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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/10/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice del Lavoro RI AT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 1028/2024 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to OLDRINI ALESSIO Parte_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale
ricorrente OGGETTO: opposizione ad ATP - indennità di accompagnamento All'udienza del 14/10/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 19.12.2024, , già invalido nella Parte_1 misura del 100% e in precedenza titolare di indennità di accompagnamento, ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'esito dell'accertamento CP_1 tecnico preventivo promosso ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c., finalizzato ad accertare la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento, dalla data della visita di revisione (17.03.2023) o dalla diversa data risultante in giudizio. Ha chiesto al Giudice:
1. accertare e dichiarare che il ricorrente dalla data della domanda (o da quella diversamente accertata) necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
2. con vittoria di spese, (oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge) per entrambe le fasi di giudizio, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori anticipatari. Parte attrice ha contestato le conclusioni espresse dal CTU della fase sommaria, non ritenendole condivisibili avuto riguardo alla documentazione relativa alle visite specialistiche effettuate, pur esaminata dal CTU del procedimento di ATP, con particolare riferimento alla deambulazione, equilibrio e rischio di caduta del ricorrente. Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, In via principale rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, riconoscere la prestazione per il minor periodo che risulterà all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Rinnovata nel presente giudizio la CTU sulla persona della ricorrente, all'udienza del 14.10.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
3.In ordine alla sussistenza del requisito sanitario, il Giudice ritiene di condividere le argomentazioni e le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nominato dott.ssa in quanto esaustivamente argomentate, metodologicamente Persona_1 corrette ed immuni da vizi logici, avendo inoltre il Consulente dell'Ufficio puntualmente replicato alle osservazioni formulate dal procuratore del ricorrente. Nello specifico, la CTU ha esaminato e descritto in maniera approfondita la condizione patologica del ricorrente, concludendo come segue: “(…) l'attuale esame clinico, associato all'esame documentale, permette di rilevare il carattere permanente dello stato invalidante di cui il SERRA è portatore. Tale stato è la conseguenza di un complesso pluripatologico rappresentato, in sostanza, dagli esiti di un evento emorragico cerebrale, di vecchia data, condizionante emisindrome sinistra e da esiti di cardiopatia ischemica in soggetto iperteso e diabetico, affetto da discopatia lombare associata a lombalgie. La visita peritale ha permesso di evidenziare una compromissione della autonomia relativa sia alla capacità di deambulazione e di compiere i passaggi posturali, sia alla possibilità di compiere alcuni atti della vita quotidiana. Tale condizione consente di affermare che il si trova allo stato nelle Pt_1 condizioni sanitarie previste per il riconoscimento della Indennità di Accompagnamento. E ciò anche in considerazione dell'esito degli accertamenti clinici di recente eseguiti, in base ai quali è stata prescritta l'erogazione di ulteriori presidi oltre a quelli già in uso. Relativamente alla decorrenza di tale condizione appare opportuno sottolineare che il primo accertamento di Invalidità Civile del 31.5.2022 diede luogo al riconoscimento dell'Accompagnamento poiché il pochi giorni Pt_1 prima era stato dimesso dal Reparto di Cardiologia d'Urgenza, dove era stato ricoverato per edema polmonare acuto con sindrome da allettamento. Venne quindi programmata una revisione, effettuata il 17.3.2023, in seguito alla quale fu confermato solo lo stato di Invalidità Civile al 100%. Il giudizio espresso dalla Commissione Medica, in tale occasione, ed il successivo accertamento da parte della CTU, che visitò il il 29.5.2024, erano basati sulla valutazione obiettiva alla luce della Pt_1 documentazione clinica e specialistica prodotta, con particolare riferimento alle scale di autonomia funzionale. I risultati delle scale non dimostravano in modo univoco la compromissione dell'autonomia richiesta dalla Normativa di riferimento. D'altro canto, anche l'esame obiettivo segnalato dalla CTU, non era tale da evidenziare una
Pag. 2 di 4 compromissione generale tale da riconoscere l'indennità di Accompagnamento. Inoltre, all'udienza dell' 8.4.2025, il CTU, chiamato a chiarimenti, confermò che il , Pt_1 seppur con difficoltà, era stato in grado sia di accedere allo studio mediante scale sia di eseguire i passaggi posturali. Successivamente, tra il deposito della Consulenza (19.9.2024) e l'accertamento peritale attuale (30.6.2025), non sono stati prodotti o esibiti documenti medici che dimostrino quella compromissione della autonomia personale e/o della deambulazione che è alla base del diritto alla indennità richiesta, se si eccettua una visita fisiatrica eseguita di recente, e cioè il 26.6.2025. In tale visita vengono descritte le medesime condizioni rilevate dalla sottoscritta alla visita peritale del 30.6.2025. In conclusione, rispondendo in maniera sintetica al quesito posto dal Giudice, si può affermare che il ricorrente, invalido al 100%, si trova nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, con decorrenza 26.6.2025”. Le conclusioni ora riportate sono state prese in esame dai CTP, e all'esito il CTP dell' non ha ritenuto di formulare osservazioni, il CTP del ricorrente dott. CP_1 Per_2 si è dichiarato concorde, mentre il procuratore del ricorrente ha contestato la decorrenza indicata dal CTU, richiamando precedenti giurisprudenziali. Al riguardo, il CTU ha puntualmente replicato come segue, confermando le proprie conclusioni: “Le osservazioni ricevute non sono condivise dalla sottoscritta, che ritiene di aver già fornito un'adeguata motivazione rispetto alle conclusioni della Consulenza, circa la decorrenza delle condizioni sanitarie richieste dalla Normativa di riferimento per il riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento. Il , Invalido Civile Pt_1 con necessità di Accompagnamento dal 31.5.2022 perché affetto da sindrome da allettamento, alla visita di revisione del 17.3.2023 non mostrò la compromissione dell'autonomia personale tale da giustificare il beneficio richiesto. Tale condizione fu rilevata anche alla visita del 29.5.2024 condotta in corso di ATP. Solo alla visita fisiatrica del 26.6.2025 – in conformità con quanto rilevato dalla sottoscritta alla visita peritale – è stato segnalato un peggioramento delle condizioni generali del , Pt_1 riferito anche alle conseguenze di un recente ed importante calo ponderale, con astenia, che ulteriormente compromette l'autonomia nella deambulazione e nei passaggi posturali, tale da richiedere - come suggerito dallo specialista fisiatra - la presenza di una persona che possa assisterlo nelle attività quotidiane. In conclusione, rispondendo in maniera sintetica al quesito posto dal Giudice, si può affermare che il ricorrente, invalido al 100%, si trova nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento della Indennità di Accompagnamento, con decorrenza 26.6.2025”.
4.Ritiene il Giudice di condividere integralmente le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, ciò anche con specifico riferimento alla decorrenza, avendo la dott.ssa esaurientemente motivato la valutazione tecnica espressa, dando Persona_1 conto del progressivo aggravamento del complesso delle patologie dalle quali è affetto il ricorrente, con comparsa (non di una mera difficoltà, bensì) della compromissione della
Pag. 3 di 4 capacità di autonoma deambulazione dell'attore solo all'esito dell'ultimo peggioramento delle condizioni di salute (come riscontrato in occasione di visita fisiatrica del 26.06.2025); al contrario, la dott.ssa ha invece dichiarato di Persona_1 condividere le valutazioni espresse dal CTU del procedimento di ATP, avuto riguardo alla precedente condizione di salute dell'attore e all'obiettività clinica all'epoca riscontrata dal Consulente.
5.In conclusione, sulla scorta di quanto sinora complessivamente ritenuto e osservato, il ricorso risulta parzialmente fondato e il Giudice pertanto accerta e dichiara che il ricorrente, già invalido al 100%, necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con decorrenza dal 26.6.2025.
6.In ordine alle spese processuali, in considerazione dell'accoglimento del ricorso solo in misura parziale, con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario solo a far tempo dal 26.06.2025, decorrenza successiva al procedimento di ATP e al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (19.12.2024), si ritiene di disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del procedimento di ATP e la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di opposizione nella misura di 1/2. Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, alla non complessità delle questioni trattate e delle difese in concreto svolte. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.accerta e dichiara che il ricorrente necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con decorrenza dal 26.6.2025;
2.compensa integralmente le spese di lite del procedimento di ATP, compensa nella misura di 1/2 le spese del presente giudizio e condanna l' a rifondere il ricorrente CP_1 delle restanti spese di lite, liquidate già in misura, in complessivi €2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3.pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Varese, 14.10.2025 Il Giudice
RI AT
Pag. 4 di 4
Il Giudice del Lavoro RI AT ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia N.R.G. 1028/2024 promossa da
, elettivamente domiciliato presso l'Avv.to OLDRINI ALESSIO Parte_1 che lo rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato come CP_1 in atti, rappresentato e difeso dall'Avv.to GUERRA GRAZIA come da procura generale
ricorrente OGGETTO: opposizione ad ATP - indennità di accompagnamento All'udienza del 14/10/2025 le parti concludevano come in atti IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con ricorso depositato in data 19.12.2024, , già invalido nella Parte_1 misura del 100% e in precedenza titolare di indennità di accompagnamento, ha convenuto in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'esito dell'accertamento CP_1 tecnico preventivo promosso ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c., finalizzato ad accertare la sussistenza del requisito sanitario di cui all'indennità di accompagnamento, dalla data della visita di revisione (17.03.2023) o dalla diversa data risultante in giudizio. Ha chiesto al Giudice:
1. accertare e dichiarare che il ricorrente dalla data della domanda (o da quella diversamente accertata) necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o non è in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
2. con vittoria di spese, (oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge) per entrambe le fasi di giudizio, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori anticipatari. Parte attrice ha contestato le conclusioni espresse dal CTU della fase sommaria, non ritenendole condivisibili avuto riguardo alla documentazione relativa alle visite specialistiche effettuate, pur esaminata dal CTU del procedimento di ATP, con particolare riferimento alla deambulazione, equilibrio e rischio di caduta del ricorrente. Si è costituito l' , contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo al Giudice: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, In via principale rigettare il ricorso, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via subordinata, riconoscere la prestazione per il minor periodo che risulterà all'esito del presente giudizio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Rinnovata nel presente giudizio la CTU sulla persona della ricorrente, all'udienza del 14.10.2025 le parti hanno discusso la causa e all'esito il Giudice ha pronunciato sentenza dandone integrale lettura.
2.Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito esposti.
3.In ordine alla sussistenza del requisito sanitario, il Giudice ritiene di condividere le argomentazioni e le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU nominato dott.ssa in quanto esaustivamente argomentate, metodologicamente Persona_1 corrette ed immuni da vizi logici, avendo inoltre il Consulente dell'Ufficio puntualmente replicato alle osservazioni formulate dal procuratore del ricorrente. Nello specifico, la CTU ha esaminato e descritto in maniera approfondita la condizione patologica del ricorrente, concludendo come segue: “(…) l'attuale esame clinico, associato all'esame documentale, permette di rilevare il carattere permanente dello stato invalidante di cui il SERRA è portatore. Tale stato è la conseguenza di un complesso pluripatologico rappresentato, in sostanza, dagli esiti di un evento emorragico cerebrale, di vecchia data, condizionante emisindrome sinistra e da esiti di cardiopatia ischemica in soggetto iperteso e diabetico, affetto da discopatia lombare associata a lombalgie. La visita peritale ha permesso di evidenziare una compromissione della autonomia relativa sia alla capacità di deambulazione e di compiere i passaggi posturali, sia alla possibilità di compiere alcuni atti della vita quotidiana. Tale condizione consente di affermare che il si trova allo stato nelle Pt_1 condizioni sanitarie previste per il riconoscimento della Indennità di Accompagnamento. E ciò anche in considerazione dell'esito degli accertamenti clinici di recente eseguiti, in base ai quali è stata prescritta l'erogazione di ulteriori presidi oltre a quelli già in uso. Relativamente alla decorrenza di tale condizione appare opportuno sottolineare che il primo accertamento di Invalidità Civile del 31.5.2022 diede luogo al riconoscimento dell'Accompagnamento poiché il pochi giorni Pt_1 prima era stato dimesso dal Reparto di Cardiologia d'Urgenza, dove era stato ricoverato per edema polmonare acuto con sindrome da allettamento. Venne quindi programmata una revisione, effettuata il 17.3.2023, in seguito alla quale fu confermato solo lo stato di Invalidità Civile al 100%. Il giudizio espresso dalla Commissione Medica, in tale occasione, ed il successivo accertamento da parte della CTU, che visitò il il 29.5.2024, erano basati sulla valutazione obiettiva alla luce della Pt_1 documentazione clinica e specialistica prodotta, con particolare riferimento alle scale di autonomia funzionale. I risultati delle scale non dimostravano in modo univoco la compromissione dell'autonomia richiesta dalla Normativa di riferimento. D'altro canto, anche l'esame obiettivo segnalato dalla CTU, non era tale da evidenziare una
Pag. 2 di 4 compromissione generale tale da riconoscere l'indennità di Accompagnamento. Inoltre, all'udienza dell' 8.4.2025, il CTU, chiamato a chiarimenti, confermò che il , Pt_1 seppur con difficoltà, era stato in grado sia di accedere allo studio mediante scale sia di eseguire i passaggi posturali. Successivamente, tra il deposito della Consulenza (19.9.2024) e l'accertamento peritale attuale (30.6.2025), non sono stati prodotti o esibiti documenti medici che dimostrino quella compromissione della autonomia personale e/o della deambulazione che è alla base del diritto alla indennità richiesta, se si eccettua una visita fisiatrica eseguita di recente, e cioè il 26.6.2025. In tale visita vengono descritte le medesime condizioni rilevate dalla sottoscritta alla visita peritale del 30.6.2025. In conclusione, rispondendo in maniera sintetica al quesito posto dal Giudice, si può affermare che il ricorrente, invalido al 100%, si trova nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento della indennità di accompagnamento, con decorrenza 26.6.2025”. Le conclusioni ora riportate sono state prese in esame dai CTP, e all'esito il CTP dell' non ha ritenuto di formulare osservazioni, il CTP del ricorrente dott. CP_1 Per_2 si è dichiarato concorde, mentre il procuratore del ricorrente ha contestato la decorrenza indicata dal CTU, richiamando precedenti giurisprudenziali. Al riguardo, il CTU ha puntualmente replicato come segue, confermando le proprie conclusioni: “Le osservazioni ricevute non sono condivise dalla sottoscritta, che ritiene di aver già fornito un'adeguata motivazione rispetto alle conclusioni della Consulenza, circa la decorrenza delle condizioni sanitarie richieste dalla Normativa di riferimento per il riconoscimento dell'Indennità di Accompagnamento. Il , Invalido Civile Pt_1 con necessità di Accompagnamento dal 31.5.2022 perché affetto da sindrome da allettamento, alla visita di revisione del 17.3.2023 non mostrò la compromissione dell'autonomia personale tale da giustificare il beneficio richiesto. Tale condizione fu rilevata anche alla visita del 29.5.2024 condotta in corso di ATP. Solo alla visita fisiatrica del 26.6.2025 – in conformità con quanto rilevato dalla sottoscritta alla visita peritale – è stato segnalato un peggioramento delle condizioni generali del , Pt_1 riferito anche alle conseguenze di un recente ed importante calo ponderale, con astenia, che ulteriormente compromette l'autonomia nella deambulazione e nei passaggi posturali, tale da richiedere - come suggerito dallo specialista fisiatra - la presenza di una persona che possa assisterlo nelle attività quotidiane. In conclusione, rispondendo in maniera sintetica al quesito posto dal Giudice, si può affermare che il ricorrente, invalido al 100%, si trova nelle condizioni sanitarie richieste per il riconoscimento della Indennità di Accompagnamento, con decorrenza 26.6.2025”.
4.Ritiene il Giudice di condividere integralmente le conclusioni alle quali è pervenuto il CTU, ciò anche con specifico riferimento alla decorrenza, avendo la dott.ssa esaurientemente motivato la valutazione tecnica espressa, dando Persona_1 conto del progressivo aggravamento del complesso delle patologie dalle quali è affetto il ricorrente, con comparsa (non di una mera difficoltà, bensì) della compromissione della
Pag. 3 di 4 capacità di autonoma deambulazione dell'attore solo all'esito dell'ultimo peggioramento delle condizioni di salute (come riscontrato in occasione di visita fisiatrica del 26.06.2025); al contrario, la dott.ssa ha invece dichiarato di Persona_1 condividere le valutazioni espresse dal CTU del procedimento di ATP, avuto riguardo alla precedente condizione di salute dell'attore e all'obiettività clinica all'epoca riscontrata dal Consulente.
5.In conclusione, sulla scorta di quanto sinora complessivamente ritenuto e osservato, il ricorso risulta parzialmente fondato e il Giudice pertanto accerta e dichiara che il ricorrente, già invalido al 100%, necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con decorrenza dal 26.6.2025.
6.In ordine alle spese processuali, in considerazione dell'accoglimento del ricorso solo in misura parziale, con riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario solo a far tempo dal 26.06.2025, decorrenza successiva al procedimento di ATP e al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio (19.12.2024), si ritiene di disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del procedimento di ATP e la compensazione delle spese di lite del presente giudizio di opposizione nella misura di 1/2. Le restanti spese di lite seguono la soccombenza e sono complessivamente liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della causa, alla non complessità delle questioni trattate e delle difese in concreto svolte. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1.accerta e dichiara che il ricorrente necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e/o non essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con decorrenza dal 26.6.2025;
2.compensa integralmente le spese di lite del procedimento di ATP, compensa nella misura di 1/2 le spese del presente giudizio e condanna l' a rifondere il ricorrente CP_1 delle restanti spese di lite, liquidate già in misura, in complessivi €2.000,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, oltre IVA se dovuta e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
3.pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Varese, 14.10.2025 Il Giudice
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