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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1016/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVINI Parte_1 P.IVA_1 KATY ATTORE contro
(C.F. , CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia parte attrice come da atto di citazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi per brevità anche solo ) ha convenuto Parte_1 CP_2 innanzi all'intestato Tribunale al fine di vedere accolte nei confronti di CP_1 quest'ultima le seguenti conclusioni <voglia l'ill.mo tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare la sig.ra a rimborsare alla cp_1
quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le Controparte_3 vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 23.100.80.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta: <1) che in forza dell'art. 283, comma 1 lett. b) il Fondo di Garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione. In particolare lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di €. 500,00.=, per la parte eccedente tale ammontare. 2) Che la in forza dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, Parte_2 dell'art. 286, comma 1, Decr. Legisl. 7 settembre 2005 n. 209 e del provvedimento n. CP_4 2171 del 5 febbraio 2003, è impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Emilia Romagna. 3) Che ai sensi pagina 1 di 4 dell'art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n. 209 del 7 settembre 2005 l'impresa designata ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto, anche in via di transazione, nonché degli interessi e delle spese. 4) Che nella sua qualità di impresa designata, la ha assunto la gestione del sinistro, Controparte_5 avvenuto in data 16/02/02 alle ore 13.45 circa, in Bologna, lungo via Strada Maggiore all'altezza del civico n. 1 tra l'autovettura il pedone ed il ciclomotore Controparte_6 Yamaha Neos tg. 860KM (privo di copertura assicurativa) di proprietà e condotto dalla sig.ra
, la quale investiva il pedone che stava attraversando la sede viaria sulle CP_7 apposite strisce pedonali (cfr. all. n. 1). 5) Che la sig.ra e la CP_6 Controparte_8 provvedevano ad inoltrare alla compagnia
[...] Controparte_9 designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la richiesta di risarcimento per i danni subiti nel sinistro “de quo” (cfr. all. n. 2). 6) Che la scrivente, in qualità di impresa designata alla gestione del FGVS, provvedeva ad istruire in via stragiudiziale la pratica con l'Avv. Nizzola, delegato per la trattazione del sinistro e direttamente con la 7) Che la CP_8 citata impresa designata, stante la responsabilità del ciclomotore tg. 860KM liquidava la somma di €. 23.100.80.= di cui €. 6.110.80.= in favore della ed €. Controparte_8 16.990.00.= in favore della sig.ra , comprensiva delle spese legali come da Controparte_6 documentazione che si produce (cfr. all. nn. 3-5) 8) Che in veste di mandataria della Parte_2 per il recupero del credito, con racc.ta a.r. del 05/06/06 e 03/10/06 la società Clavis
[...]
s.n.c., intimava il rimborso della somma di €. 23.100.80.= alla responsabile del sinistro (cfr. all. n. 6). 9) Che nonostante il sollecito a stessa non ha provveduto al versamento di quanto dovuto. 10) Che la scrivente, ai sensi dell'art. 2 e 3 del D. L. 132/2014 convertivo in L 162/2014, procedeva all'instaurazione della negoziazione assistita alla quale il debitore non aderiva (cfr. all. n. 7). 11) Che, pertanto, la ricorrente intende agire in regresso ex art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n. 209 del 7 settembre 2005 nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese>>.
3. Parte convenuta è rimasta contumace.
4. Istruita la causa documentalmente e mediante assunzione di prove orali, all'udienza del 16.10.25, precisate le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, si concorda con le difese attoree laddove inquadrano la fattispecie in esame nei termini che seguono: <l'azione di rivalsa spettante all'impresa designata alla gestione del fondo garanzia nei confronti dei responsabili sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto, è infatti rivolta tutela un diritto autonomo, che ha titolo nella legge e nel pagamento eseguito non fatto illecito responsabile dannoso. pertanto, l'azione può deve identificarsi al “risarcimento danno prodotto dalla circolazione veicoli" (cass. civ. sez. iii, 10176 97). si tratta invero una fattispecie
“legale” che si differenzia dalle altre e diverse azioni di regresso previste dall'ordinamento, quale ad esempio quella spettante all'assicuratore del veicolo, solidalmente obbligato assieme al proprietario. Infatti, ancorché il diritto del Fondo abbia fondamento immediato nel pagamento eseguito in favore del danneggiato, (che a sua volta presuppone l'esistenza di un'obbligazione da fatto illecito) e quindi integri una fattispecie di solidarietà atipica con l'obbligazione risarcitoria, tale diritto trova il suo fondamento esclusivamente nella legge e pertanto al di fuori di uno specifico rapporto di natura contrattuale... Partendo da tali premesse, da un lato, il diritto di rivalsa del Fondo non può e non deve essere ricondotto alla fattispecie di surrogazione legale, che rappresenta una forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito di altro soggetto (cfr. Cass. 4015-92; Cass. 1702-87), dall'altro, l'azione di rivalsa del Fondo nasce ex lege, automaticamente, dopo che questo ha pagina 2 di 4 pagato l'intero debito, operando quindi all'interno del rapporto che lega i due condebitori, senza riflessi verso l'esterno, come dispone l'art. 1299 c.c. (cfr. Cass. 1818-81 - Cass. 4678-84). In altri termini, il FGVS chiede al responsabile del sinistro di restituire (e non risarcire!!), quella somma pagata dallo Stato in conseguenza del mancato pagamento del premio della copertura assicurativa obbligatoria. Alla luce di ciò, non si potrà certo sostenere che la scrivente subentri nella stessa posizione sostanziale del danneggiato, vertendo la tutela su interessi diversi. E' l'azione del danneggiato che trova il suo fondamento nel fatto illecito commesso dal responsabile, non quella del FGVS che invece è rivolta ad un soggetto nei confronti del quale il suo titolare non è legato da uno specifico rapporto obbligatorio antecedente alla commissione del fatto illecito, ma da una solidarietà atipica che trova il suo fondamento nella legge>>.
6. La S.C. ha anche avuto occasione di chiarire che <el caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato, per conto fondo garanzia vittime della strada, ha natura sostitutiva, e solidale, rispetto a quella dei responsabili. ciò consegue che, se più sono i responsabili (come nel in cui il conducente che danno sia persona diversa dal proprietario), la suddetta impresa, una volta indennizzata vittima, stante l'inapplicabilità dell'art. 2055 cod. civ., può agire, recupero dell'intero importo pagato, ciascuno essi sui quali resta l'alea dell'eventuale insolvenza corresponsabili>> (v. Cass.2347 /11).
7. Nel merito, la domanda attorea è sufficientemente provata all'esito dell'istruttoria e della documentazione in atti.
Parte attrice ha, infatti, fornito idonea evidenza della sussistenza dei presupposti per l'esercizio della citata azione quali a) la scopertura assicurativa, b) la responsabilità dell'evento dannoso e c) il pagamento di quanto chiesto in rivalsa.
Per quanto attiene al punto a), la scopertura assicurativa del ciclomotore Yamaha tg. 860KM, infatti, è stata accertata dalla Polizia Municipale di Bologna la quale ha riscontrato che la polizza n. 323588 era scaduta in data 17/04/01. Gli agenti avevano provveduto a sanzionare la convenuta per la violazione dell'art. 193 CdS (Scopertura assicurativa).
Per quanto attiene al punto b), la dinamica è stata ricostruita dalla Polizia Municipale mediante la valutazione degli elementi raccolti e dalle dichiarazioni rilasciate, nel seguente modo “il motoveicolo A (senza ass.ne) proveniente da via Rizzoli, si immetteva nella via Strada Maggiore, dirigendosi dal centro di Bologna verso la periferia. Il pedone si accingeva ad attraversare la carreggiata della via Strada Maggiore, da dx verso sx rispetto alla direzione del motoveicolo A, servendosi del passaggio pedonale posto di fronte al civico n.
1. Il motoveicolo A giunto all'altezza del detto passaggio pedonale investiva sul lato sx il pedone rovinando al suolo unitamente a quest'ultimo”. La convenuta è stata sanzionata per la violazione dell'art. 191 CdS (pedoni). Inoltre, la convenuta, invitata a rendere l'interrogatorio formale, non si è presentata all'udienza, senza giustificato motivo: considera, pertanto, l'odierno magistrato per ammessa la circostanza di cui al quesito sottoposto all'interroganda, ovverosia che “...in data 16/02/02 alle ore 13.45 circa, in Bologna, lungo via Strada Maggiore all'altezza del civico n. 1 tra l'autovettura il pedone ed il ciclomotore Yamaha Neos tg. 860KM (privo Controparte_6 di copertura assicurativa) di proprietà e condotto dalla sig.ra , ....investiva il CP_7 pedone che stava attraversando la sede viaria sulle apposite strisce pedonali...” (v. verbale del 20.3.25).
Infine, in ordine al punto c), parte attrice ha depositato n. 2 atti di quietanza sottoscritti dalla danneggiata e dalla con cui queste ultime hanno dichiarato Controparte_8 pagina 3 di 4 “di ricevere, come ricevevano”, le somme richieste sia a titolo di risarcimento del danno, che a titolo di rimborso degli emolumenti pagati al proprio dipendente.
All'udienza del 28 maggio 2025, aggiungasi, la teste quale Dirigente Testimone_1 scolastico, interrogata sul capitolo 2 di cui alla memoria ex art. 171-ter n° 1 c.p.c. di parte attrice (“DCV che: in data 19/11/04 la (oggi Le corrispondeva la Parte_3 Parte_1 somma di €. 6.110.80, a titolo di rimborso di quanto corrisposto per emolumenti alla sig.ra danneggiata nel sinistro avvenuto in data 16/02/02 in Bologna, come da atto Controparte_6 di quietanza che Le si mostra”) ha dichiarato: <si è vero;
ho trovato il protocollo del 18 11 2004 avente per oggetto trasmissione di atto transazione e quietanza ai fini richiesta diritto rivalsa con riferimento all'infortunio cui in causa>>. La sig.ra non si è presentata a rendere la testimonianza ed è emerso dal suo decesso Controparte_6 come da certificato depositato in atti da parte attrice, ma alla luce del quadro probatorio complessivo, ex art. 116 c.p.c., l'odierno giudicante ritiene sufficientemente provato il pagamento alla predetta danneggiata come da quietanza sottoscritta in atti.
8. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere condannata a rimborsare alla quale CP_1 Controparte_3 impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui sopra, l'importo di €. 23.100.80. oltre interessi legali ex art. 1284 c.1 c.c. dal 17.8.21 (dì della messa in mora) alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (24.6.24) ed ex art. 1284 c.4 c.c. da tale data al saldo effettivo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm. facendo riferimenti ai parametri medi delle prime tre fasi di giudizio per cause del valore della presente causa, ritenendo (in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta) assorbita la quarta fase nella terza, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, nonché oltre a spese generali ex DM 55/14 ss.mm. e a spese di notifica, bolli e CU, per euro 301,00 complessivi.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna a rimborsare alla CP_1 [...]
in persona del l.r.p.t., quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per CP_3 le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui alla parte motiva, l'importo di €. 23.100.80, oltre interessi legali ex art. 1284 c.1 c.c. dal 17.8.21 al 24.6.24 ed ex art. 1284 c.4 c.c. da tale ultima data al saldo effettivo.
Condanna altresì, a rimborsare alla in persona del l.r.p.t., le CP_1 Controparte_3 spese di lite, che si liquidano in € 301,00 per spese, € 3.376,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, ed il 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1016/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROVINI Parte_1 P.IVA_1 KATY ATTORE contro
(C.F. , CP_1 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia parte attrice come da atto di citazione.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. (d'ora innanzi per brevità anche solo ) ha convenuto Parte_1 CP_2 innanzi all'intestato Tribunale al fine di vedere accolte nei confronti di CP_1 quest'ultima le seguenti conclusioni <voglia l'ill.mo tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, condannare la sig.ra a rimborsare alla cp_1
quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le Controparte_3 vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui in premessa, l'importo di €. 23.100.80.= ed interessi legali maturati e maturandi dal dì della messa in mora al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorario e sentenza provvisoriamente esecutiva ope legis>>.
2. In particolare, parte attrice rappresenta: <1) che in forza dell'art. 283, comma 1 lett. b) il Fondo di Garanzia per le vittime della strada risarcisce i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l'obbligo di assicurazione, nel caso in cui il veicolo o natante non risulti coperto da assicurazione. In particolare lo stesso articolo, al comma 2, stabilisce che il risarcimento è dovuto per i danni alla persona nonché per i danni alle cose, il cui ammontare sia superiore all'importo di €. 500,00.=, per la parte eccedente tale ammontare. 2) Che la in forza dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, Parte_2 dell'art. 286, comma 1, Decr. Legisl. 7 settembre 2005 n. 209 e del provvedimento n. CP_4 2171 del 5 febbraio 2003, è impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada per la Regione Emilia Romagna. 3) Che ai sensi pagina 1 di 4 dell'art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n. 209 del 7 settembre 2005 l'impresa designata ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto, anche in via di transazione, nonché degli interessi e delle spese. 4) Che nella sua qualità di impresa designata, la ha assunto la gestione del sinistro, Controparte_5 avvenuto in data 16/02/02 alle ore 13.45 circa, in Bologna, lungo via Strada Maggiore all'altezza del civico n. 1 tra l'autovettura il pedone ed il ciclomotore Controparte_6 Yamaha Neos tg. 860KM (privo di copertura assicurativa) di proprietà e condotto dalla sig.ra
, la quale investiva il pedone che stava attraversando la sede viaria sulle CP_7 apposite strisce pedonali (cfr. all. n. 1). 5) Che la sig.ra e la CP_6 Controparte_8 provvedevano ad inoltrare alla compagnia
[...] Controparte_9 designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la richiesta di risarcimento per i danni subiti nel sinistro “de quo” (cfr. all. n. 2). 6) Che la scrivente, in qualità di impresa designata alla gestione del FGVS, provvedeva ad istruire in via stragiudiziale la pratica con l'Avv. Nizzola, delegato per la trattazione del sinistro e direttamente con la 7) Che la CP_8 citata impresa designata, stante la responsabilità del ciclomotore tg. 860KM liquidava la somma di €. 23.100.80.= di cui €. 6.110.80.= in favore della ed €. Controparte_8 16.990.00.= in favore della sig.ra , comprensiva delle spese legali come da Controparte_6 documentazione che si produce (cfr. all. nn. 3-5) 8) Che in veste di mandataria della Parte_2 per il recupero del credito, con racc.ta a.r. del 05/06/06 e 03/10/06 la società Clavis
[...]
s.n.c., intimava il rimborso della somma di €. 23.100.80.= alla responsabile del sinistro (cfr. all. n. 6). 9) Che nonostante il sollecito a stessa non ha provveduto al versamento di quanto dovuto. 10) Che la scrivente, ai sensi dell'art. 2 e 3 del D. L. 132/2014 convertivo in L 162/2014, procedeva all'instaurazione della negoziazione assistita alla quale il debitore non aderiva (cfr. all. n. 7). 11) Che, pertanto, la ricorrente intende agire in regresso ex art. 292, comma 1, del Decr. Legisl. n. 209 del 7 settembre 2005 nei confronti del condebitore solidale responsabile del sinistro per quanto corrisposto per indennizzo, interessi e spese>>.
3. Parte convenuta è rimasta contumace.
4. Istruita la causa documentalmente e mediante assunzione di prove orali, all'udienza del 16.10.25, precisate le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, si concorda con le difese attoree laddove inquadrano la fattispecie in esame nei termini che seguono: <l'azione di rivalsa spettante all'impresa designata alla gestione del fondo garanzia nei confronti dei responsabili sinistro per il recupero dell'indennizzo corrisposto, è infatti rivolta tutela un diritto autonomo, che ha titolo nella legge e nel pagamento eseguito non fatto illecito responsabile dannoso. pertanto, l'azione può deve identificarsi al “risarcimento danno prodotto dalla circolazione veicoli" (cass. civ. sez. iii, 10176 97). si tratta invero una fattispecie
“legale” che si differenzia dalle altre e diverse azioni di regresso previste dall'ordinamento, quale ad esempio quella spettante all'assicuratore del veicolo, solidalmente obbligato assieme al proprietario. Infatti, ancorché il diritto del Fondo abbia fondamento immediato nel pagamento eseguito in favore del danneggiato, (che a sua volta presuppone l'esistenza di un'obbligazione da fatto illecito) e quindi integri una fattispecie di solidarietà atipica con l'obbligazione risarcitoria, tale diritto trova il suo fondamento esclusivamente nella legge e pertanto al di fuori di uno specifico rapporto di natura contrattuale... Partendo da tali premesse, da un lato, il diritto di rivalsa del Fondo non può e non deve essere ricondotto alla fattispecie di surrogazione legale, che rappresenta una forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito di altro soggetto (cfr. Cass. 4015-92; Cass. 1702-87), dall'altro, l'azione di rivalsa del Fondo nasce ex lege, automaticamente, dopo che questo ha pagina 2 di 4 pagato l'intero debito, operando quindi all'interno del rapporto che lega i due condebitori, senza riflessi verso l'esterno, come dispone l'art. 1299 c.c. (cfr. Cass. 1818-81 - Cass. 4678-84). In altri termini, il FGVS chiede al responsabile del sinistro di restituire (e non risarcire!!), quella somma pagata dallo Stato in conseguenza del mancato pagamento del premio della copertura assicurativa obbligatoria. Alla luce di ciò, non si potrà certo sostenere che la scrivente subentri nella stessa posizione sostanziale del danneggiato, vertendo la tutela su interessi diversi. E' l'azione del danneggiato che trova il suo fondamento nel fatto illecito commesso dal responsabile, non quella del FGVS che invece è rivolta ad un soggetto nei confronti del quale il suo titolare non è legato da uno specifico rapporto obbligatorio antecedente alla commissione del fatto illecito, ma da una solidarietà atipica che trova il suo fondamento nella legge>>.
6. La S.C. ha anche avuto occasione di chiarire che <el caso di sinistro stradale causato da veicolo non assicurato, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato, per conto fondo garanzia vittime della strada, ha natura sostitutiva, e solidale, rispetto a quella dei responsabili. ciò consegue che, se più sono i responsabili (come nel in cui il conducente che danno sia persona diversa dal proprietario), la suddetta impresa, una volta indennizzata vittima, stante l'inapplicabilità dell'art. 2055 cod. civ., può agire, recupero dell'intero importo pagato, ciascuno essi sui quali resta l'alea dell'eventuale insolvenza corresponsabili>> (v. Cass.2347 /11).
7. Nel merito, la domanda attorea è sufficientemente provata all'esito dell'istruttoria e della documentazione in atti.
Parte attrice ha, infatti, fornito idonea evidenza della sussistenza dei presupposti per l'esercizio della citata azione quali a) la scopertura assicurativa, b) la responsabilità dell'evento dannoso e c) il pagamento di quanto chiesto in rivalsa.
Per quanto attiene al punto a), la scopertura assicurativa del ciclomotore Yamaha tg. 860KM, infatti, è stata accertata dalla Polizia Municipale di Bologna la quale ha riscontrato che la polizza n. 323588 era scaduta in data 17/04/01. Gli agenti avevano provveduto a sanzionare la convenuta per la violazione dell'art. 193 CdS (Scopertura assicurativa).
Per quanto attiene al punto b), la dinamica è stata ricostruita dalla Polizia Municipale mediante la valutazione degli elementi raccolti e dalle dichiarazioni rilasciate, nel seguente modo “il motoveicolo A (senza ass.ne) proveniente da via Rizzoli, si immetteva nella via Strada Maggiore, dirigendosi dal centro di Bologna verso la periferia. Il pedone si accingeva ad attraversare la carreggiata della via Strada Maggiore, da dx verso sx rispetto alla direzione del motoveicolo A, servendosi del passaggio pedonale posto di fronte al civico n.
1. Il motoveicolo A giunto all'altezza del detto passaggio pedonale investiva sul lato sx il pedone rovinando al suolo unitamente a quest'ultimo”. La convenuta è stata sanzionata per la violazione dell'art. 191 CdS (pedoni). Inoltre, la convenuta, invitata a rendere l'interrogatorio formale, non si è presentata all'udienza, senza giustificato motivo: considera, pertanto, l'odierno magistrato per ammessa la circostanza di cui al quesito sottoposto all'interroganda, ovverosia che “...in data 16/02/02 alle ore 13.45 circa, in Bologna, lungo via Strada Maggiore all'altezza del civico n. 1 tra l'autovettura il pedone ed il ciclomotore Yamaha Neos tg. 860KM (privo Controparte_6 di copertura assicurativa) di proprietà e condotto dalla sig.ra , ....investiva il CP_7 pedone che stava attraversando la sede viaria sulle apposite strisce pedonali...” (v. verbale del 20.3.25).
Infine, in ordine al punto c), parte attrice ha depositato n. 2 atti di quietanza sottoscritti dalla danneggiata e dalla con cui queste ultime hanno dichiarato Controparte_8 pagina 3 di 4 “di ricevere, come ricevevano”, le somme richieste sia a titolo di risarcimento del danno, che a titolo di rimborso degli emolumenti pagati al proprio dipendente.
All'udienza del 28 maggio 2025, aggiungasi, la teste quale Dirigente Testimone_1 scolastico, interrogata sul capitolo 2 di cui alla memoria ex art. 171-ter n° 1 c.p.c. di parte attrice (“DCV che: in data 19/11/04 la (oggi Le corrispondeva la Parte_3 Parte_1 somma di €. 6.110.80, a titolo di rimborso di quanto corrisposto per emolumenti alla sig.ra danneggiata nel sinistro avvenuto in data 16/02/02 in Bologna, come da atto Controparte_6 di quietanza che Le si mostra”) ha dichiarato: <si è vero;
ho trovato il protocollo del 18 11 2004 avente per oggetto trasmissione di atto transazione e quietanza ai fini richiesta diritto rivalsa con riferimento all'infortunio cui in causa>>. La sig.ra non si è presentata a rendere la testimonianza ed è emerso dal suo decesso Controparte_6 come da certificato depositato in atti da parte attrice, ma alla luce del quadro probatorio complessivo, ex art. 116 c.p.c., l'odierno giudicante ritiene sufficientemente provato il pagamento alla predetta danneggiata come da quietanza sottoscritta in atti.
8. Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda attorea deve essere accolta e, per l'effetto, deve essere condannata a rimborsare alla quale CP_1 Controparte_3 impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui sopra, l'importo di €. 23.100.80. oltre interessi legali ex art. 1284 c.1 c.c. dal 17.8.21 (dì della messa in mora) alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio (24.6.24) ed ex art. 1284 c.4 c.c. da tale data al saldo effettivo.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex DM 55/14 ss.mm. facendo riferimenti ai parametri medi delle prime tre fasi di giudizio per cause del valore della presente causa, ritenendo (in ragione dell'attività processuale effettivamente svolta) assorbita la quarta fase nella terza, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, nonché oltre a spese generali ex DM 55/14 ss.mm. e a spese di notifica, bolli e CU, per euro 301,00 complessivi.
Assorbita ogni altra questione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree e, per l'effetto, condanna a rimborsare alla CP_1 [...]
in persona del l.r.p.t., quale impresa designata alla gestione del “Fondo di garanzia per CP_3 le vittime della strada”, per i titoli e le causali di cui alla parte motiva, l'importo di €. 23.100.80, oltre interessi legali ex art. 1284 c.1 c.c. dal 17.8.21 al 24.6.24 ed ex art. 1284 c.4 c.c. da tale ultima data al saldo effettivo.
Condanna altresì, a rimborsare alla in persona del l.r.p.t., le CP_1 Controparte_3 spese di lite, che si liquidano in € 301,00 per spese, € 3.376,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, ed il 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 24 novembre 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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