata in data 12.4.2023, così statuiva:
“- accerta la donazione indiretta posta in essere dal de cuius in favore Persona_1 dell'odierna convenuta, , mediante l'intestazione a quest'ultima dell'assicurazione CP_1 sulla vita del valore di € 208.000,00;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento di donazione indiretta proposta dagli attori con riferimento ad asserite regalie in denaro per oltre € 500.000,00, nonché in arredi e gioielli per l'importo di oltre 100.000,00, in favore della convenuta;
CP_1
- dichiara inammissibile la domanda di parte attrice relativa all'asserita appropriazione da parte della convenuta di somme dal conto corrente cointestato tra la stessa ed il de cuius;
- rigetta la domanda proposta dalla convenuta di accertamento della donazione indiretta in favore dell'attore degli immobili di via P.pe di Paternò n. 7/B e via Agostino Parte_2
Barbarigo n. 35;
- accerta che dal valore del relictum va detratto l'importo del debito ereditario di €
4.337,94 per le spese funerarie sostenute esclusivamente dalla convenuta;
- accerta che dal valore del donatum va detratto l'importo di € 28.000,00 corrispondente al valore delle migliorie apportate dalla convenuta ai cespiti alla stessa donati;
- dispone come da separata ordinanza in ordine all'ulteriore istruzione della controversia, previa rimessione sul ruolo della stessa;
- rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese di lite”.
Con ordinanza depositata in pari data, la causa veniva dunque rimessa sul ruolo al fine di istruire la domanda di riduzione dei due testamenti e delle donazioni e, a tal fine, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Ing. . Persona_2
Terminati gli accertamenti peritali, all'udienza del 30.1.2025, tenuta secondo la modalità cartolare prevista dalla normativa vigente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta.
*****
Preliminarmente, occorre rammentare, in punto di diritto, che “nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione” (così, Cass. n. 23862 /2015; conf., tra le tante, Cass. n. 18898/2009).
Da ciò discende che le questioni già definite dalla sentenza non definitiva depositata in data
12.4.2023 non possono essere riesaminate dall'odierno Collegio.
*****
In via preliminare va rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio formulata dalla convenuta, anche in seno alla comparsa conclusionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 295 e 279 c.p.c. fino alla decisione del giudizio di appello contro la sentenza non definitiva emessa inter partes.
Occorre al riguardo considerare che l'art. 279, comma 3, c.p.c. subordina la pronuncia dell'ordinanza non impugnabile di sospensione, sino alla definizione del giudizio di appello, dell'esecuzione o della prosecuzione dell'istruttoria, alla formulazione di una istanza concorde delle parti, che, nel caso di specie, non ricorre, avendo entrambi gli attori insistito nell'accoglimento delle proprie richieste.
Neppure può trovare applicazione l'art. 295 c.p.c. in quanto “nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295
c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale” (Cass. Ord. n.
8664/2020).
Venendo al merito delle domande su cui il Collegio non si è ancora pronunciato e procedendo dalla domanda degli attori volta alla reintegra della quota di riserva ad essi rispettivamente spettante quale eredi necessari del padre, va innanzitutto rammentato, in punto di diritto, che l'individuazione della quota di riserva in cui il legittimario leso deve essere reintegrato richiede la previa determinazione del valore dell'asse ereditario e della quota di cui il de cuius poteva disporre.
In applicazione dell'art. 556 c.c. occorre quindi procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
dal “relictum” così determinato si detraggono i debiti contratti dal defunto e quelli sorti a causa della morte, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum”, al netto dei debiti ereditari, ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario (art. 564 c.c.), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota di riserva ad esso spettante (cfr., per tutti, Cass. 12919/2012). Va al riguardo precisato che l'oggetto dell'imputazione
è costituito non solo dalle donazioni e dai legati ma anche da quanto il legittimario ha ricevuto a titolo di erede.
Venendo al caso di specie, al fine di procedere alle valutazioni necessarie all'istruzione della domanda di riduzione proposta, è stato conferito incarico al CTU, Ing. , al cui Persona_2
elaborato, depositato il 19.2.2024, si rinvia con particolare riferimento alle stime dei beni alla data oggetto dei quesiti demandati.
Per quel che qui rileva, il nominato ausiliario ha accertato che:
il relictum di aveva, alla data della sua morte, avvenuta il Persona_1
25.11.2012, un complessivo valore di € 1.200.000,00, di cui € 305.000,00 per l'immobile in Palermo via Cavour 70 (in Catasto Fg.128 p.lla 72 sub 9), € 410.000,00 per l'immobile in Palermo piazzetta Porta Reale 6 (in Catasto Fg.135 p.lla 555 sub 11),
€ 150.000,00 per l'immobile in Palermo via Generale Magliocco 54-56 piano terra (in
Catasto Fg.127 p.lla 85 sub 14), € 55.000,00 per l'immobile in Palermo piazza degli
Aragonesi 18 (in Catasto Fg.127 p.lla 412 sub 3), € 130.000,00 per l'immobile in
Palermo via Generale Magliocco 58 (in Catasto Fg.127 p.lla 85 sub 15) ed €
150.000,00 per l'immobile in Santa Flavia via del Maestro (in Catasto Fg.6 p.lla 958 sub 1);
il donatum ha un complessivo valore di € 773.000,00, poiché composto da: (i) valore dell'immobile in località Mondello-Palermo via Mater Dei 13 entrando a sinistra
(in Catasto Fg.11 p.lla 1853 sub 2) stimato in € 255.000,00 donato a CP_1
(ii) valore dell'immobile in località Mondello-Palermo via Mater Dei 13 entrando a destra (in Catasto Fg.11 p.lla 1853 sub 3) stimato in € 250.000,00, donato a CP_1
(iii) valore dell'immobile in località Mondello-Palermo via Garofalo 8 p. terra
[...]
(in Catasto Fg.11 p.lla 1853 sub 7) stimato in € 60.000,00, donato a (iv) CP_1 importo di € 208.000,00 donato indirettamente a mediante polizza vita;
CP_1
Operando la riunione fittizia secondo i principi di diritto sopra enucleati, il valore dell'asse ereditario di ammonta dunque ad € 1.940.662,06 (€ 1.200.000,00 di relictum + € Persona_1 773.000,00 di donatum - € 4.337,94 di debitum - € 28.000,00 di migliorie apportate ai beni donati dalla convenuta).
Come si è già precisato in seno alla motivazione della sentenza non definitiva del 12 aprile
2023, le quote di riserva per legge spettanti gli odierni attori andranno determinate nel caso di specie non già in base all'art. 537 c.c., relativo alla successione dei soli figli, bensì ai sensi dell'art. 542 c.c. in tema di concorso tra coniuge e figli.
Costituisce invero orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità che “Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall'art. 551 c.c., deve gravare sulla porzione indisponibile;
ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari” (Cass. n. 18561/2021; conforme a Cass. S.U. n. 13429/2006).
In altri termini, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il coniuge superstite abbia abdicato alla qualità di erede per aver accettato un legato in sostituzione di legittima, non deve farsi riferimento alla situazione concreta sussistente al momento dell'apertura della successione, ma alla situazione teorica degli eredi legittimi che effettivamente concorrerebbero alla ripartizione dell'asse ereditario, con la conseguenza che la quota riservata ai due odierni attori è pari alla metà del patrimonio ereditario ai sensi dell'art. 542 c.c.
La quota di riserva spettante dunque nel caso di specie a ciascuno dei due attori è pari ad €
485.165,00.
Va adesso considerato che agli attori è stato devoluto, in ragione del 50% indiviso ciascuno, il patrimonio ereditario residuato dai legati immobiliari disposti con i testamenti del 22 e del 25 giugno 2012, avente un valore complessivo di € 335.000,00 (€ 55.000,00 per l'immobile in Palermo piazza degli Aragonesi 18, € 130.000,00 per l'immobile in Palermo via Generale Magliocco 58 ed €
150.000,00 per l'immobile in Santa Flavia via del Maestro) e pertanto, ai sensi dell'art. 564 c.c., deve essere imputato alla quota di legittima di ciascuno di essi l'importo di € 167.500,00 dagli stessi ricevuto per testamento, residuando dunque in danno di ognuno di loro una lesione pari ad €
317.665,00.
Passando al quomodo della riduzione va ricordato che l'ordine della riduzione è previsto dalla legge, la quale stabilisce che in primo luogo si debbano ridurre le disposizioni testamentarie e successivamente, solo ove la riduzione di esse non fosse sufficiente a integrare la quota di riserva, si debba provvedere alla riduzione delle donazioni (artt. 554 e 555 c.c.). Tale ordine è inderogabile e rappresenta applicazione del principio di irrevocabilità delle donazioni e del principio secondo cui si presume che l'atto lesivo della quota di riserva dei legittimari sia sempre l'ultimo.
Non trova invece applicazione al caso di specie la norma di cui all'art. 558 c.c. secondo cui le disposizioni testamentarie devono essere ridotte in misura proporzionale - ispirata alla finalità che sia conservata la loro originaria proporzione - in quanto la stessa presuppone che vi siano disposizioni testamentarie diverse per valore effettuate in favore di diversi beneficiari (nel qual caso la riduzione deve avere luogo individuando la percentuale in cui ciascuna disposizione deve essere ridotta), laddove nel caso in esame le disposizioni da ridurre riguardano tutte il medesimo soggetto
(la AN).
Dovrà quindi procedersi alla reintegra della quota di riserva degli attori mediante riduzione dei lasciti testamentari in favore della AN (immobile di via Cavour n. 70, immobile di Piazzetta
Porta Reale n. e immobile di via G.le Magliocco 54), il cui valore complessivo risulta sufficiente a reintegrare entrambe le quote.
Il Consulente - con argomentazioni che alla luce delle circostanze del caso concreto appaiono condivisibili e ragionevoli - ha elaborato un progetto che prevede la ritenzione da parte della legataria dell'appartamento di via Cavour n.70, reintegrando la quota di riserva spettante agli attori mediante la formazione di un lotto (A) comprendente l'immobile situato in Piazzetta Porta
Reale n. 6 (dal valore di € 410.000,00) ed un conguaglio a debito in denaro di € 92.000,00 da versare in favore dell'altro legittimario, e di un lotto (B) comprendente invece l'immobile di via
Gen.le Magliocco n. 54 (dal valore di € 150.000,00) ed un conguaglio a credito di € 168.000,00, dei quali € 92.000,00 a carico del fratello assegnatario del lotto A ed € 76.000,00 a carico della convenuta.
La soluzione prospettata dal Consulente - che consente alla convenuta di ritenere l'immobile di via Cavour n. 70 - appare corretta alla stregua dell'art. 560 comma 3 che disciplina le ipotesi di ritenzione del bene per l'intero in favore del legatario con compensazione in denaro dei legittimari
(“il legatario o donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario”).
Considerato che il valore dell'immobile (€ 410.000,00) nel caso di specie non supera il valore della porzione disponibile (pari ad ¼ dell'asse e cioè ad € 1.940.662,06 : 4 = 485.165,00) e della quota che spetterebbe alla legataria quale legittimaria (pari anch'essa ad € 485.15,00) la riduzione andrà pertanto operata ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.c. non in natura ma per imputazione. La convenuta dovrà pertanto corrispondere in favore degli attori - ed in particolare in favore dell'attore cui verrà attribuito il lotto B la somma di € 76.000,00.
Entrambi gli attori hanno dichiarato in seno alle rispettive comparse conclusionali di aderire alla modalità di reintegra elaborata dal Consulente, esprimendo altresì accordo sulla rispettiva preferenza in ordine all'assegnazione dei due lotti ( ha espresso preferenza per Parte_2
l'assegnazione del lotto A, mentre ha espresso preferenza per il lotto B). Parte_1
In conclusione, ritiene il Collegio che debba procedersi alla reintegrazione della quota spettante agli attori secondo il progetto elaborato dal CTU, prevedendo in particolare l'attribuzione dell'immobile in Palermo piazzetta Porta Reale 6 (in Catasto Fg.135 p.lla 555 sub 11) a favore di e l'attribuzione dell'immobile in Palermo via Generale Magliocco 54-56 piano Parte_2
terra (in Catasto Fg.127 p.lla 85 sub 14) e di un conguaglio di € 168.000,00 a favore di
[...]
, di cui € 92.000,00 a carico di ed € 76.000,00 a carico della convenuta Pt_1 Parte_2
CP_1
Giova precisare a questo punto che l'importo dei suddetti conguagli, trattandosi di debito di valore (Cass. n. 10564/2005) deve essere rivalutato - in assenza di ulteriori parametri oggettivi di riferimento - secondo gli indici Istat del costo della vita alla data della presente decisione.
La Suprema Corte ha invero chiarito che qualora la reintegrazione della quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici Istat sul costo della vita, a far data dall'apertura della successione (cfr.
Cass., n. 10564/2005) e fino alla data della decisione e sull'importo rivalutato gli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano pertanto a carico della convenuta nell'importo indicato in dispositivo (ai minimi di tariffa sulla base del valore della causa, coincidente con quello dell'asse ereditario).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, parzialmente pronunziando nella controversia civile identificata in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie redatte in data 22 e 25 giugno
2012 da nella parte in cui, eccedendo la quota disponibile, ledono la quota Persona_1
di riserva spettante a e , pari complessivamente alla metà Parte_1 Parte_2 del valore dell'asse ereditario;
- dispone la reintegra di detta quota mediante corrispondente riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di nei limiti del valore di € 635.330,00; CP_1
- per l'effetto assegna a l'immobile in Palermo piazzetta Porta Reale Parte_2
6 (in Catasto Fg.135 p.lla 555 sub 11) con obbligo dello stesso al pagamento in favore di del conguaglio, di cui infra, pari ad € 92.000,00 oltre rivalutazione dalla Parte_1
apertura della successione alla data della decisione oltre interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo;
- sempre per l'effetto assegna a l'immobile situato in Palermo via Parte_1
Generale Magliocco 54-56 piano terra (in Catasto Fg.127 p.lla 85 sub 14) e un conguaglio di
€ 168.000,00 oltre rivalutazione e interessi, che pone a carico di per € Parte_2
92.000,00 oltre rivalutazione dall'apertura della successione alla decisione e interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo e a carico di per € 76.000,00 oltre CP_1 rivalutazione dall'apertura della successione alla decisione e interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese CP_1 di lite che si liquidano in € 18.977,00 in favore di ciascuno di essi, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
- pone a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Sara Monteleone Maria Letizia Barone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Collegio composto dai sig.ri magistrati: dott.ssa Maria Letizia Barone Presidente dott.ssa Monica Stocco Giudice dott.ssa Sara Monteleone Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 834 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2013 promossa da
, elettivamente domiciliata in Palermo, via Enzo ed Elvira Sellerio n. Parte_1
34, presso lo studio dell'Avv. Luigi Marcello Vizzini, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Laura Parte_2
Gallo e Luciano Termini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Palermo,
Passaggio dei Poeti n. 11 attori contro
, elettivamente domiciliata a Palermo, via del Bersagliere n. 8, presso CP_1
lo studio degli avvocati Antonino e Fabrizio Catalano, che la rappresentano e difendono giusta procura in atti;
convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori e Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio al fine di far valere i propri diritti successori, quali CP_1
eredi necessari del padre, , deceduto il 25.11.2012. Persona_1
Lamentando, in estrema sintesi, che i legati immobiliari di cui ai testamenti pubblici del 22 e del 25 giugno 2012 in favore della moglie del de cuius, odierna convenuta, e le donazioni dirette e indirette di cui aveva beneficiato la stessa, fossero lesivi dei diritti loro spettanti Persona_1
quali legittimari, hanno chiesto la ricostituzione dell'effettiva consistenza dell'asse ereditario e la reintegrazione delle rispettive quote di riserva.
Costituitasi in giudizio ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità ex art. CP_1
564 c.c. dell'azione di riduzione proposta dagli attori - in quanto essi, già prima di accettare l'eredità paterna con beneficio d'inventario, avevano compiuto attività implicanti accettazione tacita, quale la riscossione dei canoni di locazione di cespiti ereditari - e contestato nel merito la fondatezza delle domande attoree.
Essa in particolare ha dedotto che le disposizioni in suo favore contenute nei due testamenti del 22 e del 25 giugno 2012 integravano un legato in sostituzione di legittima e pertanto essa non sarebbe tenuta a collazione, non concorrendo alla comunione ereditaria e ha inoltre contestato di avere ricevuto le donazioni indirette dedotte dagli attori;
infine ha chiesto, da un lato, che venissero computate, nella ricostruzione dell'asse, ed in particolare nella quota spettante all'attore
[...]
, l'appartamento di via P.pe di Paternò n. 74/b, nonché il villino situato in località Parte_2
Addaura, via Agostino Barbarigo n. 35 che, sebbene a quest'ultimo apparentemente pervenuti in forza di donazione della madre, , sarebbero a suo dire stati in effetti acquistati con Controparte_2
denaro del de cuius e, dall'altro lato, che venisse scomputato dal valore dei beni devoluti dal marito,
l'importo delle spese dalla stessa sostenute per le migliorie apportate agli immobili di via Mater Dei
13 ed in quello di via Cavour n. 70, pari complessivamente € 90.379,96 che avrebbe pertanto dovuto essere dedotto in favore della convenuta unitamente alle spese funerarie del de cuius pari ad oltre € 4.000,00 di cui essa si era fatta esclusivo carico.
Con sentenza parziale non definitiva del 25.2.2019, il Collegio ha respinto l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'azione di riduzione e la decisione è stata confermata dalla Corte
d'Appello con sentenza n. 824 del 20.5.2021 che, precisando taluni aspetti della pronuncia di primo grado, da un lato ha qualificato la posizione della alla stregua di legataria - con la CP_1 conseguenza che l'azione di riduzione proposta nei suoi confronti deve ritenersi subordinata alla condizione di ammissibilità della previa accettazione con beneficio d'inventario da parte degli attori
- e dall'altro lato ha tuttavia ritenuto che la riscossione dei canoni di locazione dei cespiti ereditari da parte degli odierni attori, nei mesi immediatamente successivi al decesso paterno, non potesse considerarsi quale atto dispositivo implicante accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c. e che pertanto risultasse nel caso di specie assolta la condizione di ammissibilità di cui all'art. 564 c.c.
Rimessa sul ruolo la causa per l'istruttoria della domanda di riduzione, assegnata la causa a questo Giudice soltanto in data 9.12.2020, dopo numerosi rinvii per la pendenza di trattative tra le parti, con ulteriore sentenza non definitiva del 12.4.2023, avendo riguardo alle domande degli attori volte a ottenere la riduzione dei due testamenti e delle donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore della moglie odierna convenuta, e la conseguente reintegrazione delle quote di riserva ad essi spettanti, al fine di procedere alle operazioni di riunione fittizia, venivano risolte le questioni controverse relative al relictum e al donatum di . Persona_1
Veniva dunque accertato che, dal tenore dei testamenti del 22 e del 25 giugno 2012, il lascito immobiliare nei confronti di integra un legato in sostituzione di legittima, con CP_1 la conseguenza che quest'ultima non essendo chiamata all'eredità e non partecipando alla relativa comunione non può ritenersi tenuta alla collazione delle donazioni ricevute in vita dal de cuis, che potranno semmai essere suscettibili di riduzione nel caso in cui venga accertata la lamentata lesione della quota di riserva spettante agli odierni attori.
Con riferimento alla formazione dell'asse ereditario veniva accertato che , Persona_1
alla data della sua morte, avvenuta il 25.11.2012, era proprietario dei tre immobili oggetto di legato testamentario in favore della moglie (appartamento di Via Cavour n. 70; immobile di CP_1
piazzetta Porta Reale n. 6; immobile commerciale di via Gen.le Magliocco n. 54/56), nonché degli ulteriori tre cespiti devoluti in eredità ai due figli odierni attori in parti uguali: immobile in Palermo, piazza degli Aragonesi n. 18; immobile commerciale via Gen.le Magliocco n. 58; immobile in
Santa Flavia via del Maestro.
Quanto invece al donatum di , oltre agli immobili di cui all'atto di Persona_1
donazione del 20.7.2000 (appartamento di via Mater Dei 13 al Catasto foglio 11, part. 1853 sub. 2, appartamento di via Mater Dei 13 al Catasto foglio 11, part. 1853 sub. 3 e mini-appartamento di via
Garofalo n. 8 piano terra), veniva accertata la donazione indiretta di € 208.000,00 realizzata in favore della convenuta, beneficiaria di una polizza vita. Mentre è stata ritenuta inammissibile per eccessiva genericità la domanda di accertamento dell'apprensione indebita da parte della convenuta di tutti i mobili che arredano la residenza coniugale di via Cavour n. 70 e di svariati e non individuati gioielli, così come inammissibile per le medesime ragioni è stata ritenuta la domanda di accertamento di donazioni per elargizioni e regalie varie in favore della moglie per un ammontare complessivo pari ad € 500.000,00.
Si è ritenuto altresì di non comprendere nel donatum l'appartamento di via Principe di
Paternò n. 7/B e l'immobile di via Agostino Barbarigo n. 35 che, secondo la tesi della convenuta, sarebbero stati oggetto di donazione indiretta del de cuius in favore del figlio . Parte_2
Veniva infine accertata l'esistenza di un debito ereditario di € 4.337,95 per le spese funerarie sostenute esclusivamente dalla convenuta e veniva valutato in € 28.000,00 l'importo speso dalla per le migliorie apportate ai beni ricevuti in donazione. CP_1 Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale in composizione collegiale, con sentenza depositata in data 12.4.2023, così statuiva:
“- accerta la donazione indiretta posta in essere dal de cuius in favore Persona_1 dell'odierna convenuta, , mediante l'intestazione a quest'ultima dell'assicurazione CP_1 sulla vita del valore di € 208.000,00;
- dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento di donazione indiretta proposta dagli attori con riferimento ad asserite regalie in denaro per oltre € 500.000,00, nonché in arredi e gioielli per l'importo di oltre 100.000,00, in favore della convenuta;
CP_1
- dichiara inammissibile la domanda di parte attrice relativa all'asserita appropriazione da parte della convenuta di somme dal conto corrente cointestato tra la stessa ed il de cuius;
- rigetta la domanda proposta dalla convenuta di accertamento della donazione indiretta in favore dell'attore degli immobili di via P.pe di Paternò n. 7/B e via Agostino Parte_2
Barbarigo n. 35;
- accerta che dal valore del relictum va detratto l'importo del debito ereditario di €
4.337,94 per le spese funerarie sostenute esclusivamente dalla convenuta;
- accerta che dal valore del donatum va detratto l'importo di € 28.000,00 corrispondente al valore delle migliorie apportate dalla convenuta ai cespiti alla stessa donati;
- dispone come da separata ordinanza in ordine all'ulteriore istruzione della controversia, previa rimessione sul ruolo della stessa;
- rinvia alla sentenza definitiva ogni decisione sulle spese di lite”.
Con ordinanza depositata in pari data, la causa veniva dunque rimessa sul ruolo al fine di istruire la domanda di riduzione dei due testamenti e delle donazioni e, a tal fine, veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio, affidata all'Ing. . Persona_2
Terminati gli accertamenti peritali, all'udienza del 30.1.2025, tenuta secondo la modalità cartolare prevista dalla normativa vigente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note di trattazione scritta.
*****
Preliminarmente, occorre rammentare, in punto di diritto, che “nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva, il giudice si spoglia della "potestas iudicandi" relativa alle questioni decise, delle quali gli resta precluso il riesame - sia in ordine alle questioni definite che in ordine a quelle da esse dipendenti - salvo che detta sentenza non venga riformata con pronuncia passata in giudicato, a seguito di impugnazione immediata;
ne consegue che tale giudice non può risolvere le medesime questioni in senso diverso con la sentenza definitiva e, ove lo faccia, il giudice del gravame, anche di legittimità, può rilevare d'ufficio la violazione del giudicato interno originante dalla sentenza non definitiva, a nulla rilevando che la violazione non abbia costituito oggetto di specifica impugnazione” (così, Cass. n. 23862 /2015; conf., tra le tante, Cass. n. 18898/2009).
Da ciò discende che le questioni già definite dalla sentenza non definitiva depositata in data
12.4.2023 non possono essere riesaminate dall'odierno Collegio.
*****
In via preliminare va rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio formulata dalla convenuta, anche in seno alla comparsa conclusionale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 295 e 279 c.p.c. fino alla decisione del giudizio di appello contro la sentenza non definitiva emessa inter partes.
Occorre al riguardo considerare che l'art. 279, comma 3, c.p.c. subordina la pronuncia dell'ordinanza non impugnabile di sospensione, sino alla definizione del giudizio di appello, dell'esecuzione o della prosecuzione dell'istruttoria, alla formulazione di una istanza concorde delle parti, che, nel caso di specie, non ricorre, avendo entrambi gli attori insistito nell'accoglimento delle proprie richieste.
Neppure può trovare applicazione l'art. 295 c.p.c. in quanto “nel rapporto fra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguito davanti al giudice che ha pronunciato detta sentenza, l'unica possibilità di sospensione di quest'ultimo giudizio è quella su richiesta concorde delle parti ex art. 279, comma 4, c.p.c., che trova applicazione anche nel caso di sentenza parziale sul solo "an debeatur", restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell'art. 295
c.p.c. sia quella di cui al comma 2 dell'art. 337 c.p.c., per l'assorbente ragione che il giudizio è unico e che, per tale ragione, la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale” (Cass. Ord. n.
8664/2020).
Venendo al merito delle domande su cui il Collegio non si è ancora pronunciato e procedendo dalla domanda degli attori volta alla reintegra della quota di riserva ad essi rispettivamente spettante quale eredi necessari del padre, va innanzitutto rammentato, in punto di diritto, che l'individuazione della quota di riserva in cui il legittimario leso deve essere reintegrato richiede la previa determinazione del valore dell'asse ereditario e della quota di cui il de cuius poteva disporre.
In applicazione dell'art. 556 c.c. occorre quindi procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione;
dal “relictum” così determinato si detraggono i debiti contratti dal defunto e quelli sorti a causa della morte, da valutare con riferimento alla stessa data;
e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 c.c.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 c.c.). Devono calcolarsi, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore del “relictum”, al netto dei debiti ereditari, ed il valore del “donatum” ed imputarsi, infine, le liberalità fatte al legittimario (art. 564 c.c.), con conseguente diminuzione, in concreto, della quota di riserva ad esso spettante (cfr., per tutti, Cass. 12919/2012). Va al riguardo precisato che l'oggetto dell'imputazione
è costituito non solo dalle donazioni e dai legati ma anche da quanto il legittimario ha ricevuto a titolo di erede.
Venendo al caso di specie, al fine di procedere alle valutazioni necessarie all'istruzione della domanda di riduzione proposta, è stato conferito incarico al CTU, Ing. , al cui Persona_2
elaborato, depositato il 19.2.2024, si rinvia con particolare riferimento alle stime dei beni alla data oggetto dei quesiti demandati.
Per quel che qui rileva, il nominato ausiliario ha accertato che:
il relictum di aveva, alla data della sua morte, avvenuta il Persona_1
25.11.2012, un complessivo valore di € 1.200.000,00, di cui € 305.000,00 per l'immobile in Palermo via Cavour 70 (in Catasto Fg.128 p.lla 72 sub 9), € 410.000,00 per l'immobile in Palermo piazzetta Porta Reale 6 (in Catasto Fg.135 p.lla 555 sub 11),
€ 150.000,00 per l'immobile in Palermo via Generale Magliocco 54-56 piano terra (in
Catasto Fg.127 p.lla 85 sub 14), € 55.000,00 per l'immobile in Palermo piazza degli
Aragonesi 18 (in Catasto Fg.127 p.lla 412 sub 3), € 130.000,00 per l'immobile in
Palermo via Generale Magliocco 58 (in Catasto Fg.127 p.lla 85 sub 15) ed €
150.000,00 per l'immobile in Santa Flavia via del Maestro (in Catasto Fg.6 p.lla 958 sub 1);
il donatum ha un complessivo valore di € 773.000,00, poiché composto da: (i) valore dell'immobile in località Mondello-Palermo via Mater Dei 13 entrando a sinistra
(in Catasto Fg.11 p.lla 1853 sub 2) stimato in € 255.000,00 donato a CP_1
(ii) valore dell'immobile in località Mondello-Palermo via Mater Dei 13 entrando a destra (in Catasto Fg.11 p.lla 1853 sub 3) stimato in € 250.000,00, donato a CP_1
(iii) valore dell'immobile in località Mondello-Palermo via Garofalo 8 p. terra
[...]
(in Catasto Fg.11 p.lla 1853 sub 7) stimato in € 60.000,00, donato a (iv) CP_1 importo di € 208.000,00 donato indirettamente a mediante polizza vita;
CP_1
Operando la riunione fittizia secondo i principi di diritto sopra enucleati, il valore dell'asse ereditario di ammonta dunque ad € 1.940.662,06 (€ 1.200.000,00 di relictum + € Persona_1 773.000,00 di donatum - € 4.337,94 di debitum - € 28.000,00 di migliorie apportate ai beni donati dalla convenuta).
Come si è già precisato in seno alla motivazione della sentenza non definitiva del 12 aprile
2023, le quote di riserva per legge spettanti gli odierni attori andranno determinate nel caso di specie non già in base all'art. 537 c.c., relativo alla successione dei soli figli, bensì ai sensi dell'art. 542 c.c. in tema di concorso tra coniuge e figli.
Costituisce invero orientamento maggioritario nella giurisprudenza di legittimità che “Il legato in sostituzione di legittima, come espressamente previsto dall'art. 551 c.c., deve gravare sulla porzione indisponibile;
ne consegue che, al fine della determinazione di ciascuna quota di riserva, il legittimario che sia beneficiario di detto legato, ancorché lo abbia accettato perdendo il diritto di chiederne un supplemento, deve essere calcolato nel numero complessivo degli eredi legittimari” (Cass. n. 18561/2021; conforme a Cass. S.U. n. 13429/2006).
In altri termini, nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il coniuge superstite abbia abdicato alla qualità di erede per aver accettato un legato in sostituzione di legittima, non deve farsi riferimento alla situazione concreta sussistente al momento dell'apertura della successione, ma alla situazione teorica degli eredi legittimi che effettivamente concorrerebbero alla ripartizione dell'asse ereditario, con la conseguenza che la quota riservata ai due odierni attori è pari alla metà del patrimonio ereditario ai sensi dell'art. 542 c.c.
La quota di riserva spettante dunque nel caso di specie a ciascuno dei due attori è pari ad €
485.165,00.
Va adesso considerato che agli attori è stato devoluto, in ragione del 50% indiviso ciascuno, il patrimonio ereditario residuato dai legati immobiliari disposti con i testamenti del 22 e del 25 giugno 2012, avente un valore complessivo di € 335.000,00 (€ 55.000,00 per l'immobile in Palermo piazza degli Aragonesi 18, € 130.000,00 per l'immobile in Palermo via Generale Magliocco 58 ed €
150.000,00 per l'immobile in Santa Flavia via del Maestro) e pertanto, ai sensi dell'art. 564 c.c., deve essere imputato alla quota di legittima di ciascuno di essi l'importo di € 167.500,00 dagli stessi ricevuto per testamento, residuando dunque in danno di ognuno di loro una lesione pari ad €
317.665,00.
Passando al quomodo della riduzione va ricordato che l'ordine della riduzione è previsto dalla legge, la quale stabilisce che in primo luogo si debbano ridurre le disposizioni testamentarie e successivamente, solo ove la riduzione di esse non fosse sufficiente a integrare la quota di riserva, si debba provvedere alla riduzione delle donazioni (artt. 554 e 555 c.c.). Tale ordine è inderogabile e rappresenta applicazione del principio di irrevocabilità delle donazioni e del principio secondo cui si presume che l'atto lesivo della quota di riserva dei legittimari sia sempre l'ultimo.
Non trova invece applicazione al caso di specie la norma di cui all'art. 558 c.c. secondo cui le disposizioni testamentarie devono essere ridotte in misura proporzionale - ispirata alla finalità che sia conservata la loro originaria proporzione - in quanto la stessa presuppone che vi siano disposizioni testamentarie diverse per valore effettuate in favore di diversi beneficiari (nel qual caso la riduzione deve avere luogo individuando la percentuale in cui ciascuna disposizione deve essere ridotta), laddove nel caso in esame le disposizioni da ridurre riguardano tutte il medesimo soggetto
(la AN).
Dovrà quindi procedersi alla reintegra della quota di riserva degli attori mediante riduzione dei lasciti testamentari in favore della AN (immobile di via Cavour n. 70, immobile di Piazzetta
Porta Reale n. e immobile di via G.le Magliocco 54), il cui valore complessivo risulta sufficiente a reintegrare entrambe le quote.
Il Consulente - con argomentazioni che alla luce delle circostanze del caso concreto appaiono condivisibili e ragionevoli - ha elaborato un progetto che prevede la ritenzione da parte della legataria dell'appartamento di via Cavour n.70, reintegrando la quota di riserva spettante agli attori mediante la formazione di un lotto (A) comprendente l'immobile situato in Piazzetta Porta
Reale n. 6 (dal valore di € 410.000,00) ed un conguaglio a debito in denaro di € 92.000,00 da versare in favore dell'altro legittimario, e di un lotto (B) comprendente invece l'immobile di via
Gen.le Magliocco n. 54 (dal valore di € 150.000,00) ed un conguaglio a credito di € 168.000,00, dei quali € 92.000,00 a carico del fratello assegnatario del lotto A ed € 76.000,00 a carico della convenuta.
La soluzione prospettata dal Consulente - che consente alla convenuta di ritenere l'immobile di via Cavour n. 70 - appare corretta alla stregua dell'art. 560 comma 3 che disciplina le ipotesi di ritenzione del bene per l'intero in favore del legatario con compensazione in denaro dei legittimari
(“il legatario o donatario che è legittimario può ritenere tutto l'immobile, purché il valore di esso non superi l'importo della porzione disponibile e della quota che gli spetta come legittimario”).
Considerato che il valore dell'immobile (€ 410.000,00) nel caso di specie non supera il valore della porzione disponibile (pari ad ¼ dell'asse e cioè ad € 1.940.662,06 : 4 = 485.165,00) e della quota che spetterebbe alla legataria quale legittimaria (pari anch'essa ad € 485.15,00) la riduzione andrà pertanto operata ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.c. non in natura ma per imputazione. La convenuta dovrà pertanto corrispondere in favore degli attori - ed in particolare in favore dell'attore cui verrà attribuito il lotto B la somma di € 76.000,00.
Entrambi gli attori hanno dichiarato in seno alle rispettive comparse conclusionali di aderire alla modalità di reintegra elaborata dal Consulente, esprimendo altresì accordo sulla rispettiva preferenza in ordine all'assegnazione dei due lotti ( ha espresso preferenza per Parte_2
l'assegnazione del lotto A, mentre ha espresso preferenza per il lotto B). Parte_1
In conclusione, ritiene il Collegio che debba procedersi alla reintegrazione della quota spettante agli attori secondo il progetto elaborato dal CTU, prevedendo in particolare l'attribuzione dell'immobile in Palermo piazzetta Porta Reale 6 (in Catasto Fg.135 p.lla 555 sub 11) a favore di e l'attribuzione dell'immobile in Palermo via Generale Magliocco 54-56 piano Parte_2
terra (in Catasto Fg.127 p.lla 85 sub 14) e di un conguaglio di € 168.000,00 a favore di
[...]
, di cui € 92.000,00 a carico di ed € 76.000,00 a carico della convenuta Pt_1 Parte_2
CP_1
Giova precisare a questo punto che l'importo dei suddetti conguagli, trattandosi di debito di valore (Cass. n. 10564/2005) deve essere rivalutato - in assenza di ulteriori parametri oggettivi di riferimento - secondo gli indici Istat del costo della vita alla data della presente decisione.
La Suprema Corte ha invero chiarito che qualora la reintegrazione della quota di legittima venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici Istat sul costo della vita, a far data dall'apertura della successione (cfr.
Cass., n. 10564/2005) e fino alla data della decisione e sull'importo rivalutato gli interessi al saggio legale dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano pertanto a carico della convenuta nell'importo indicato in dispositivo (ai minimi di tariffa sulla base del valore della causa, coincidente con quello dell'asse ereditario).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, parzialmente pronunziando nella controversia civile identificata in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- dichiara l'inefficacia delle disposizioni testamentarie redatte in data 22 e 25 giugno
2012 da nella parte in cui, eccedendo la quota disponibile, ledono la quota Persona_1
di riserva spettante a e , pari complessivamente alla metà Parte_1 Parte_2 del valore dell'asse ereditario;
- dispone la reintegra di detta quota mediante corrispondente riduzione delle disposizioni testamentarie in favore di nei limiti del valore di € 635.330,00; CP_1
- per l'effetto assegna a l'immobile in Palermo piazzetta Porta Reale Parte_2
6 (in Catasto Fg.135 p.lla 555 sub 11) con obbligo dello stesso al pagamento in favore di del conguaglio, di cui infra, pari ad € 92.000,00 oltre rivalutazione dalla Parte_1
apertura della successione alla data della decisione oltre interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo;
- sempre per l'effetto assegna a l'immobile situato in Palermo via Parte_1
Generale Magliocco 54-56 piano terra (in Catasto Fg.127 p.lla 85 sub 14) e un conguaglio di
€ 168.000,00 oltre rivalutazione e interessi, che pone a carico di per € Parte_2
92.000,00 oltre rivalutazione dall'apertura della successione alla decisione e interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo e a carico di per € 76.000,00 oltre CP_1 rivalutazione dall'apertura della successione alla decisione e interessi sulla somma rivalutata dalla domanda al saldo;
- condanna la convenuta al pagamento in favore degli attori delle spese CP_1 di lite che si liquidano in € 18.977,00 in favore di ciascuno di essi, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
- pone a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con CP_1
separato decreto.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 24 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Sara Monteleone Maria Letizia Barone