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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2025, n. 3678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3678 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 6572/2019
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio,
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.,
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6572 R.G. dell'anno 2019,
t r a
- ( p. iva in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LE PO e con lo stesso elettivamente domiciliato in San Sebastiano al Vesuvio alla via Da Vinci, n. 7, giusta procura in atti;
appellante
e
- (c.f. ) (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
) (c.f. ) elettivamente domiciliati C.F._2 CP_3 C.F._3 in Angri alla Via Messina n° 07 presso lo studio dell'Avv. Sabina Esposito dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procura a margine dell'originale dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
appellati nonché
- residente in S. Egidio del Monte Albino (Sa) alla via Grimaldi I, traversa n. Controparte_4
27; appellato contumace
pag. 2/8 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, n. 2831/19, depositata il 20.05.19, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 10.12.2019 la parte appellante “ Parte_1
” in persona del l.r.p.t. conveniva in giudizio , ,
[...] CP_1 CP_2
e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ CP_3 Controparte_4 dichiarare congrue e satisfattive le somme offerte da in data 18.07.2016 e per l'effetto Parte_1 rigettare le domande proposte da e;
in subordine disporre che dalle somme CP_1 CP_3 liquidate dal primo Giudice a e venga detratto l'importo di € 700,00 CP_1 CP_3 per ogni danneggiato già versato dalla prima dell'incardinarsi del giudizio;
condannare Parte_1
e al pagamento delle competenze di lite del primo grado di giudizo in CP_1 CP_3 favore della porre definitivamente le spese di ctu pari ad € 900,00 a carico degli Parte_1 appellati;
in via gradata compensare le spese di giudizio di primo grado, ivi comprese quelle di ctu, in virtù della soccombenza reciproca;
condannare e al pagamento di spese e CP_1 CP_3 competenze di lite del secondo grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa ”.
L'appello veniva proposto avverso la sentenza n. 2831/19 emessa dal Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, pubblicata in data 20.05.19, resa nel procedimento n. 1290/17 RG.
In data 15.04.2020 si costituivano in giudizio , e CP_1 CP_2 CP_3 chiedendo la reiezione del proposto appello.
[...]
benchè regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_4
La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione proposto da e agendo in proprio e quali CP_1 CP_3 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nell'interesse di CP_2 quest'ultimo
Con tale atto di citazione e deducevano: che in data CP_1 CP_3
22.01.20016, ore 15.45 circa, alla via Califano del Comune di S. Egidio del Monte
Albino, il veicolo tg. BF492RR, condotto da e di proprietà di CP_1 CP_3
percorreva la predetta strada allorquando veniva tamponato dal veicolo Ford
[...]
Fiesta tg. DZ573HH, di proprietà di che al momento del sinistro sul Controparte_4 veicolo condotto da viaggiavano trasportati e CP_1 CP_3 CP_1
pag. 3/8 ; che in seguito al verificarsi del sinistro pativano lesioni;
che veniva dunque CP_2 richiesto il risarcimento del danno alla quale compagnia che garantiva la Parte_1 circolazione del veicolo BF492RR al momento del sinistro.
Si costituiva in giudizio la che contestava la domanda attorea per come Parte_1 formulata in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
anche in primo grado, rimaneva contumace. Controparte_4
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito con sentenza n. 2831/19 depositata in data 20.05.2019 il Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, tenuto conto delle risultanze processuali, in accoglimento della domanda attorea così statuiva : “ dichiara responsabile esclusivo del sinistro di Controparte_4 cui alla motivazione;
condanna in solido e in persona del l.r.p.t. al Controparte_4 Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 712,61 in favore di liquidata all'attualità; CP_1 condanna in solido e in persona del l.r.p.t. al pagamento della Controparte_4 Parte_1 complessiva somma di € 784,30 in favore di , liquidata all'attualità; condanna in solido CP_3
e in persona del l.r.p.t. al pagamento della complessiva somma di € 868,81 CP_3 Parte_1 in favore di liquidata all'attualità; condanna in solido e CP_2 Controparte_4 Parte_1
[...
in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio da determinarsi in € 1.900,00 di cui €
1.050 per spese vive, € 900,00 per ctu oltre 15% per rimborso forfettario iva e cpa a favore del procuratore di e per dichiarato anticipo;
condanna in solido e CP_1 CP_3 CP_3
al pagamento delle spese di giudizio da determinarsi in € 1.000,00 di cui € 600,00 per Parte_1 spese vive, ivi inclusi € 450,00 per ctu oltre rimborso forfettario, iva e cpa a favore del procuratore di per dichiarato anticipo”.CP_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la adducendo i Parte_2 motivi di seguito specificati: - Omessa, incompleta, illogica motivazione su un punto decisivo della controversia – infondatezza della richiesta risarcitoria di e CP_1
– Congruità della somma offerta - Erronea determinazione degli importi da CP_3 versare agli appellati. - Erronea liquidazione di spese e competenze di lite nonché di ctu.
Si costituivano in giudizio e nonché che CP_1 CP_2 CP_3 concludevano come innanzi indicato.
regolarmente evocato in giudizo, rimaneva contumace. Controparte_4
pag. 4/8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può ritenersi fondato e, quindi, va accolto nei termini e nei limiti di seguito esposti.
In attuazione del precetto del “tantum devolutum quantum appellatum” di cui all'art. 342
C.P.C., si procede ad esaminare la decisione appellata, limitatamente al capo relativo alla erronea determinazione degli importi da versare agli appellati.
Sullo specifico punto, risulta condivisibile quanto evidenziato dall'appellante in ordine alla mancata detrazione, dalla somma complessivamente riconosciuta in favore degli appellati, delle somme ricevute, incassate e trattenute in conto del maggiore avere da questi ultimi come dagli stessi riconosciuti sin dal giudizio di primo grado.
Al riguardo preliminarmente rileva il Tribunale che nessun dubbio sussiste in ordine alla piena valenza probatoria della riportata relazione del c.t.u. che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ.
8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n. 2802).
In particolare, all'esito di tale accertamento, fondato sull'esame diretto dei periziandi e sull'analisi della documentazione medica in atti, è emerso che i danneggiati hanno riportato postumi permanenti causalmente riconducibili alle lesioni subite in occasione dell'accadimento de quo.
Dunque, il C.T.U. è giunto alle seguenti quantificazioni:
- : inv. temporanea 100% giorni 3; inv. temporanea 50% giorni 10; inv. CP_1 temporanea 25% giorni 20;
- : inv. temporanea 100% giorni 3; inv. temporanea 50% giorni 10; inv. CP_2 temporanea 25% giorni 20;
Rosa inv. temporanea 100% giorni 4; inv. temporanea 50% giorni 10; inv. CP_3 temporanea 25% giorni 20.
A siffatto proposito, in ogni caso, quanto alla tipologia delle lesioni riportate ed alla determinazione della loro incidenza sull'integrità fisica del danneggiato, va evidenziato pag. 5/8 che l'accertamento operato dal consulente medico-legale d'ufficio risulta ampiamente attendibile in ordine alle conseguenze lesive occorse all'attore.
Invero, si deve sottolineare la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui passaggi argomentativi risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendono spunto, costituiti dalle risultanze della documentazione medica acquista agli atti e dalla visita medico-legale del danneggiato, e, quindi, deve concludersi che il consulente non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni.
In ordine alla determinazione ed alla liquidazione del danno, si deve necessariamente muovere dall'indicazione scaturente dal fondamentale arresto giurisprudenziale di legittimità di cui alle Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972, secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 C.P. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n, 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,7282 e 7283 del 2003).
Ed invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di pag. 6/8 relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nell'elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
A questo punto, a fronte delle determinazioni del CTU, il Giudice di prime cure liquidava le seguenti somme: €712,61 nei confronti di;
€784,30 nei CP_1 confronti di €868,81 nei confronti di . CP_3 CP_2
Alla luce dei predetti importi, considerato le offerte formulate dalla compagnia appellante, trattenute in conto del maggiore avere da e CP_1 CP_3 sussiste il diritto degli appellati e a ricevere le somme CP_1 CP_3 liquidate in primo grado detratte le somme offerte dalla e quindi: €12,61 Parte_1 in favore di (€712,61 - €700,00); €84,30 per (€784,30 - CP_1 CP_3
€700,00).
Quanto a , null'altro deve essere versato in favore di questi atteso che la CP_2
ha già versato quanto riconosciuto dal Giudice di Pace, come dichiarato Parte_1 dagli stessi appellanti.
L'accoglimento del gravame sul punto della detrazione degli acconti, unitamente alla sproporzione tra il quantum liquidato e l'elevato contenzioso generato dalle parti originarie, giustifica la riforma delle spese di lite e di CTU di primo grado in virtù della soccombenza reciproca e la condanna alle spese del presente grado per la soccombenza degli appellati.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
pag. 7/8 1. In accoglimento del presente gravame, in riforma della sentenza n. 2831/2019 del
Giudice di Pace di Nocera Inferiore:
1.1 Condanna la e al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4
, ove non ancora corrisposti, di €12,61 (euro dodici/61). CP_1
1.2 Condanna la al pagamento in favore di Controparte_5
ove non ancora corrisposti, di €84,30 (euro CP_3 ottantaquattro/30).
2. Compensa integralmente tra le parti le spese legali del primo grado di giudizio,
3. Pone le spese di CTU del primo grado di giudizio a carico delle parti in solido
4. Condanna gli appellati , e , in solido tra CP_1 CP_3 CP_2 loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di parte appellante ( , pari ad €1.068,60 di cui €174,00 per spese vive Parte_1 ed €894,60 per compensi professionali, oltre iva e cassa come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pag. 8/8
SEZIONE SECONDA CIVILE
Rg. 6572/2019
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio,
rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter c.p.c.,
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite, le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il Giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse, riportandosi alle note conclusive depositate in atti, hanno chiesto decidersi la causa;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c. con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
dott.ssa Gisella Ciniglio REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6572 R.G. dell'anno 2019,
t r a
- ( p. iva in persona del l.r.p.t. rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
LE PO e con lo stesso elettivamente domiciliato in San Sebastiano al Vesuvio alla via Da Vinci, n. 7, giusta procura in atti;
appellante
e
- (c.f. ) (c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
) (c.f. ) elettivamente domiciliati C.F._2 CP_3 C.F._3 in Angri alla Via Messina n° 07 presso lo studio dell'Avv. Sabina Esposito dal quale sono rappresentati e difesi in forza di procura a margine dell'originale dell'atto di citazione del giudizio di primo grado;
appellati nonché
- residente in S. Egidio del Monte Albino (Sa) alla via Grimaldi I, traversa n. Controparte_4
27; appellato contumace
pag. 2/8 Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, n. 2831/19, depositata il 20.05.19, non notificata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello iscritto a ruolo in data 10.12.2019 la parte appellante “ Parte_1
” in persona del l.r.p.t. conveniva in giudizio , ,
[...] CP_1 CP_2
e al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ CP_3 Controparte_4 dichiarare congrue e satisfattive le somme offerte da in data 18.07.2016 e per l'effetto Parte_1 rigettare le domande proposte da e;
in subordine disporre che dalle somme CP_1 CP_3 liquidate dal primo Giudice a e venga detratto l'importo di € 700,00 CP_1 CP_3 per ogni danneggiato già versato dalla prima dell'incardinarsi del giudizio;
condannare Parte_1
e al pagamento delle competenze di lite del primo grado di giudizo in CP_1 CP_3 favore della porre definitivamente le spese di ctu pari ad € 900,00 a carico degli Parte_1 appellati;
in via gradata compensare le spese di giudizio di primo grado, ivi comprese quelle di ctu, in virtù della soccombenza reciproca;
condannare e al pagamento di spese e CP_1 CP_3 competenze di lite del secondo grado di giudizio, oltre spese generali, iva e cpa ”.
L'appello veniva proposto avverso la sentenza n. 2831/19 emessa dal Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, pubblicata in data 20.05.19, resa nel procedimento n. 1290/17 RG.
In data 15.04.2020 si costituivano in giudizio , e CP_1 CP_2 CP_3 chiedendo la reiezione del proposto appello.
[...]
benchè regolarmente evocato in giudizio, rimaneva contumace. Controparte_4
La sentenza appellata è stata emessa nell'ambito di un giudizio instaurato con atto di citazione proposto da e agendo in proprio e quali CP_1 CP_3 esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nell'interesse di CP_2 quest'ultimo
Con tale atto di citazione e deducevano: che in data CP_1 CP_3
22.01.20016, ore 15.45 circa, alla via Califano del Comune di S. Egidio del Monte
Albino, il veicolo tg. BF492RR, condotto da e di proprietà di CP_1 CP_3
percorreva la predetta strada allorquando veniva tamponato dal veicolo Ford
[...]
Fiesta tg. DZ573HH, di proprietà di che al momento del sinistro sul Controparte_4 veicolo condotto da viaggiavano trasportati e CP_1 CP_3 CP_1
pag. 3/8 ; che in seguito al verificarsi del sinistro pativano lesioni;
che veniva dunque CP_2 richiesto il risarcimento del danno alla quale compagnia che garantiva la Parte_1 circolazione del veicolo BF492RR al momento del sinistro.
Si costituiva in giudizio la che contestava la domanda attorea per come Parte_1 formulata in quanto improponibile, inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto.
anche in primo grado, rimaneva contumace. Controparte_4
La causa veniva istruita mediante produzione documentale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
All'esito con sentenza n. 2831/19 depositata in data 20.05.2019 il Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, tenuto conto delle risultanze processuali, in accoglimento della domanda attorea così statuiva : “ dichiara responsabile esclusivo del sinistro di Controparte_4 cui alla motivazione;
condanna in solido e in persona del l.r.p.t. al Controparte_4 Parte_1 pagamento della complessiva somma di € 712,61 in favore di liquidata all'attualità; CP_1 condanna in solido e in persona del l.r.p.t. al pagamento della Controparte_4 Parte_1 complessiva somma di € 784,30 in favore di , liquidata all'attualità; condanna in solido CP_3
e in persona del l.r.p.t. al pagamento della complessiva somma di € 868,81 CP_3 Parte_1 in favore di liquidata all'attualità; condanna in solido e CP_2 Controparte_4 Parte_1
[...
in persona del l.r.p.t. al pagamento delle spese di giudizio da determinarsi in € 1.900,00 di cui €
1.050 per spese vive, € 900,00 per ctu oltre 15% per rimborso forfettario iva e cpa a favore del procuratore di e per dichiarato anticipo;
condanna in solido e CP_1 CP_3 CP_3
al pagamento delle spese di giudizio da determinarsi in € 1.000,00 di cui € 600,00 per Parte_1 spese vive, ivi inclusi € 450,00 per ctu oltre rimborso forfettario, iva e cpa a favore del procuratore di per dichiarato anticipo”.CP_2
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la adducendo i Parte_2 motivi di seguito specificati: - Omessa, incompleta, illogica motivazione su un punto decisivo della controversia – infondatezza della richiesta risarcitoria di e CP_1
– Congruità della somma offerta - Erronea determinazione degli importi da CP_3 versare agli appellati. - Erronea liquidazione di spese e competenze di lite nonché di ctu.
Si costituivano in giudizio e nonché che CP_1 CP_2 CP_3 concludevano come innanzi indicato.
regolarmente evocato in giudizo, rimaneva contumace. Controparte_4
pag. 4/8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello può ritenersi fondato e, quindi, va accolto nei termini e nei limiti di seguito esposti.
In attuazione del precetto del “tantum devolutum quantum appellatum” di cui all'art. 342
C.P.C., si procede ad esaminare la decisione appellata, limitatamente al capo relativo alla erronea determinazione degli importi da versare agli appellati.
Sullo specifico punto, risulta condivisibile quanto evidenziato dall'appellante in ordine alla mancata detrazione, dalla somma complessivamente riconosciuta in favore degli appellati, delle somme ricevute, incassate e trattenute in conto del maggiore avere da questi ultimi come dagli stessi riconosciuti sin dal giudizio di primo grado.
Al riguardo preliminarmente rileva il Tribunale che nessun dubbio sussiste in ordine alla piena valenza probatoria della riportata relazione del c.t.u. che, come ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte, può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni di fatto rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche (cfr., ex multis, Cass. Civ.
8.1.2004, n. 88; Cass. Civ. 21.7.2003, n. 11332; Cass. Civ. 10.3.2000, n. 2802).
In particolare, all'esito di tale accertamento, fondato sull'esame diretto dei periziandi e sull'analisi della documentazione medica in atti, è emerso che i danneggiati hanno riportato postumi permanenti causalmente riconducibili alle lesioni subite in occasione dell'accadimento de quo.
Dunque, il C.T.U. è giunto alle seguenti quantificazioni:
- : inv. temporanea 100% giorni 3; inv. temporanea 50% giorni 10; inv. CP_1 temporanea 25% giorni 20;
- : inv. temporanea 100% giorni 3; inv. temporanea 50% giorni 10; inv. CP_2 temporanea 25% giorni 20;
Rosa inv. temporanea 100% giorni 4; inv. temporanea 50% giorni 10; inv. CP_3 temporanea 25% giorni 20.
A siffatto proposito, in ogni caso, quanto alla tipologia delle lesioni riportate ed alla determinazione della loro incidenza sull'integrità fisica del danneggiato, va evidenziato pag. 5/8 che l'accertamento operato dal consulente medico-legale d'ufficio risulta ampiamente attendibile in ordine alle conseguenze lesive occorse all'attore.
Invero, si deve sottolineare la precisione e la completezza dell'accertamento tecnico, i cui passaggi argomentativi risultano pienamente supportati da criteri di logica e razionalità nonché si rivelano del tutto coerenti rispetto alle premesse di fatto da cui prendono spunto, costituiti dalle risultanze della documentazione medica acquista agli atti e dalla visita medico-legale del danneggiato, e, quindi, deve concludersi che il consulente non ha chiaramente tralasciato alcun elemento utile ai fini della formulazione delle proprie determinazioni.
In ordine alla determinazione ed alla liquidazione del danno, si deve necessariamente muovere dall'indicazione scaturente dal fondamentale arresto giurisprudenziale di legittimità di cui alle Sezioni Unite, 11 novembre 2008, n. 26972, secondo il quale il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – ex art. 185 C.P. – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: cfr. Corte Cost. n, 233/2003; Cass. civ. nn. 7281,7282 e 7283 del 2003).
Ed invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate ed il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 26972/2008).
Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di pag. 6/8 relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nell'elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).
A questo punto, a fronte delle determinazioni del CTU, il Giudice di prime cure liquidava le seguenti somme: €712,61 nei confronti di;
€784,30 nei CP_1 confronti di €868,81 nei confronti di . CP_3 CP_2
Alla luce dei predetti importi, considerato le offerte formulate dalla compagnia appellante, trattenute in conto del maggiore avere da e CP_1 CP_3 sussiste il diritto degli appellati e a ricevere le somme CP_1 CP_3 liquidate in primo grado detratte le somme offerte dalla e quindi: €12,61 Parte_1 in favore di (€712,61 - €700,00); €84,30 per (€784,30 - CP_1 CP_3
€700,00).
Quanto a , null'altro deve essere versato in favore di questi atteso che la CP_2
ha già versato quanto riconosciuto dal Giudice di Pace, come dichiarato Parte_1 dagli stessi appellanti.
L'accoglimento del gravame sul punto della detrazione degli acconti, unitamente alla sproporzione tra il quantum liquidato e l'elevato contenzioso generato dalle parti originarie, giustifica la riforma delle spese di lite e di CTU di primo grado in virtù della soccombenza reciproca e la condanna alle spese del presente grado per la soccombenza degli appellati.
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice Unico dott.ssa Gisella Ciniglio, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
pag. 7/8 1. In accoglimento del presente gravame, in riforma della sentenza n. 2831/2019 del
Giudice di Pace di Nocera Inferiore:
1.1 Condanna la e al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_4
, ove non ancora corrisposti, di €12,61 (euro dodici/61). CP_1
1.2 Condanna la al pagamento in favore di Controparte_5
ove non ancora corrisposti, di €84,30 (euro CP_3 ottantaquattro/30).
2. Compensa integralmente tra le parti le spese legali del primo grado di giudizio,
3. Pone le spese di CTU del primo grado di giudizio a carico delle parti in solido
4. Condanna gli appellati , e , in solido tra CP_1 CP_3 CP_2 loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, in favore di parte appellante ( , pari ad €1.068,60 di cui €174,00 per spese vive Parte_1 ed €894,60 per compensi professionali, oltre iva e cassa come per legge.
Provvedimento redatto e trasmesso telematicamente in data 26.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
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