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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11918 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 14633 dell'anno 2025
, vertente
TRA con l'Avv.to LEONE RICCARDO per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
, in p. del lr.p.t. con l'Avv.to PELLEGRINO SALVATORE per procura generale CP_1
alle liti in atti
OGGETTO: accertamento postumi infortuni e condanna al pagamento di rendita in conto capitale per inabilità permanente
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22 aprile 2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato, sulla premessa di essere rimasto vittima di infortunio sul lavoro il 23 novembre 2023 e di aver riportato trauma cranico, chiedeva al Tribunale di accertare la menomazione all'integrità pisco-fisica subita nella misura pari all' 12% o in altra percentuale ritenuta di giustizia e di condannare l' convenuto al pagamento CP_2 dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico subito, essendo non adeguata alle circostanze del caso concreto l'entità dei postumi permanenti
1 riconosciuti dall' pari al 7%. Depositava documentazione medica, CP_1
perizia di parte ( doc. 4 ) e ricorso amministrativo.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Si premette che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' che viene erogata nel caso in cui la menomazione o CP_1
l'affezione morbosa abbia carattere permanente. Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto dell' estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, mentre sotto forma di rendita quando la menomazione sia superiore al 16%.
Passando ad esaminare il merito del ricorso, si osserva che dalla espletata consulenza tecnica, svolta con accuratezza ed immune da lacune logico- giuridiche, risulta che il ricorrente è affetto da esiti di trauma cranico subito in Città della Pieve in occasione di lavoro il 23 novembre 2013 che determinano una invalidità permanente nella misura dell' 8% invece del 7% riconosciuto dall' Il nominato CTU ha in particolare escluso la CP_1 sussistenza di acufeni da ricollegare all'infortunio in assenza di documentazione sanitaria in atti e di esami strumentali depositati a detto
2 fine. In tal senso si è infatti espresso il nominato CTU in replica alle osservazioni del perito di parte, formulate sulla bozza di relazione medicale trasmessa alle parti.
Di conseguenza, in applicazione del disposto dell'art. 13, comma 2° lett. a) del d.lgs. n. 38/2000 e delle tabelle pubblicate con D.M. 12.7.2000, deve essere riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico pari all'8 % a causa dell' infortunio sul lavoro subito, oltre ad interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della differenza di 1% di danno biologico riconosciuto al ricorrente rispetto alla valutazione espressa dall' in fase CP_1
amministrativa.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza, liquidate con separato decreto,
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 22 aprile 2025 , così provvede:
1 - condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente CP_1
dell'indennizzo in capitale per danno biologico a causa dell' infortunio sul lavoro del 23 novembre 2023 subìto nella misura del 8% oltre ad interessi legali oltre ad interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
2 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza medico legale, liquidate come da separato decreto.
Roma, 20 novembre 2025
3 Il Giudice
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 14633 dell'anno 2025
, vertente
TRA con l'Avv.to LEONE RICCARDO per procura in atti Parte_1
Ricorrente
E
, in p. del lr.p.t. con l'Avv.to PELLEGRINO SALVATORE per procura generale CP_1
alle liti in atti
OGGETTO: accertamento postumi infortuni e condanna al pagamento di rendita in conto capitale per inabilità permanente
Motivi in fatto e diritto
Con ricorso depositato il 22 aprile 2025 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato, sulla premessa di essere rimasto vittima di infortunio sul lavoro il 23 novembre 2023 e di aver riportato trauma cranico, chiedeva al Tribunale di accertare la menomazione all'integrità pisco-fisica subita nella misura pari all' 12% o in altra percentuale ritenuta di giustizia e di condannare l' convenuto al pagamento CP_2 dell'indennizzo in conto capitale per danno biologico subito, essendo non adeguata alle circostanze del caso concreto l'entità dei postumi permanenti
1 riconosciuti dall' pari al 7%. Depositava documentazione medica, CP_1
perizia di parte ( doc. 4 ) e ricorso amministrativo.
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto merita di essere accolta nei limiti che seguono.
Si premette che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' che viene erogata nel caso in cui la menomazione o CP_1
l'affezione morbosa abbia carattere permanente. Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto dell' estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, mentre sotto forma di rendita quando la menomazione sia superiore al 16%.
Passando ad esaminare il merito del ricorso, si osserva che dalla espletata consulenza tecnica, svolta con accuratezza ed immune da lacune logico- giuridiche, risulta che il ricorrente è affetto da esiti di trauma cranico subito in Città della Pieve in occasione di lavoro il 23 novembre 2013 che determinano una invalidità permanente nella misura dell' 8% invece del 7% riconosciuto dall' Il nominato CTU ha in particolare escluso la CP_1 sussistenza di acufeni da ricollegare all'infortunio in assenza di documentazione sanitaria in atti e di esami strumentali depositati a detto
2 fine. In tal senso si è infatti espresso il nominato CTU in replica alle osservazioni del perito di parte, formulate sulla bozza di relazione medicale trasmessa alle parti.
Di conseguenza, in applicazione del disposto dell'art. 13, comma 2° lett. a) del d.lgs. n. 38/2000 e delle tabelle pubblicate con D.M. 12.7.2000, deve essere riconosciuto il diritto dell'odierno ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico pari all'8 % a causa dell' infortunio sul lavoro subito, oltre ad interessi legali dal 121° giorno successivo a quello della domanda amministrativa.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti, in ragione della differenza di 1% di danno biologico riconosciuto al ricorrente rispetto alla valutazione espressa dall' in fase CP_1
amministrativa.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese di CP_1 consulenza, liquidate con separato decreto,
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe con ricorso depositato il 22 aprile 2025 , così provvede:
1 - condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente CP_1
dell'indennizzo in capitale per danno biologico a causa dell' infortunio sul lavoro del 23 novembre 2023 subìto nella misura del 8% oltre ad interessi legali oltre ad interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa;
2 - dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese della CP_1 consulenza medico legale, liquidate come da separato decreto.
Roma, 20 novembre 2025
3 Il Giudice
4