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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 04/08/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 1437
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1437/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.12.1989 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro
Cusumano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabianamichela Di Stefano ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del 07.05.2025, sostituta dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 21.12.2022, regolarmente notificato, la sig.ra adiva Parte_1 codesto Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Caltagirone il 24.08.2013, con il sig. dalla cui unione Controparte_1 sono nati due figli: (02.10.2012) e (14.08.2017), rispettivamente di 12 e 7 anni. Per_1 Pt_1
La ricorrente esponeva che, a far data dalla pronuncia di separazione consensuale, omologata con decreto del 09.07.2021, non era più ripresa alcuna convivenza tra i coniugi e pertanto domandava che venisse dichiarata la cessazione del matrimonio.
In sede di omologa, era stato previsto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo gli accordi specificati in sede di ricorso per la separazione consensuale. Le parti, altresì, si era accordate per la rinuncia, da parte del sig. , della sua quota relativa al sussidio reddito di cittadinanza a CP_1 favore della moglie con obbligo dello stesso di corrispondere una integrazione sino alla concorrenza della relativa somma, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli della coppia. Nel caso in cui fosse venuto meno il diritto a tale sussidio, il sig. CP_1 si era obbligato a corrispondere alla sig.ra la somma di euro 400,00 mensili quale Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% del canone dell'alloggio popolare assegnato alla moglie.
In tale sede, la ricorrente esponeva che, nell'ultimo periodo, le divergenze tra i coniugi erano sorte in ordine al mantenimento dei figli, posto che la sig.ra dal mese di settembre 2022 era Parte_1 rimasta priva di reddito e il sig. adempiva solo parzialmente all'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli. Al contempo, il resistente aveva manifestato, anche in presenza della figlia, un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti della moglie, fatti oggetto di denuncia.
Pertanto, in uno alla domanda di divorzio, la ricorrente domandava che venisse posto a carico del resistente il versamento della somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento suo e dei figli minori della coppia (di cui euro 400,00 per i figli minori ed euro 100,00 per la moglie), stante lo stato di disoccupazione della sig.ra per il resto domandava la conferma delle condizioni di Parte_1 cui alla separazione consensuale.
2 Si costituiva in giudizio il sig. il quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio , CP_1 contestava il lamentato inadempimento rispetto agli obblighi di mantenimento per i due figli, di cui anzi chiedeva di poter corrispondere la somma di euro 200,00 mensili per il solo mantenimento dei figli minori – senza nulla corrispondere in favore della moglie quale soggetto capace di svolgere attività lavorativa - oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, tenuto conto delle sue condizioni reddituale ed economiche. Altresì, si rendeva disponibile a provvedere al 50% delle spese per i lavori di rifacimento dell'alloggio popolare al fine di renderlo più confacente alle esigenze di vita dei figli minori. Infine, domandava l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come da regolamentazione indicati in atti.
All'udienza presidenziale del 03.03.2023, la sig.ra dichiarava di percepire il reddito Parte_1 di cittadinanza pari ad euro 700,00 mensili e di abitare presso un alloggio popolare, invece, il sig.
insisteva nelle proprie richieste. Il Presidente del Tribunale, nell'assumere i CP_1 provvedimenti temporanei, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare la somma di euro
200,00 mensili o quella necessaria al raggiungimento della somma di euro 900,00, tenuto conto dell'importo del reddito di cittadinanza e rimetteva la causa dinanzi al Giudice istruttore per il proseguo.
In sede di memoria integrativa, la sig.ra a modifica della domanda, chiedeva la revoca Parte_1
e/o modifica dell'ordinanza presidenziale del 03.03.2023, ordinando al sig. la CP_1 corresponsione, in favore della ricorrente, della somma mensile di euro 500,00 di cui euro 400,00 quale contributo per il mantenimento dei figli minori ed euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente – quale casalinga disoccupata e priva di reddito – oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, con conferma delle statuizioni in ordine al regime di affidamento e collocamento dei figli minori della coppia. La ricorrente domandava, infine, la condanna del sig. al pagamento della somma di euro 900,00 quale contributo per le spese CP_1 di ristrutturazione dell'alloggio popolare, corrispondente alla quota di propria spettanza.
All'udienza del 20.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva rigettata la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale in merito alla quantificazione dell'importo fissato a carico del resistente per il mantenimento dei figli e venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Evasi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., previo rigetto delle richieste istruttorie formulate dalle parti, in quanto inammissibili e superflue, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 3 All'udienza del 05.03.2025, previa formulazione di una proposta di accordo per le parti, il sig.
dichiarava di non essere nelle condizioni di poter accettare la proposta, a fronte della sua CP_1 precaria condizione economica e, pertanto, alla successiva udienza del 07.05.2025, sostituita da deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
SULLO STATUS
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostruire la convivenza familiare tra i coniugi, lo scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa emesso da Tribunale di Caltagirone in data
09.07.2021.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n. 2 lett b) della L. n. 898/70 come modificato dalla
L. 74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n. 55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SULLE DETERMINAZIONI RELATIVE AI FIGLI MINORI E Per_1 Pt_1
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento dei figli e – rispettivamente Per_1 Pt_1 di 12 e 7 anni – ritiene il Collegio di non doversi discostare, nel caso di specie, da quanto già disposto in via provvisoria del Presidente del Tribunale circa l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori della coppia – regime sempre privilegiato dall'ordinamento - non essendo emerse circostanze significative che depongano nel senso di una inidoneità genitoriale tale da giustificare
4 una deroga a tale privilegiato assetto, e ciò anche in omaggio al generale principio della c.d. bi- genitorialità.
I figli devono inoltre rimanere collocati presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto e deve trovare conferma anche l'attuale assetto di visite del padre, così come concordato dalle stesse parti in sede di separazione – condizioni poi confermate in sede di provvedimenti temporanei – tanto più che sul punto non è emerso neppure un reale contrasto tra le parti.
Per quanto invece attiene alla quantificazione del mantenimento della prole – da fissarsi in capo al padre – ritiene il Collegio di poter porre a carico del sig. , quale genitore non collocatario, CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura complessiva di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, debitamente documentate.
Tale importo, in sé obiettivamente contenuto, appare però proporzionato alla capacità economica del padre, il quale nonostante si trovi in una situazione economica precaria e continui a svolgere saltuariamente la attività di artigiano (ceramista) non può considerarsi esente dal proprio dovere di attivarsi anche nella ricerca di altra occupazione lavorativa che gli possa garantire un remunerazione più redditizia e in ogni caso dal dovere di assicurare ai propri figli un contributo effettivo al loro mantenimento, dovendosi rilevare che l'importo di euro 125,00 mensili per ciascun figlio, come detto,
è già in questi termini contenuto nei minimi proprio in considerazione della effettiva capacità del genitore obbligato.
In ogni caso, anche al fine di garantire alla ricorrente un ulteriore integrazione delle risorse economiche familiari, appare equo disporre che l'intero importo dell'Assegno Unico erogato dall' per i due figli minori venga percepito in via esclusiva dalla madre. CP_2
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE
In merito alla domanda avanzata dalla ricorrente tesa ad ottenere la corresponsione dell'assegno divorzile – e non già quella di “assegno di mantenimento”, come erroneamente richiesto dalla sig.ra avente finalità ben diverse – si osserva quanto segue. Parte_1
La domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra è infondata tanto sul piano Parte_1 fattuale quanto su quello giuridico e, pertanto, deve essere rigettata.
Come è noto, la Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 dell'11.07.2018 è intervenuta sul tema, offrendo una rilettura fedele del dato normativo in punto di assegno divorzile.
5 Nello specifico, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno, le Sezioni Unite hanno, dunque, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questioni nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque,
l'assegno divorzile ha riacquistato le plurime funzioni sue proprie, ovvero della assistenza (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della natura del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, tenuto conto dell'età) e, infine, quella risarcitoria
(qualora sia da individuare nel coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
In tutti i casi concreti, dunque, si impone la necessità di una valutazione equiordinata degli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente) così assegnando all'emolumento una funzione riequilibrante dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare condotto in costanza di matrimonio, in omaggio alla permanenza di un minimum di solidarietà post coniugale che nulla comunque toglie alla indiscutibile non ultrattività del vincolo stesso.
Affermano, ancora, le Sezioni Unite che il rilievo dato alle scelte familiari ha “l'esclusiva funzione di accertare se le condizioni di squilibrio economico patrimoniale siano da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”. Deve cioè essere in ogni caso accertato, con l'assolvimento di un onere probatorio
“rigoroso” in capo al coniuge richiedente che la disparità reddituale abbia proprio quella specifica radice causale, ossia che “derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia
6 e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.
Ne consegue, pertanto, che in mancanza di tale legame causale, la eventuale disparità economica tra i due coniugi non legittima – per ciò sola – l'ottenimento dell'assegno divorzile a beneficio del coniuge “debole”.
In applicazione dei criteri interpretativi appena illustrati, questo Collegio ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della ricorrente, la quale a ben vedere non ha assolto al proprio onere probatorio circa le condizioni che ne avrebbero legittimato la corresponsione.
L'accoglimento della domanda di attribuzione di un assegno divorzile presuppone da parte della ricorrente la prova della propria impossidenza o della mancanza dei mezzi economici e altresì la prova dell'ammontare dei redditi e delle sostanze dell'obbligato, oltreché del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nulla è stato provato da parte della sig.ra la quale si è limitata ad avanzare una Parte_1 semplice richiesta non supportata da alcuna allegazione fattuale e neanche è stata fornita alcuna prova da parte della ricorrente circa la possibilità di ravvisare le singole componenti che, come visto, potrebbero legittimare la corresponsione di un assegno divorzile a suo favore.
A riguardo , è doveroso tener conto del fatto che la sig.ra attualmente di anni 35, deve Parte_1 ancora considerarsi ampiamente dotata di capacità lavorativa, gravando quindi sulla stessa l'onere di attivarsi sempre nell'inserimento nel mondo del lavoro;
altresì la ricorrente non ha fatto menzione alcuna circa una eventuale impossibilità della stessa di trovare un lavoro stabile e ben remunerato, anzi – in sede di memorie finali – ha affermato di percepire l'assegno di inclusione di euro 500,00 e di svolgere alcuni lavori saltuari presso persone anziane.
In merito alle ulteriori richieste formulate dalle parti – alcune non più reiterate in sede di memorie conclusionali e come tali da ritenersi implicitamente rinunciate – esulano codesto Collegio dall'emettere una pronuncia in merito, non rientrando le questioni nella competenza funzionale del giudice della separazione, dovendosi semmai essere esaminate dinanzi all'autorità competente.
Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di divorzio, ritiene il
Collegio che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 Controparte_1
2. DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori della coppia, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come concordato in sede di separazione personale;
3. PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, l'importo di euro 250,00 a titolo di mantenimento dei figli minori e da Per_1 Pt_1 versare direttamente alla sig.ra oltre il 50% delle spese straordinarie, sostenute Parte_1 nell'interesse dei figli, debitamente documentate;
4. DISPONE che l'intero importo dell'Assegno Unico erogato dall' per i due figli minori CP_2 venga percepito in via esclusiva dalla madre, sig.ra ; Parte_1
5. RIGETTA la domanda di assegno divorzile nei suoi confronti avanzata dalla ricorrente;
6. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 1.8.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
IL Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1437/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(c.f. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.12.1989 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro
Cusumano ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti.
RICORRENTE contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabianamichela Di Stefano ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio giudiziale
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI:
All'udienza del 07.05.2025, sostituta dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 21.12.2022, regolarmente notificato, la sig.ra adiva Parte_1 codesto Tribunale al fine di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Caltagirone il 24.08.2013, con il sig. dalla cui unione Controparte_1 sono nati due figli: (02.10.2012) e (14.08.2017), rispettivamente di 12 e 7 anni. Per_1 Pt_1
La ricorrente esponeva che, a far data dalla pronuncia di separazione consensuale, omologata con decreto del 09.07.2021, non era più ripresa alcuna convivenza tra i coniugi e pertanto domandava che venisse dichiarata la cessazione del matrimonio.
In sede di omologa, era stato previsto l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre secondo gli accordi specificati in sede di ricorso per la separazione consensuale. Le parti, altresì, si era accordate per la rinuncia, da parte del sig. , della sua quota relativa al sussidio reddito di cittadinanza a CP_1 favore della moglie con obbligo dello stesso di corrispondere una integrazione sino alla concorrenza della relativa somma, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli della coppia. Nel caso in cui fosse venuto meno il diritto a tale sussidio, il sig. CP_1 si era obbligato a corrispondere alla sig.ra la somma di euro 400,00 mensili quale Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie e al 50% del canone dell'alloggio popolare assegnato alla moglie.
In tale sede, la ricorrente esponeva che, nell'ultimo periodo, le divergenze tra i coniugi erano sorte in ordine al mantenimento dei figli, posto che la sig.ra dal mese di settembre 2022 era Parte_1 rimasta priva di reddito e il sig. adempiva solo parzialmente all'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento dei figli. Al contempo, il resistente aveva manifestato, anche in presenza della figlia, un atteggiamento minaccioso e offensivo nei confronti della moglie, fatti oggetto di denuncia.
Pertanto, in uno alla domanda di divorzio, la ricorrente domandava che venisse posto a carico del resistente il versamento della somma mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento suo e dei figli minori della coppia (di cui euro 400,00 per i figli minori ed euro 100,00 per la moglie), stante lo stato di disoccupazione della sig.ra per il resto domandava la conferma delle condizioni di Parte_1 cui alla separazione consensuale.
2 Si costituiva in giudizio il sig. il quale, pur non opponendosi alla domanda di divorzio , CP_1 contestava il lamentato inadempimento rispetto agli obblighi di mantenimento per i due figli, di cui anzi chiedeva di poter corrispondere la somma di euro 200,00 mensili per il solo mantenimento dei figli minori – senza nulla corrispondere in favore della moglie quale soggetto capace di svolgere attività lavorativa - oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, tenuto conto delle sue condizioni reddituale ed economiche. Altresì, si rendeva disponibile a provvedere al 50% delle spese per i lavori di rifacimento dell'alloggio popolare al fine di renderlo più confacente alle esigenze di vita dei figli minori. Infine, domandava l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come da regolamentazione indicati in atti.
All'udienza presidenziale del 03.03.2023, la sig.ra dichiarava di percepire il reddito Parte_1 di cittadinanza pari ad euro 700,00 mensili e di abitare presso un alloggio popolare, invece, il sig.
insisteva nelle proprie richieste. Il Presidente del Tribunale, nell'assumere i CP_1 provvedimenti temporanei, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare la somma di euro
200,00 mensili o quella necessaria al raggiungimento della somma di euro 900,00, tenuto conto dell'importo del reddito di cittadinanza e rimetteva la causa dinanzi al Giudice istruttore per il proseguo.
In sede di memoria integrativa, la sig.ra a modifica della domanda, chiedeva la revoca Parte_1
e/o modifica dell'ordinanza presidenziale del 03.03.2023, ordinando al sig. la CP_1 corresponsione, in favore della ricorrente, della somma mensile di euro 500,00 di cui euro 400,00 quale contributo per il mantenimento dei figli minori ed euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento della ricorrente – quale casalinga disoccupata e priva di reddito – oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore dei figli, con conferma delle statuizioni in ordine al regime di affidamento e collocamento dei figli minori della coppia. La ricorrente domandava, infine, la condanna del sig. al pagamento della somma di euro 900,00 quale contributo per le spese CP_1 di ristrutturazione dell'alloggio popolare, corrispondente alla quota di propria spettanza.
All'udienza del 20.11.2023, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva rigettata la richiesta di modifica dell'ordinanza presidenziale in merito alla quantificazione dell'importo fissato a carico del resistente per il mantenimento dei figli e venivano concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c.
Evasi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c., previo rigetto delle richieste istruttorie formulate dalle parti, in quanto inammissibili e superflue, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. 3 All'udienza del 05.03.2025, previa formulazione di una proposta di accordo per le parti, il sig.
dichiarava di non essere nelle condizioni di poter accettare la proposta, a fronte della sua CP_1 precaria condizione economica e, pertanto, alla successiva udienza del 07.05.2025, sostituita da deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§
SULLO STATUS
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostruire la convivenza familiare tra i coniugi, lo scioglimento del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dal decreto di omologa emesso da Tribunale di Caltagirone in data
09.07.2021.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n. 2 lett b) della L. n. 898/70 come modificato dalla
L. 74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 ne è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n. 55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SULLE DETERMINAZIONI RELATIVE AI FIGLI MINORI E Per_1 Pt_1
Per quanto attiene al regime di affidamento e collocamento dei figli e – rispettivamente Per_1 Pt_1 di 12 e 7 anni – ritiene il Collegio di non doversi discostare, nel caso di specie, da quanto già disposto in via provvisoria del Presidente del Tribunale circa l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori della coppia – regime sempre privilegiato dall'ordinamento - non essendo emerse circostanze significative che depongano nel senso di una inidoneità genitoriale tale da giustificare
4 una deroga a tale privilegiato assetto, e ciò anche in omaggio al generale principio della c.d. bi- genitorialità.
I figli devono inoltre rimanere collocati presso la madre, con la quale hanno sempre convissuto e deve trovare conferma anche l'attuale assetto di visite del padre, così come concordato dalle stesse parti in sede di separazione – condizioni poi confermate in sede di provvedimenti temporanei – tanto più che sul punto non è emerso neppure un reale contrasto tra le parti.
Per quanto invece attiene alla quantificazione del mantenimento della prole – da fissarsi in capo al padre – ritiene il Collegio di poter porre a carico del sig. , quale genitore non collocatario, CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori nella misura complessiva di euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, debitamente documentate.
Tale importo, in sé obiettivamente contenuto, appare però proporzionato alla capacità economica del padre, il quale nonostante si trovi in una situazione economica precaria e continui a svolgere saltuariamente la attività di artigiano (ceramista) non può considerarsi esente dal proprio dovere di attivarsi anche nella ricerca di altra occupazione lavorativa che gli possa garantire un remunerazione più redditizia e in ogni caso dal dovere di assicurare ai propri figli un contributo effettivo al loro mantenimento, dovendosi rilevare che l'importo di euro 125,00 mensili per ciascun figlio, come detto,
è già in questi termini contenuto nei minimi proprio in considerazione della effettiva capacità del genitore obbligato.
In ogni caso, anche al fine di garantire alla ricorrente un ulteriore integrazione delle risorse economiche familiari, appare equo disporre che l'intero importo dell'Assegno Unico erogato dall' per i due figli minori venga percepito in via esclusiva dalla madre. CP_2
SULLA DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE
In merito alla domanda avanzata dalla ricorrente tesa ad ottenere la corresponsione dell'assegno divorzile – e non già quella di “assegno di mantenimento”, come erroneamente richiesto dalla sig.ra avente finalità ben diverse – si osserva quanto segue. Parte_1
La domanda di assegno divorzile formulata dalla sig.ra è infondata tanto sul piano Parte_1 fattuale quanto su quello giuridico e, pertanto, deve essere rigettata.
Come è noto, la Cassazione a Sezioni Unite n. 18287 dell'11.07.2018 è intervenuta sul tema, offrendo una rilettura fedele del dato normativo in punto di assegno divorzile.
5 Nello specifico, superando la rigida distinzione tra criteri attributivi e criteri determinativi dell'assegno, le Sezioni Unite hanno, dunque, rimarcato la necessità di una valutazione equiordinata di tutti gli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente), individuando la ratio della attribuzione dell'emolumento in questioni nella solidarietà post coniugale che, in presenza di una disparità economico-patrimoniale causalmente riconducibile a scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, diviene fattore ri-equilibratore dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare, ferma restando l'indiscussa non ultrattività del vincolo matrimoniale.
Nella ricostruzione ermeneutica dell'istituto delineata dalle Sezioni Unite del 2018, dunque,
l'assegno divorzile ha riacquistato le plurime funzioni sue proprie, ovvero della assistenza (in caso di assenza di reddito e di mezzi in capo al coniuge richiedente), quella compensativa (correlata al contributo dato dal richiedente alla formazione del “capitale invisibile” della famiglia, costituito dalle capacità professionali e di reddito che uno dei coniugi abbia conseguito in costanza di matrimonio anche grazie all'apporto fornito ed ai sacrifici sopportati dall'altro, tenuto conto della natura del matrimonio), quella perequativa (quale ristoro dei sacrifici e delle rinunce condivise cui il coniuge richiedente è andato irreversibilmente incontro, tenuto conto dell'età) e, infine, quella risarcitoria
(qualora sia da individuare nel coniuge “forte”, ovvero quello in posizione economica migliore, la parte cui è da ascrivere la responsabilità della definitiva crisi coniugale).
In tutti i casi concreti, dunque, si impone la necessità di una valutazione equiordinata degli indicatori dell'art. 5 L. div. (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla vita familiare, reddito delle parti, durata del matrimonio, età del richiedente) così assegnando all'emolumento una funzione riequilibrante dell'apporto dato dal coniuge richiedente al menage familiare condotto in costanza di matrimonio, in omaggio alla permanenza di un minimum di solidarietà post coniugale che nulla comunque toglie alla indiscutibile non ultrattività del vincolo stesso.
Affermano, ancora, le Sezioni Unite che il rilievo dato alle scelte familiari ha “l'esclusiva funzione di accertare se le condizioni di squilibrio economico patrimoniale siano da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente”. Deve cioè essere in ogni caso accertato, con l'assolvimento di un onere probatorio
“rigoroso” in capo al coniuge richiedente che la disparità reddituale abbia proprio quella specifica radice causale, ossia che “derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia
6 e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge”.
Ne consegue, pertanto, che in mancanza di tale legame causale, la eventuale disparità economica tra i due coniugi non legittima – per ciò sola – l'ottenimento dell'assegno divorzile a beneficio del coniuge “debole”.
In applicazione dei criteri interpretativi appena illustrati, questo Collegio ritiene che nel caso di specie non sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della ricorrente, la quale a ben vedere non ha assolto al proprio onere probatorio circa le condizioni che ne avrebbero legittimato la corresponsione.
L'accoglimento della domanda di attribuzione di un assegno divorzile presuppone da parte della ricorrente la prova della propria impossidenza o della mancanza dei mezzi economici e altresì la prova dell'ammontare dei redditi e delle sostanze dell'obbligato, oltreché del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Nulla è stato provato da parte della sig.ra la quale si è limitata ad avanzare una Parte_1 semplice richiesta non supportata da alcuna allegazione fattuale e neanche è stata fornita alcuna prova da parte della ricorrente circa la possibilità di ravvisare le singole componenti che, come visto, potrebbero legittimare la corresponsione di un assegno divorzile a suo favore.
A riguardo , è doveroso tener conto del fatto che la sig.ra attualmente di anni 35, deve Parte_1 ancora considerarsi ampiamente dotata di capacità lavorativa, gravando quindi sulla stessa l'onere di attivarsi sempre nell'inserimento nel mondo del lavoro;
altresì la ricorrente non ha fatto menzione alcuna circa una eventuale impossibilità della stessa di trovare un lavoro stabile e ben remunerato, anzi – in sede di memorie finali – ha affermato di percepire l'assegno di inclusione di euro 500,00 e di svolgere alcuni lavori saltuari presso persone anziane.
In merito alle ulteriori richieste formulate dalle parti – alcune non più reiterate in sede di memorie conclusionali e come tali da ritenersi implicitamente rinunciate – esulano codesto Collegio dall'emettere una pronuncia in merito, non rientrando le questioni nella competenza funzionale del giudice della separazione, dovendosi semmai essere esaminate dinanzi all'autorità competente.
Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio, dell'accoglimento della domanda di divorzio, ritiene il
Collegio che sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra e Parte_1 Controparte_1
2. DISPONE l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori dei figli minori della coppia, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre come concordato in sede di separazione personale;
3. PONE a carico del sig. l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 mese, l'importo di euro 250,00 a titolo di mantenimento dei figli minori e da Per_1 Pt_1 versare direttamente alla sig.ra oltre il 50% delle spese straordinarie, sostenute Parte_1 nell'interesse dei figli, debitamente documentate;
4. DISPONE che l'intero importo dell'Assegno Unico erogato dall' per i due figli minori CP_2 venga percepito in via esclusiva dalla madre, sig.ra ; Parte_1
5. RIGETTA la domanda di assegno divorzile nei suoi confronti avanzata dalla ricorrente;
6. COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del 1.8.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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