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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4624 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/17271
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 17271/2024 promossa da:
, nato a [...], provincia di Santa Cruz in Argentina, il Parte_1
07/01/1976; nato nella provincia di Córdoba in Argentina, il 06/12/2004; Parte_2
nata nella provincia di Córdoba in Argentina, il 27/08/2006, tutti rappresentati e Parte_3 difesi dall'Avv. Vanessa Alecci (C.F ), del Foro di Ragusa ed elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio sito in Ragusa, via Stiela n. 1, fax: 0932/713070, p.e.c.:
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei ricorrenti
, nato in [...], nella città di Caleta Olivia, provincia di Santa Cruz, il Parte_1 giorno 07/01/1976, documento d'identità n. , nato in [...] nella NumeroD_1 Parte_2
pagina 1 di 7 provincia di Córdoba, il giorno 06/12/2004, documento d'identità n. , e NumeroD_2 [...]
, nata in [...] nella provincia di Córdoba, il giorno 27/08/2006, documento d'identità n. Parte_3
, e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità NumeroD_3 Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- dichiarare immediatamente esecutiva la sentenza pronunciata;
- condannare, infine, parte resistente alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, per sé e per i propri figli, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Per_1 nato a [...], provincia di Cuneo, il 13.11.1882, figlio di e di
[...] Persona_2 Parte_4
(cfr. doc. in atti n. 02) il quale durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere
Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: "ATTESTO:
Che nel Registro Nazionale degli Elettori, dove è iscritto ogni cittadino argentino, maggiorenne di anni diciotto, non risulta registrato fino la data odierna o , nato il Per_1 Per_1 Pt_5
13/11/1882, in ITALIA - CUNEO, FOSSANO. DECEDUTO.” (cfr. doc. in atti n.01)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_2 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 24/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede
pagina 2 di 7 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo si univa in matrimonio con a Cañada Rosquin, provincia di Santa Fe, Persona_1 Parte_6 il 17.09.1908 (cfr. doc. in atti n. 03) e dalla loro unione nasceva a Cañada Persona_3
Rosquin, provincia di Santa Fe, il 04.04.1912 (cfr. doc. in atti n. 04).
In data 22.04.1948 si univa in matrimonio con a Bell Ville, Persona_3 Persona_4 provincia di Córdoba (cfr. doc. in atti n.05). In data 27.07.1994 decedeva a Persona_3
Unquillo, provincia di Córdoba, (cfr. doc. in atti n. 06). Dall'unione coniugale di Persona_3 con nasceva a Córdoba il 19.03.1949 (cfr. doc. in atti n. Persona_4 Persona_5
07).
In data 28.12.1972 si univa in matrimonio con a Persona_5 Persona_6
Unquillo, provincia di Córdoba (cfr. doc. in atti n. 08). Dall'unione coniugale nasceva
[...]
, a , provincia di Santa Cruz in Argentina, il 07/01/1976 (cfr. doc. in atti Persona_7 Persona_8
n. 09), odierno ricorrente.
In data 02.07.2004 si univa in matrimonio con Persona_7 Controparte_3
a Villa Allenda, provincia di Córdoba (cfr. doc. in atti n. 10). Dall'unione coniugale nascevano due figli: nato a “La Natividad SRL” nella provincia di Córdoba in Argentina il Parte_2
06/12/2004 (cfr. doc. in atti n. 11) e nata a “La Natividad SRL” nella provincia Parte_3 di Córdoba, in Argentina, il giorno 27/08/2006 (cfr. doc. in atti n. 12), odierni ricorrenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. pagina 3 di 7 Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana. pagina 4 di 7 Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo specificavano di aver tentato più̀ volte di adire il Consolato Generale italiano competente, al fine di presentare le proprie istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Tuttavia, i loro numerosi tentativi restavano vani.
Sul punto i ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di prenotarsi sul portale tramite gli screenshot dei tentativi di prenotazione sulla piattaforma telematica di prenotazione degli appuntamenti, denominata prenot@ami (cfr. doc. in atti n.13).Pertanto in concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Argentina, le Parte_7 liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi, di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nei quale si legge che Persona_1 fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n.02). In quanto italiano, dunque, Persona_1 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio nato il (cfr. doc. in atti n. 04), Persona_3 il quale contraeva matrimonio con a Bell Ville, provincia di Córdoba il Persona_4
22.04.1948 (cfr. doc. in atti n. 05) e da tale matrimonio nasceva a Córdoba il Persona_5
19.03.1949 (cfr. doc. in atti n. 07).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero pagina 5 di 7 e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a
, nato a , provincia di Santa Cruz in Argentina, il Parte_1 Persona_8
07/01/1976; nato nella provincia di Córdoba in Argentina, il 06/12/2004; Parte_2
nata nella provincia di Córdoba in Argentina, il 27/08/2006, il diritto alla Parte_3 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r. g. 17271/2024 promossa da:
, nato a [...], provincia di Santa Cruz in Argentina, il Parte_1
07/01/1976; nato nella provincia di Córdoba in Argentina, il 06/12/2004; Parte_2
nata nella provincia di Córdoba in Argentina, il 27/08/2006, tutti rappresentati e Parte_3 difesi dall'Avv. Vanessa Alecci (C.F ), del Foro di Ragusa ed elettivamente C.F._1 domiciliati presso il suo studio sito in Ragusa, via Stiela n. 1, fax: 0932/713070, p.e.c.:
come da procura in atti Email_1
ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “- accertare e dichiarare lo status di cittadino italiano dei ricorrenti
, nato in [...], nella città di Caleta Olivia, provincia di Santa Cruz, il Parte_1 giorno 07/01/1976, documento d'identità n. , nato in [...] nella NumeroD_1 Parte_2
pagina 1 di 7 provincia di Córdoba, il giorno 06/12/2004, documento d'identità n. , e NumeroD_2 [...]
, nata in [...] nella provincia di Córdoba, il giorno 27/08/2006, documento d'identità n. Parte_3
, e, per l'effetto, ordinare al e/o ad ogni altra Autorità NumeroD_3 Controparte_1 amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle comunicazioni alle Autorità consolari competenti;
- dichiarare immediatamente esecutiva la sentenza pronunciata;
- condannare, infine, parte resistente alla refusione delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
, per sé e per i propri figli, chiedendo di accertare e dichiarare lo status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere tutti discendenti del cittadino italiano Per_1 nato a [...], provincia di Cuneo, il 13.11.1882, figlio di e di
[...] Persona_2 Parte_4
(cfr. doc. in atti n. 02) il quale durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere
Giudiziario della Nazione - Registro Nazionale degli Elettori prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: "ATTESTO:
Che nel Registro Nazionale degli Elettori, dove è iscritto ogni cittadino argentino, maggiorenne di anni diciotto, non risulta registrato fino la data odierna o , nato il Per_1 Per_1 Pt_5
13/11/1882, in ITALIA - CUNEO, FOSSANO. DECEDUTO.” (cfr. doc. in atti n.01)
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_1 dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_1
Preliminarmente veniva dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_2 comparso.
Il Pubblico Ministero in data 24/02/2025 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede
pagina 2 di 7 all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo si univa in matrimonio con a Cañada Rosquin, provincia di Santa Fe, Persona_1 Parte_6 il 17.09.1908 (cfr. doc. in atti n. 03) e dalla loro unione nasceva a Cañada Persona_3
Rosquin, provincia di Santa Fe, il 04.04.1912 (cfr. doc. in atti n. 04).
In data 22.04.1948 si univa in matrimonio con a Bell Ville, Persona_3 Persona_4 provincia di Córdoba (cfr. doc. in atti n.05). In data 27.07.1994 decedeva a Persona_3
Unquillo, provincia di Córdoba, (cfr. doc. in atti n. 06). Dall'unione coniugale di Persona_3 con nasceva a Córdoba il 19.03.1949 (cfr. doc. in atti n. Persona_4 Persona_5
07).
In data 28.12.1972 si univa in matrimonio con a Persona_5 Persona_6
Unquillo, provincia di Córdoba (cfr. doc. in atti n. 08). Dall'unione coniugale nasceva
[...]
, a , provincia di Santa Cruz in Argentina, il 07/01/1976 (cfr. doc. in atti Persona_7 Persona_8
n. 09), odierno ricorrente.
In data 02.07.2004 si univa in matrimonio con Persona_7 Controparte_3
a Villa Allenda, provincia di Córdoba (cfr. doc. in atti n. 10). Dall'unione coniugale nascevano due figli: nato a “La Natividad SRL” nella provincia di Córdoba in Argentina il Parte_2
06/12/2004 (cfr. doc. in atti n. 11) e nata a “La Natividad SRL” nella provincia Parte_3 di Córdoba, in Argentina, il giorno 27/08/2006 (cfr. doc. in atti n. 12), odierni ricorrenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. pagina 3 di 7 Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta in primo luogo al e la relativa Controparte_1 domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Non può, comunque, prescindersi dall'ulteriore circostanza che la linea di discendenza del ricorrente viene documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge, infatti, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via materna intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale.
Ciò è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo può opporsi – neppure ratione temporis - alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato dapprima a veder cadere il criterio di trasmissione unicamente maschile, e quindi a considerare applicabile il sistema adeguato ai valori costituzionali anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana. pagina 4 di 7 Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, ebbene precisare che i ricorrenti, diretti discendenti dell'avo italiano, nel proprio atto introduttivo specificavano di aver tentato più̀ volte di adire il Consolato Generale italiano competente, al fine di presentare le proprie istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Tuttavia, i loro numerosi tentativi restavano vani.
Sul punto i ricorrenti hanno fornito prova di avere tentato di prenotarsi sul portale tramite gli screenshot dei tentativi di prenotazione sulla piattaforma telematica di prenotazione degli appuntamenti, denominata prenot@ami (cfr. doc. in atti n.13).Pertanto in concreto, l'interesse ad agire va agli stessi riconosciuto essendo pacifico e di dominio comune che presso il in Argentina, le Parte_7 liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi, di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
Sulla base delle circostanze esposte e della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano con riferimento ai ricorrenti.
La cittadinanza italiana di è dimostrata dal certificato di nascita nei quale si legge che Persona_1 fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n.02). In quanto italiano, dunque, Persona_1 trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio nato il (cfr. doc. in atti n. 04), Persona_3 il quale contraeva matrimonio con a Bell Ville, provincia di Córdoba il Persona_4
22.04.1948 (cfr. doc. in atti n. 05) e da tale matrimonio nasceva a Córdoba il Persona_5
19.03.1949 (cfr. doc. in atti n. 07).
Si è posto il problema se ciò comportasse l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile, trattandosi di avo nato prima dell'entrata in vigore della l. del 1912 sulla cittadinanza, che tale caso espressamente disciplinava all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Sul punto si osserva che la legge sulle migrazioni n. 23 del 1901, nell'approntare un rimedio (cioè la possibilità di tornare ad essere italiani) nei riguardi di coloro che avessero perduto la cittadinanza italiana senza espressa manifestazione di volontà, menziona all'art. 36 “chi nato nel Regno o all'estero pagina 5 di 7 e diventato straniero perché figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel
Regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita e non abbia, secondo gli articoli 5, 6 e 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dall'età maggiore di eleggere la qualità di cittadino, ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera”. Si tratta di casi in cui la frattura del legame con la cittadinanza italiana è manifestamente più netta che non nel caso in cui il figlio di cittadini italiani sia semplicemente nato – anche per caso fortuito – in paesi che contemplano lo ius soli. Pertanto, si deve ritenere, anche per evitare una irragionevole disparità di trattamento, che l'ordinamento non considerasse destituiti dalla cittadinanza italiana i figli di cittadini che si trovavano senza concorso della loro volontà ad acquistare una cittadinanza straniera in ragione del luogo dove erano nati.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda debba essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a
, nato a , provincia di Santa Cruz in Argentina, il Parte_1 Persona_8
07/01/1976; nato nella provincia di Córdoba in Argentina, il 06/12/2004; Parte_2
nata nella provincia di Córdoba in Argentina, il 27/08/2006, il diritto alla Parte_3 cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_2 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 16 ottobre 2025.
Il giudice unico
Dott.ssa Roberta Dotta
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