Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 3088 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente da:
C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], CP_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Daniela RISPOLI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
i ricorrenti chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) CASA FAMILIARE
L'immobile sito in Monticello Conte Otto (VI), Via Marco Polo n. 45 adibito a casa
1
figlio maggiorenne ed al figlio minore Per_1 Per_2
Si dà atto che la sig.ra ha rilasciato la casa familiare e vive presso CP_2
l'immobile acquistato dal sig. in Monticello Conte Otto (VI), Via Euro n. 119/A, CP_1
e concesso in comodato gratuito alla stessa sino al raggiungimento dell'età di 21 anni di portando con sé i propri effetti personali. Per_2
Al termine del contratto di comodato, il sig. si impegna a sottoscrivere con la CP_1 sig.ra , se quest'ultima lo desidera, un contratto di locazione con canone CP_2
predeterminato di Euro 500,00 mensili.
2) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE GIOSUE'
Il figlio minore sarà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno Persona_3
la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio stesso, relative all'istruzione, al sistema educativo, tenendo conto delle sue inclinazioni, capacità e aspirazioni.
3) DIRITTO DI VISITA
3.1 Il figlio maggiore risiederà con il padre presso la casa familiare unitamente al figlio minore che sarà collocato sempre presso il padre. La madre potrà vedere e tenere con sé compatibilmente con le esigenze del minore stesso e con gli Per_2
impegni scolastici, nonché in relazione agli impegni lavorativi della madre e del padre, secondo il seguente calendario:
- il lunedì e il martedì dall'uscita da scuola sino al termine delle attività extrascolastiche quando la mamma lo porterà presso la casa del padre;
- il mercoledì e il giovedì dall'uscita da scuola sino alla mattina successiva, alle ore
06.00-06.20 (a seconda dei turni di lavoro), orario in cui il papà lo prenderà dalla casa materna e lo terrà con sé sino all'inizio dell'orario scolastico;
- il venerdì la mamma prenderà a scuola alle 14.30 e lo porterà alle attività Per_4
extrascolastiche e lo porterà dal padre al termine delle stesse solo quando non pernotterà presso la madre;
- fine settimana alterni, dal sabato mattina ore 09.00 sino al lunedì mattina alle ore
06.00-06.20 (a seconda dei turni di lavoro), quando il papà lo prenderà presso la casa materna impegnandosi a portarlo a scuola;
2 - nella settimana in cui la madre non terrà con sé il sabato e la domenica, Per_2
stara con la madre il venerdì dall'uscita da scuola sino alla mattina Per_2
successiva, alle ore 09.00 quando lo porterà presso la casa del padre;
- nel caso in cui il padre sia in turno lavorativo dalle ore 05.00 alle ore 13.00 e non possa prendere alle ore 06-06.20 presso la casa materna il mercoledì e Per_2
giovedì, il figlio pernotterà presso la casa dei nonni paterni ove la madre si impegna a portarlo entro le ore 20.00. Il sig. si impegna a far recuperare nella settimana CP_1
successiva alla madre i due pernotti del figlio;
- durante le vacanze natalizie starà con ciascun genitore per una settimana Per_2 intera stabilendo, ad anni alterni: un anno dal 24 al 31 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, anche non consecutivi, includendo ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì di Pasquetta;
- i genitori hanno la facoltà di trascorrere assieme a la giornata di domenica, Per_2
concordandolo espressamente;
- durante le vacanze estive starà con la madre per due settimane, anche non Per_2
consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno, mediante comunicazione scritta. Il padre potrà andare in vacanza con il figlio per due settimane, anche non consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il mese di giugno di ogni anno, mediante comunicazione scritta.
In ogni caso i genitori si impegnano a regolare tempi, modalità delle visite e periodi, secondo le terapie e le esigenze del figlio, nonché dei genitori medesimi, con possibilità di ulteriori visite infrasettimanali della madre, compatibilmente con gli impegni di lavoro della sig.ra . CP_2
In caso di impossibilità di uno dei genitori a tenere per impegni lavorativi o Per_2
altri impegni, lo stesso si impegna a comunicarlo, con almeno 24 ore di anticipo all'altro genitore che solo nel caso di impossibilità, lo affiderà ai nonni o a terze persone con il consenso espresso di entrambi i genitori.
3.2 I genitori si impegnano a comunicare il proprio recapito telefonico all'altro genitore e a mettere a conoscenza lo stesso degli eventuali spostamenti del figlio minore in altre città, quando non l'hanno rispettivamente con sé, comunicando il
3 luogo ove questi si recheranno e i rispettivi recapiti.
3.3 Qualora si ammali, e non vi sia la disponibilità della madre o del padre a Per_2
stare con il figlio, potrà essere affidato ai nonni o a terze persone con il consenso espresso di entrambi i genitori.
4) ASSEGNO UNICO FAMILIARE, AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO PER IL
FIGLIO MINORE E MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE NON
AUTOSUFFICIENTE
4.1 Il sig. si impegna a provvedere al mantenimento del figlio Controparte_1
in ordine alle spese ordinarie in via diretta e per l'intero, sino a che lo Persona_5
stesso non diverrà economicamente autosufficiente.
4.2 I genitori si impegnano a provvedere al mantenimento del figlio in Persona_3
ordine alle spese ordinarie in via diretta, per il periodo in cui il minore è collocato presso di loro, sino a che lo stesso non diverrà economicamente autosufficiente.
Il padre sosterrà nella misura del 100% tutte le spese straordinarie mediche, scolastiche, parascolastiche e sportive riguardanti entrambi i figli, come da
Protocollo in uso presso questo Tribunale e noto alle parti. La madre, nel caso in cui sostenga delle spese straordinarie in relazione ai figli comunicherà al padre le spese sostenute entro il 30/31 del mese corrente, il padre si impegna all'integrale rimborso,
a fronte dell'esibizione di tutte le ricevute da parte della madre, entro il giorno 15 del mese successivo.
4.4 Il sig. fruirà delle detrazioni fiscali per il figlio a carico nella Controparte_1
misura del 100%.
4.5 Il sig. si impegna a corrispondere entro il 25 di ogni mese alla sig.ra CP_1
il 60% dell'importo dell'Assegno Nucleo Familiare percepito per i figli, a CP_2
decorrere dal mese di giugno 2024, mediante bonifico alle coordinate bancarie note alle parti e a fornire un estratto conto mensile e/o annuale.
5) CONSENSO ALL'ESPATRIO
I genitori esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per il figlio minore.
6) Spese compensate”.
4
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 14/08/2024 e Controparte_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e CP_2
mantenimento del figlio minore e del figlio maggiorenne ma economicamente Per_2
non autosufficiente Per_1
All'esito dell'udienza del 14/11/2024 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore alla prevalente collocazione dello Per_2
stesso presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre.
Neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario del figlio minorenne né vi è motivo di disattendere Per_2
la richiesta che sia il sig. a provvedere al mantenimento del figlio Controparte_1
maggiorenne ma economicamente autosufficiente, in via diretta e Persona_5 per l'intero.
Le spese straordinarie relative al figlio minore ed al figlio maggiorenne ma Per_2
economicamente non autosufficiente come regolamentate dal protocollo del Per_1
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del Sig. nella misura Controparte_1
del 100 %.
La casa familiare, sita in Monticello Conte Otto (VI), Via Marco Polo n. 45, va assegnata a , in quanto convivente con il figlio minore ed Controparte_1 Per_2
il figlio maggiorenne ma economicamente non autosufficiente Per_1
Si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio
5 e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio e di quelli per il figlio minore Per_2
delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso introduttivo e di note scritte il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dispone che il regime di affidamento / mantenimento del minore e del figlio Per_2
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente sia regolamentato in Per_1
conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, il 7.01.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Elena Sollazzo
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