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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 212/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
IANNONE MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3334/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6290/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 25 e pubblicata il 17/03/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30165050282014 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4026/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio di appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, a seguito della Ordinanza n. 3/2025, pubblicata il giorno 1 gennaio 2025, con cui è stata cassata la sentenza n. 2714/17 l'allora Commissione Tributaria Regionale del Lazio Roma (oggi Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Lazio), accogliendo il ricorso incidentale, rigettando quello principale con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio in diversa composizione.
Di seguito la vicenda processuale.
Con nota prot. n. 001534 del 29 gennaio 2014 la Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate autorizzava l'espletamento delle indagini finanziarie a carico del signor Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2009. Con atto n. I00314/2014/2014 la Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate invitata pertanto il contribuente a fornire chiarimenti in ordine ai movimenti bancari registrati sui conti Banca_1, Banca_2, Banca Banca_3, Banca_4 e Credito Cooperativo di Roma.
Nel corso della fase istruttoria la parte produceva documenti ritenuti dall'Ufficio inidonei a giustificare le movimentazioni bancarie oggetto di controllo. Per tale ragione l'Ufficio notificava, in data 22 dicembre 2014,
l'avviso di accertamento n. TK3016505028/2014, con il quale recuperava a tassazione le imposte scaturenti da un maggiore imponibile 2009, pari ad € 325.489,60.
Contro il suddetto avviso di accertamento la parte proponeva ricorso.
Con la sentenza n. 6290/16, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma), annullava l'impugnato avviso di accertamento per violazione dell'art. 42 del d.P.
R. n. 600/1973 per mancata dimostrazione della delega di firma del titolare dell'Ufficio in favore del sottoscrittore.
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello, preliminarmente rilevando la piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Con la sentenza n. 2714/17 l'allora Commissione Tributaria Regionale del Lazio Roma (oggi Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Lazio), accoglieva parzialmente il gravame dell'Ufficio, rideterminando in
€ 65.598,88 il maggior imponibile da recuperare a tassazione sulla base di una relazione tecnica prodotta in giudizio dal contribuente "non contestata nel suo contenuto dall'ufficio per il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc applicabile anche al processo tributario".
Avverso la suddetta decisione il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. L'Ufficio resisteva con controricorso e presentava altresì ricorso incidentale, deducendo la violazione degli artt. 115, cod. proc. civ., 32, d.p.r. n. 600/1973 e 51, d.p.r. 26 ottobre 1972, avendo il Collegio di secondo grado erroneamente reputato non contestate le risultanze della consulenza di parte, sulle quali si è basata la decisione di ridurre la ripresa fiscale.
La Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 3/2025, pubblicata il giorno 1 gennaio 2025, accoglieva ricorso incidentale, rigettava quello principale e cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Col presente ricorso in riassunzione il contribuente riassume il giudizio eccependo l'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia della Corte di secondo grado sul capo della sentenza di rideterminazione del quantum debeatur della pretesa impositiva ed in ogni caso chiedendo che venga dichiarato nullo e/o annullabile e/o inesistente l'avviso di accertamento impugnato, ovvero rideterminare e dichiarare un minor reddito imponibile ai fini Irpef - e addizionali – IRAP, IVA, interessi e relative sanzioni, rispetto a quanto accertato e determinato dall'Agenzia delle Entrate.
Si è costituito l'Ufficio, che contesta le argomentazioni del contribuente e la conferma dell'atto impositivo impugnato.
All'udienza del 15.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, valutati gli atti processuali, in via preliminare ritiene che non si possa accogliere la tesi del contribuente circa l'intervenuto passaggio in giudicato interno della pronuncia della Corte di secondo grado sul capo della sentenza che ha rideterminato il quantum debeatur della pretesa impositiva per i seguenti motivi.
Il ricorso per Cassazione che presentava, quale unico motivo, la violazione degli artt. 115, cod. proc. civ.,
32, d.p.r. n. 600/1973 e 51, d.p.r. 26 ottobre 1972 è stato correttamente proposto sulla base della motivazione della sentenza di secondo grado n. 2714/17, che ha reputato non contestate le risultanze della consulenza di parte, consulenza in base alla quale è stata poi ridotta la ripresa fiscale.
Questo motivo di ricorso (incidentale) è stato accolto dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 3/2025 di cui al presente giudizio in riassunzione, che ha nel contempo respinto il ricorso principale proposto dal contribuente,
Nella sentenza della Suprema corte si legge che: “.. tali fatti sono da considerarsi specificamente contestati e le avverse allegazioni del contribuente non abbisognano quindi, sul punto, di specifiche contestazioni (infatti già presenti nel processo attraverso l'atto impugnato), rimanendo il principio di cui all'art. 115, cod. proc. civ., confinato sul piano strettamente probatorio..”. Questa motivazione risulta in coerenza con l'orientamento univoco della Suprema corte, secondo cui “… nel processo tributario, il principio di non contestazione deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi). Tale principio, che costituisce una forma di semplificazione processuale, consente di ritenere provato un fatto non solo nell'ipotesi in cui una parte né alleghi l'esistenza e l'altra ne faccia espressa ammissione, ma anche nella diversa ipotesi in cui la parte onerata di provare il fatto lo alleghi in modo specifico e la controparte non contesti specificamente tale circostanza. …” (Cassazione ordinanza n. 29690/2021; Cass., sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2196; Cass., sez.5, 6 dicembre 2018, n. 31619; Cass., sez. 5, 1 ottobre 2018, n. 23710; Cass., sez.5, 13 marzo 2019, n., 7127).
Pertanto, nel caso di specie non è intervenuto alcun giudicato interno del capo della sentenza n. 2714/9/2017 in ordine alla rideterminazione del quantum.
Venendo quindi all'esame del merito si osserva che con riferimento alle contestazioni mosse dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato in sede di contraddittorio i versamenti riconducibili al padre ( Ricorrente_1) sono già riconosciuti dall'Ufficio nel corso della fase istruttoria come risulta riconosciuto a pagina 5 dell'avviso di accertamento si legge: “…l'Ufficio quantifica secondo il seguente schema gli importi sottratti a tassazione derivanti dalle indagini finanziarie svolte, non considerando gli assegni intestati al padre Ricorrente_1, che non sono stati giustificati da idonea documentazione, e che saranno ripresi a tassazione con separato atto in capo allo stesso”.
Le ulteriori censure mosse all'atto impugnato risultano prive di prova oggettiva ed inconfutabile che possa dimostrare, ex art. 2697 c.c., l'irrilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie (che il ricorrente qualifica come meri trasferimenti) e dall'altro, la riconducibilità dei versamenti alle fatture attive emesse nel 2009.
L'Amministrazione infine invoca, correttamente a parere del Collegio, la preclusione processuale di cui all'art. 32 del d.P.R. 600/1973 “…le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”. A tal proposito si osserva con la sentenza n. 137 del 2 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del richiamato art. 32, sollevate, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, affermando che la preclusione probatoria opera solo per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente "a favore del contribuente", da intendersi come quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell'eventuale pretesa dell'amministrazione finanziaria.
Secondo la Corte la ratio della norma censurata è rivolta a spingere il contribuente a cooperare all'attività dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito di una lealtà espressiva di una convergenza di interessi alla corretta determinazione dell'obbligazione tributaria e funzionale a evitare, anche con scopo deflattivo,
l'istaurazione di un giudizio tributario non necessario.
Conseguentemente, in sede di rinvio il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l'appello dell'Ufficio.
La peculiarità della vicenda processuale sottoposta al giudizio di questa Corte giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
in sede di rinvio, accoglie l'appello dell'ufficio. compensa le spese del giudizio di legittimità e di merito
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 16, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
LUNERTI FRANCO, Presidente
D'URSO MARIA TERESA, Relatore
IANNONE MARIA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3334/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6290/2016 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 25 e pubblicata il 17/03/2016
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK30165050282014 IVA-ALIQUOTE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4026/2025 depositato il
19/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio di appello innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio, a seguito della Ordinanza n. 3/2025, pubblicata il giorno 1 gennaio 2025, con cui è stata cassata la sentenza n. 2714/17 l'allora Commissione Tributaria Regionale del Lazio Roma (oggi Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Lazio), accogliendo il ricorso incidentale, rigettando quello principale con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Lazio in diversa composizione.
Di seguito la vicenda processuale.
Con nota prot. n. 001534 del 29 gennaio 2014 la Direzione Regionale del Lazio dell'Agenzia delle Entrate autorizzava l'espletamento delle indagini finanziarie a carico del signor Ricorrente_1 per l'anno d'imposta 2009. Con atto n. I00314/2014/2014 la Direzione Provinciale I di Roma dell'Agenzia delle Entrate invitata pertanto il contribuente a fornire chiarimenti in ordine ai movimenti bancari registrati sui conti Banca_1, Banca_2, Banca Banca_3, Banca_4 e Credito Cooperativo di Roma.
Nel corso della fase istruttoria la parte produceva documenti ritenuti dall'Ufficio inidonei a giustificare le movimentazioni bancarie oggetto di controllo. Per tale ragione l'Ufficio notificava, in data 22 dicembre 2014,
l'avviso di accertamento n. TK3016505028/2014, con il quale recuperava a tassazione le imposte scaturenti da un maggiore imponibile 2009, pari ad € 325.489,60.
Contro il suddetto avviso di accertamento la parte proponeva ricorso.
Con la sentenza n. 6290/16, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma (oggi Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma), annullava l'impugnato avviso di accertamento per violazione dell'art. 42 del d.P.
R. n. 600/1973 per mancata dimostrazione della delega di firma del titolare dell'Ufficio in favore del sottoscrittore.
Avverso tale decisione l'Ufficio proponeva appello, preliminarmente rilevando la piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato.
Con la sentenza n. 2714/17 l'allora Commissione Tributaria Regionale del Lazio Roma (oggi Corte di Giustizia
Tributaria di secondo grado del Lazio), accoglieva parzialmente il gravame dell'Ufficio, rideterminando in
€ 65.598,88 il maggior imponibile da recuperare a tassazione sulla base di una relazione tecnica prodotta in giudizio dal contribuente "non contestata nel suo contenuto dall'ufficio per il principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc applicabile anche al processo tributario".
Avverso la suddetta decisione il sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso per Cassazione, chiedendo l'annullamento dell'impugnata sentenza. L'Ufficio resisteva con controricorso e presentava altresì ricorso incidentale, deducendo la violazione degli artt. 115, cod. proc. civ., 32, d.p.r. n. 600/1973 e 51, d.p.r. 26 ottobre 1972, avendo il Collegio di secondo grado erroneamente reputato non contestate le risultanze della consulenza di parte, sulle quali si è basata la decisione di ridurre la ripresa fiscale.
La Suprema Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 3/2025, pubblicata il giorno 1 gennaio 2025, accoglieva ricorso incidentale, rigettava quello principale e cassava la sentenza impugnata rinviando alla Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Col presente ricorso in riassunzione il contribuente riassume il giudizio eccependo l'intervenuto passaggio in giudicato della pronuncia della Corte di secondo grado sul capo della sentenza di rideterminazione del quantum debeatur della pretesa impositiva ed in ogni caso chiedendo che venga dichiarato nullo e/o annullabile e/o inesistente l'avviso di accertamento impugnato, ovvero rideterminare e dichiarare un minor reddito imponibile ai fini Irpef - e addizionali – IRAP, IVA, interessi e relative sanzioni, rispetto a quanto accertato e determinato dall'Agenzia delle Entrate.
Si è costituito l'Ufficio, che contesta le argomentazioni del contribuente e la conferma dell'atto impositivo impugnato.
All'udienza del 15.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, valutati gli atti processuali, in via preliminare ritiene che non si possa accogliere la tesi del contribuente circa l'intervenuto passaggio in giudicato interno della pronuncia della Corte di secondo grado sul capo della sentenza che ha rideterminato il quantum debeatur della pretesa impositiva per i seguenti motivi.
Il ricorso per Cassazione che presentava, quale unico motivo, la violazione degli artt. 115, cod. proc. civ.,
32, d.p.r. n. 600/1973 e 51, d.p.r. 26 ottobre 1972 è stato correttamente proposto sulla base della motivazione della sentenza di secondo grado n. 2714/17, che ha reputato non contestate le risultanze della consulenza di parte, consulenza in base alla quale è stata poi ridotta la ripresa fiscale.
Questo motivo di ricorso (incidentale) è stato accolto dalla Suprema Corte nell'ordinanza n. 3/2025 di cui al presente giudizio in riassunzione, che ha nel contempo respinto il ricorso principale proposto dal contribuente,
Nella sentenza della Suprema corte si legge che: “.. tali fatti sono da considerarsi specificamente contestati e le avverse allegazioni del contribuente non abbisognano quindi, sul punto, di specifiche contestazioni (infatti già presenti nel processo attraverso l'atto impugnato), rimanendo il principio di cui all'art. 115, cod. proc. civ., confinato sul piano strettamente probatorio..”. Questa motivazione risulta in coerenza con l'orientamento univoco della Suprema corte, secondo cui “… nel processo tributario, il principio di non contestazione deve essere coordinato con quello, correlato alla specialità del contenzioso, secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi). Tale principio, che costituisce una forma di semplificazione processuale, consente di ritenere provato un fatto non solo nell'ipotesi in cui una parte né alleghi l'esistenza e l'altra ne faccia espressa ammissione, ma anche nella diversa ipotesi in cui la parte onerata di provare il fatto lo alleghi in modo specifico e la controparte non contesti specificamente tale circostanza. …” (Cassazione ordinanza n. 29690/2021; Cass., sez. 5, 6 febbraio 2015, n. 2196; Cass., sez.5, 6 dicembre 2018, n. 31619; Cass., sez. 5, 1 ottobre 2018, n. 23710; Cass., sez.5, 13 marzo 2019, n., 7127).
Pertanto, nel caso di specie non è intervenuto alcun giudicato interno del capo della sentenza n. 2714/9/2017 in ordine alla rideterminazione del quantum.
Venendo quindi all'esame del merito si osserva che con riferimento alle contestazioni mosse dal contribuente in relazione all'atto impositivo impugnato in sede di contraddittorio i versamenti riconducibili al padre ( Ricorrente_1) sono già riconosciuti dall'Ufficio nel corso della fase istruttoria come risulta riconosciuto a pagina 5 dell'avviso di accertamento si legge: “…l'Ufficio quantifica secondo il seguente schema gli importi sottratti a tassazione derivanti dalle indagini finanziarie svolte, non considerando gli assegni intestati al padre Ricorrente_1, che non sono stati giustificati da idonea documentazione, e che saranno ripresi a tassazione con separato atto in capo allo stesso”.
Le ulteriori censure mosse all'atto impugnato risultano prive di prova oggettiva ed inconfutabile che possa dimostrare, ex art. 2697 c.c., l'irrilevanza fiscale delle movimentazioni bancarie (che il ricorrente qualifica come meri trasferimenti) e dall'altro, la riconducibilità dei versamenti alle fatture attive emesse nel 2009.
L'Amministrazione infine invoca, correttamente a parere del Collegio, la preclusione processuale di cui all'art. 32 del d.P.R. 600/1973 “…le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa”. A tal proposito si osserva con la sentenza n. 137 del 2 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale del richiamato art. 32, sollevate, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, affermando che la preclusione probatoria opera solo per gli elementi informativi che hanno un contenuto univocamente "a favore del contribuente", da intendersi come quelli che, ove immediatamente consegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre la portata dell'eventuale pretesa dell'amministrazione finanziaria.
Secondo la Corte la ratio della norma censurata è rivolta a spingere il contribuente a cooperare all'attività dell'amministrazione finanziaria, nell'ambito di una lealtà espressiva di una convergenza di interessi alla corretta determinazione dell'obbligazione tributaria e funzionale a evitare, anche con scopo deflattivo,
l'istaurazione di un giudizio tributario non necessario.
Conseguentemente, in sede di rinvio il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l'appello dell'Ufficio.
La peculiarità della vicenda processuale sottoposta al giudizio di questa Corte giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
P.Q.M.
in sede di rinvio, accoglie l'appello dell'ufficio. compensa le spese del giudizio di legittimità e di merito