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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 755/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AN IA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4108/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 IT 008149000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 001, notificato alla ricorrente in data 28/08/2025 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, con il quale veniva richiesto il pagamento di complessivi € 1.051,18 a titolo di imposta di registro. La pretesa di pagamento dell'Agenzia delle Entrate si fondava sulla decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 in cui sarebbe incorsa la ricorrente quale acquirente di un immobile in Luogo_1, per mancato trasferimento della residenza nel Comune di Luogo_1 nel termine di 18 mesi dalla data della stipula del rogito avvenuta il 10/03/2020.
Lamentava la decadenza dell'AF per omessa richiesta nel termine triennale. In particolare per ciò che concerneva la decorrenza, nel caso in cui il contribuente avesse dichiarato che intendeva trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato, il termine di decadenza non coincideva con il momento di registrazione dell'atto, ma con la scadenza del diciottesimo mese poiché prima di tale data l'amministrazione non sarebbe nelle condizioni di contestare al contribuente la non spettanza dell'agevolazione. Per cui tenendo conto del quadro normativo vigente nella fattispecie, il termine triennale di decadenza ad agire dell'amministrazione finanziaria andava computato dal 10/09/2021 ovvero a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di stipula, come detto, intervenuta in data 10/03/2020.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.1.2026 ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di liquidazione impugnato è tempestivo, attesa l'intervenuta normativa emergenziale che nel sospendere i termini entro cui la parte doveva trasferirsi nel comune in cui si trova l'abitazione principale, ha consequenzialmente sospeso anche i termini per effettuare il controllo.
La sospensione era stata originariamente disposta dall'art. 24, D.L. n. 23/2020 dal 23 febbraio 2020 fino al
31 dicembre 2020. Con la conversione del D.L. n. 183/2020, il termine finale della sospensione era stato spostato al 31 dicembre 2021. Successivamente l'art. 3, comma 5-septies, D.L. n. 228/2021 ha ulteriormente spostato al 31 marzo 2022 il termine finale della sospensione dei termini. Infine, l'art. 3, comma 10-quinquies,
D.L. n. 198/2022, inserito in sede di conversione dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14, ha ancora una volta sospeso i termini riguardanti l'agevolazione prima casa dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023. Dal 31 ottobre 2023 hanno ripreso a decorrere i termini relativi alle agevolazioni prima casa, sospesi sino al 30 ottobre 2023 per effetto del decreto Milleproroghe. La sospensione ha riguardato, tra l'altro, il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione e il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale. Pertanto, considerata la suddetta proroga, si ha che la parte aveva 18 mesi dal suddetto 30 ottobre 2023 e dunque doveva provvedere a trasferirsi entro il 30/04/2025 e il termine trienale di scadenza del potere accertativo dell'ufficio scadeva il 30.4.2028.
Spese compensate stante la natura emergenziale ed eccezionale della cd. normativa Covid.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. compensa le spese
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AN IA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4108/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N. 44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2020 IT 008149000 REGISTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 165/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 001, notificato alla ricorrente in data 28/08/2025 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta, con il quale veniva richiesto il pagamento di complessivi € 1.051,18 a titolo di imposta di registro. La pretesa di pagamento dell'Agenzia delle Entrate si fondava sulla decadenza dalle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa previste dall'art. 1 della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. 26/04/1986 n. 131 in cui sarebbe incorsa la ricorrente quale acquirente di un immobile in Luogo_1, per mancato trasferimento della residenza nel Comune di Luogo_1 nel termine di 18 mesi dalla data della stipula del rogito avvenuta il 10/03/2020.
Lamentava la decadenza dell'AF per omessa richiesta nel termine triennale. In particolare per ciò che concerneva la decorrenza, nel caso in cui il contribuente avesse dichiarato che intendeva trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile acquistato, il termine di decadenza non coincideva con il momento di registrazione dell'atto, ma con la scadenza del diciottesimo mese poiché prima di tale data l'amministrazione non sarebbe nelle condizioni di contestare al contribuente la non spettanza dell'agevolazione. Per cui tenendo conto del quadro normativo vigente nella fattispecie, il termine triennale di decadenza ad agire dell'amministrazione finanziaria andava computato dal 10/09/2021 ovvero a partire dal diciottesimo mese successivo alla data di stipula, come detto, intervenuta in data 10/03/2020.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 19.1.2026 ricorso veniva deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'avviso di liquidazione impugnato è tempestivo, attesa l'intervenuta normativa emergenziale che nel sospendere i termini entro cui la parte doveva trasferirsi nel comune in cui si trova l'abitazione principale, ha consequenzialmente sospeso anche i termini per effettuare il controllo.
La sospensione era stata originariamente disposta dall'art. 24, D.L. n. 23/2020 dal 23 febbraio 2020 fino al
31 dicembre 2020. Con la conversione del D.L. n. 183/2020, il termine finale della sospensione era stato spostato al 31 dicembre 2021. Successivamente l'art. 3, comma 5-septies, D.L. n. 228/2021 ha ulteriormente spostato al 31 marzo 2022 il termine finale della sospensione dei termini. Infine, l'art. 3, comma 10-quinquies,
D.L. n. 198/2022, inserito in sede di conversione dalla L. 24 febbraio 2023 n. 14, ha ancora una volta sospeso i termini riguardanti l'agevolazione prima casa dal 1° aprile 2022 al 30 ottobre 2023. Dal 31 ottobre 2023 hanno ripreso a decorrere i termini relativi alle agevolazioni prima casa, sospesi sino al 30 ottobre 2023 per effetto del decreto Milleproroghe. La sospensione ha riguardato, tra l'altro, il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione e il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici prima casa nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale. Pertanto, considerata la suddetta proroga, si ha che la parte aveva 18 mesi dal suddetto 30 ottobre 2023 e dunque doveva provvedere a trasferirsi entro il 30/04/2025 e il termine trienale di scadenza del potere accertativo dell'ufficio scadeva il 30.4.2028.
Spese compensate stante la natura emergenziale ed eccezionale della cd. normativa Covid.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. compensa le spese