Art. 23.
Le pensioni dirette liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento. (6) ((7))
Sono esenti da tale ritenuta le pensioni indirette.
------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , e' ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954. ------------ AGGIORNAMENTO (7)
La L. 4 febbraio 1958, n. 87 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall' art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , modificata dall' art. 15 della legge 11 giugno 1954, n. 409 , e' soppressa a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1957.
Le pensioni dirette liquidate dalla Cassa di previdenza sono soggette alla ritenuta del due per cento. (6) ((7))
Sono esenti da tale ritenuta le pensioni indirette.
------------- AGGIORNAMENTO (6)
La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "La ritenuta sulle pensioni dirette prevista dal comma primo dell'art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , e' ridotta all'uno per cento e si applica sul trattamento totale di cui ai precedenti articoli 2 e 9".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1954. ------------ AGGIORNAMENTO (7)
La L. 4 febbraio 1958, n. 87 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Per le pensioni dirette della Cassa per le pensioni ai sanitari, la ritenuta del 2 per cento prevista dall' art. 23 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , modificata dall' art. 15 della legge 11 giugno 1954, n. 409 , e' soppressa a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge".
Ha inoltre disposto (con l'art. 27, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1957.