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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/02/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1024/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1024 R.G.A.C., anno 2021, vertente
TRA
el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Roberto Parte_1
Pulcino, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della costituzione in sostituzione del precedente difensore
Appellante
E
el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Sabatino Controparte_1
Cipollini, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Appellato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.2.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
Il proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
943/20, con la quale il G.d.P. di Benevento aveva accolto l'opposizione proposta dall' odierno appellato avverso il verbale di accertamento di pagina 1 di 4 violazione del Codice della Strada n. 1017/2019, assumendo l'illegittimità della sanzione comminata per l'assenza di taratura dell'apparecchio autovelox, l'illegittimità della cartellonistica stradale,
l'illegittimità dell'accertamento per mancata contestazione immediata,
l'incompetenza della Polizia Municipale e le modalità di gestione.
A sostegno del gravame deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui accoglieva l'opposizione in assenza di elementi probatori, ritenendo imputabile al l'onere della prova. Parte_1
Deduceva poi la violazione della disciplina sulla taratura degli autovelox per aver ritenuto non sufficiente il certificato di taratura indicato in atti.
Si costituiva l'appellato contestando i motivi di appello
All'udienza del 12.2.25 la causa veniva decisa
Motivi della decisione
L'appello è innanzitutto ammissibile perchè in linea con le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
La questione di ammissibilità o meno dell'appello è stata definita dalle
Sezioni Unite, che ha accolto la tesi estensiva;
nella specie, l'appello risponde ai requisiti prescritti dalla normativa.
In virtù del principio della ragione più liquida, tralasciando l'eccezione di invalidità dell'appello, si ritiene la infondatezza dello stesso nel merito.
Invero, la S.C. ha di recente ribadito che, “Non è sufficiente l'approvazione dello strumento per rendere valide le sanzioni, serve anche l'omologazione. Il codice della strada prevede che per avere uno strumento omologato si debbano verificare alcune caratteristiche obbligatorie, mentre per ottenere l'approvazione è sufficiente che abbia alcune caratteristiche non specificate dal codice sui cui è il ministero a esprimere un giudizio. (Cass. Ord. 10505/24).
pagina 2 di 4 Secondo la Corte sussistono chiare differenze tra omologazione e approvazione in riferimento alle apparecchiature autovelox atteso il criterio gerarchico delle fonti di diritto e la prevalenza dell'art. 142, comma 6 c.d.s., quale fonte legislativa primaria e prevalente rispetto alla normativa ministeriale di grado inferiore.
L'art. 142, c. 6 c.d.s. ritiene idonee, in caso di accertamento strumentale di misurazione della velocità veicolare, solo le “apparecchiature debitamente omologate”.
Attuando un raffronto diretto tra l'art. 142 e l'art. 192 del regolamento di attuazione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) che disciplina “controlli ed omologazione”, la Corte ritiene che i due procedimenti, approvazione ed omologazione del prototipo, abbiano “caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione di competenza al già Ministero per lo Sviluppo Economico” in sigla CP_2
ora “nel mentre Controparte_3
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari precisazioni previste dal regolamento”.
E precisa “l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142
c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del pagina 3 di 4 contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa
Corte: cfr., da ultimo Cass. 14597/2021).”
La giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 3335/2024) ha evidenziato ripetutamente l'obbligo della P.A. di fornire prova del corretto funzionamento dell'autovelox solo mediante certificazioni di omologazione e conformità non diversamente desumibili.
Né può ritenersi sussistere una equiparazione tra approvazione e omologazione atteso che per gli autovelox ex art. 142, comma 6, c.d.s., a differenza che per altri è necessaria l'omologazione.
Nella specie, l'appellante, nel Giudizio di primo grado, non ha depositato il certificato di omologazione, nonché del suo funzionamento e della persistente verifica periodica.
In virtù del principio della ragione più liquido tanto basta al rigetto dell'appello., ritenendo assorbite tutte le altre questioni.
La complessità delle questioni, soggette a molteplici orientamenti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 943/20, del Giudice di Pace di Benevento, così provvede:
1) Rigetta l'appello, dichiarando dovuta, dall'appellante, una somma pari al doppio del contributo
2) Compensa le spese di lite
Benevento 12.2.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1024 R.G.A.C., anno 2021, vertente
TRA
el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Roberto Parte_1
Pulcino, che lo rappresenta e difende giusta mandato a margine della costituzione in sostituzione del precedente difensore
Appellante
E
el.te dom.to presso lo studio dell'avv. Sabatino Controparte_1
Cipollini, che lo rapp.ta e difende giusta mandato a margine della comparsa di costituzione
Appellato
Conclusioni: come da verbale di udienza del 12.2.25, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo
Il proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
943/20, con la quale il G.d.P. di Benevento aveva accolto l'opposizione proposta dall' odierno appellato avverso il verbale di accertamento di pagina 1 di 4 violazione del Codice della Strada n. 1017/2019, assumendo l'illegittimità della sanzione comminata per l'assenza di taratura dell'apparecchio autovelox, l'illegittimità della cartellonistica stradale,
l'illegittimità dell'accertamento per mancata contestazione immediata,
l'incompetenza della Polizia Municipale e le modalità di gestione.
A sostegno del gravame deduceva l'erroneità della sentenza nella parte in cui accoglieva l'opposizione in assenza di elementi probatori, ritenendo imputabile al l'onere della prova. Parte_1
Deduceva poi la violazione della disciplina sulla taratura degli autovelox per aver ritenuto non sufficiente il certificato di taratura indicato in atti.
Si costituiva l'appellato contestando i motivi di appello
All'udienza del 12.2.25 la causa veniva decisa
Motivi della decisione
L'appello è innanzitutto ammissibile perchè in linea con le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c.
La questione di ammissibilità o meno dell'appello è stata definita dalle
Sezioni Unite, che ha accolto la tesi estensiva;
nella specie, l'appello risponde ai requisiti prescritti dalla normativa.
In virtù del principio della ragione più liquida, tralasciando l'eccezione di invalidità dell'appello, si ritiene la infondatezza dello stesso nel merito.
Invero, la S.C. ha di recente ribadito che, “Non è sufficiente l'approvazione dello strumento per rendere valide le sanzioni, serve anche l'omologazione. Il codice della strada prevede che per avere uno strumento omologato si debbano verificare alcune caratteristiche obbligatorie, mentre per ottenere l'approvazione è sufficiente che abbia alcune caratteristiche non specificate dal codice sui cui è il ministero a esprimere un giudizio. (Cass. Ord. 10505/24).
pagina 2 di 4 Secondo la Corte sussistono chiare differenze tra omologazione e approvazione in riferimento alle apparecchiature autovelox atteso il criterio gerarchico delle fonti di diritto e la prevalenza dell'art. 142, comma 6 c.d.s., quale fonte legislativa primaria e prevalente rispetto alla normativa ministeriale di grado inferiore.
L'art. 142, c. 6 c.d.s. ritiene idonee, in caso di accertamento strumentale di misurazione della velocità veicolare, solo le “apparecchiature debitamente omologate”.
Attuando un raffronto diretto tra l'art. 142 e l'art. 192 del regolamento di attuazione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) che disciplina “controlli ed omologazione”, la Corte ritiene che i due procedimenti, approvazione ed omologazione del prototipo, abbiano “caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione di competenza al già Ministero per lo Sviluppo Economico” in sigla CP_2
ora “nel mentre Controparte_3
l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari precisazioni previste dal regolamento”.
E precisa “l'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l'indispensabile condizione per la legittimità dell'accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell'art. 142
c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del pagina 3 di 4 contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l'organo accertatore, secondo l'ormai univoca giurisprudenza di questa
Corte: cfr., da ultimo Cass. 14597/2021).”
La giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. n. 3335/2024) ha evidenziato ripetutamente l'obbligo della P.A. di fornire prova del corretto funzionamento dell'autovelox solo mediante certificazioni di omologazione e conformità non diversamente desumibili.
Né può ritenersi sussistere una equiparazione tra approvazione e omologazione atteso che per gli autovelox ex art. 142, comma 6, c.d.s., a differenza che per altri è necessaria l'omologazione.
Nella specie, l'appellante, nel Giudizio di primo grado, non ha depositato il certificato di omologazione, nonché del suo funzionamento e della persistente verifica periodica.
In virtù del principio della ragione più liquido tanto basta al rigetto dell'appello., ritenendo assorbite tutte le altre questioni.
La complessità delle questioni, soggette a molteplici orientamenti giurisprudenziali giustificano la compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 943/20, del Giudice di Pace di Benevento, così provvede:
1) Rigetta l'appello, dichiarando dovuta, dall'appellante, una somma pari al doppio del contributo
2) Compensa le spese di lite
Benevento 12.2.25
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 4 di 4