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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 31/10/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5809/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. CALIO' CARMELO
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. ANTONIAZZI MARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
28/10/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a [...] il Parte_1
10/11/1965 e nato a [...] il [...] del matrimonio Parte_2
contratto il 22/05/1996 e trascritto al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 1996, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
2. Autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
3. I figli e sono economicamente autosufficienti. Persona_1 Persona_2
4. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
5. Il sig. si impegna a cedere, entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione, Parte_1
alla sig.ra che accetta, la propria quota di comproprietà (50%) sull'immobile Parte_3
costituente casa coniugale, sito in Comune di Treviso, via Nascimben 21 e così descritto: Catasto
Fabbricati, sez. H, Foglio 2, part. 673 sub 3, cat. A/7, cl. 1, vani 11, abitazione in villini;
e Catasto Terreni,
Foglio 41, part. 671, Ha. 00.16.03, terreno;
per migliore descrizione si fa comunque riferimento agli atti di provenienza, rispettivamente per l'abitazione all'atto di compravendita del 15.7.2010 a rogito Notaio
di IL (TV), rep. 143033/21959, e per il terreno all'atto di compravendita del 30.3.2011 Per_3 a rogito Notaio di IL (TV), rep. 143864/22582. Il sig. dichiara di non avere Per_3 Pt_1
alcuna pretesa su mobili e oggetti contenuti nell'immobile, che pertanto resteranno assegnati a titolo definitivo alla sig.ra La sig.ra si impegna a cedere al sig. Pt_2 Parte_3 Parte_1
che accetta, entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione, l'immobile sito in Comune di
IO (TV), via Piave 20, pervenutole per successione di e di cui è esclusiva Persona_4
proprietaria, così descritto: Catasto Fabbricati, sez. A, Fg. 1, part. 187 sub 1, cat. A/3, cl. 2, vani 6,5, abitazione p. T-1.
Le parti si danno atto che le suddette cessioni rientrano negli accordi a cui sono addivenuti nell'ambito della presente procedura, a regolamentazione dei diritti e dei doveri di carattere familiarepatrimoniale insorti con il vincolo del matrimonio. Costituendo pertanto accordo raggiunto nell'ambito della procedura di separazione, verrà richiesta l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 L. 06.03.1987 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni e della sentenza della Corte Costituzionale 10.05.1999 n. 154 nonché della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n.27/E.
Le spese notarili saranno a carico dei coniugi in pari misura;
qualora vengano stipulati due o più distinti atti, le spese per la cessione degli immobili siti in Treviso saranno a carico della sig.ra mentre Pt_2
quelle relative alla cessione dell'immobile sito in IO saranno a carico del sig. . Pt_1
6. La sig.ra si impegna inoltre a corrispondere al sig. che accetta, Parte_3 Parte_1
la somma di euro 38.000 (trentottomila=), contestualmente all'atto o agli atti notarili di cessione degli immobili di cui al punto precedente.
7. Le autovetture autovettura Hyundai tg. GB164SF e Jeep tg. GK957DP sono definitivamente assegnate ai coniugi cui sono intestate. I saldi dei conti correnti restano definitivamente assegnati ai rispettivi intestatari.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza. Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 28/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 5809/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente
Dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore
Dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. CALIO' CARMELO
c.f.: C.F._1
e
, Parte_2
con l'avv. ANTONIAZZI MARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse. Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
28/10/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione della causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi da nato a [...] il Parte_1
10/11/1965 e nato a [...] il [...] del matrimonio Parte_2
contratto il 22/05/1996 e trascritto al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 1996, del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO alle seguenti condizioni:
2. Autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di reciproco rispetto.
3. I figli e sono economicamente autosufficienti. Persona_1 Persona_2
4. I coniugi provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, essendo economicamente autosufficienti.
5. Il sig. si impegna a cedere, entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione, Parte_1
alla sig.ra che accetta, la propria quota di comproprietà (50%) sull'immobile Parte_3
costituente casa coniugale, sito in Comune di Treviso, via Nascimben 21 e così descritto: Catasto
Fabbricati, sez. H, Foglio 2, part. 673 sub 3, cat. A/7, cl. 1, vani 11, abitazione in villini;
e Catasto Terreni,
Foglio 41, part. 671, Ha. 00.16.03, terreno;
per migliore descrizione si fa comunque riferimento agli atti di provenienza, rispettivamente per l'abitazione all'atto di compravendita del 15.7.2010 a rogito Notaio
di IL (TV), rep. 143033/21959, e per il terreno all'atto di compravendita del 30.3.2011 Per_3 a rogito Notaio di IL (TV), rep. 143864/22582. Il sig. dichiara di non avere Per_3 Pt_1
alcuna pretesa su mobili e oggetti contenuti nell'immobile, che pertanto resteranno assegnati a titolo definitivo alla sig.ra La sig.ra si impegna a cedere al sig. Pt_2 Parte_3 Parte_1
che accetta, entro 60 giorni dal deposito della sentenza di separazione, l'immobile sito in Comune di
IO (TV), via Piave 20, pervenutole per successione di e di cui è esclusiva Persona_4
proprietaria, così descritto: Catasto Fabbricati, sez. A, Fg. 1, part. 187 sub 1, cat. A/3, cl. 2, vani 6,5, abitazione p. T-1.
Le parti si danno atto che le suddette cessioni rientrano negli accordi a cui sono addivenuti nell'ambito della presente procedura, a regolamentazione dei diritti e dei doveri di carattere familiarepatrimoniale insorti con il vincolo del matrimonio. Costituendo pertanto accordo raggiunto nell'ambito della procedura di separazione, verrà richiesta l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 19 L. 06.03.1987 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni e della sentenza della Corte Costituzionale 10.05.1999 n. 154 nonché della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21 giugno 2012, n.27/E.
Le spese notarili saranno a carico dei coniugi in pari misura;
qualora vengano stipulati due o più distinti atti, le spese per la cessione degli immobili siti in Treviso saranno a carico della sig.ra mentre Pt_2
quelle relative alla cessione dell'immobile sito in IO saranno a carico del sig. . Pt_1
6. La sig.ra si impegna inoltre a corrispondere al sig. che accetta, Parte_3 Parte_1
la somma di euro 38.000 (trentottomila=), contestualmente all'atto o agli atti notarili di cessione degli immobili di cui al punto precedente.
7. Le autovetture autovettura Hyundai tg. GB164SF e Jeep tg. GK957DP sono definitivamente assegnate ai coniugi cui sono intestate. I saldi dei conti correnti restano definitivamente assegnati ai rispettivi intestatari.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza. Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 28/10/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Marina Righi Dott.ssa Susanna Menegazzi