Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01665/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1665 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Santo Botta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Bellia, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza n. 10 del 27 settembre 2024, adottata dal Comune di -OMISSIS- e recante ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4 bis , del D.P.R. n. 380/2021, notificata alla ricorrente il 3 ottobre 2024;
- del provvedimento, prot. n. 64038 in data 8 novembre 2024, con cui l’Amministrazione intimata ha respinto la richiesta di permesso di costruire prot. n. 33234 del 3 ottobre 2019, presentata dalla ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto della istanza di permesso di costruire notificato il 3 ottobre 2024, privo di numero di protocollo;
- ove occorra e per quanto di ragione, della relazione e della proposta del Responsabile del Procedimento, prot. n. 5146/URB del 18 settembre 2024, richiamate nei provvedimenti impugnati ma non conosciute dalla ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’accertamento tecnico dell’Ufficio U.O.R.A.E. prot. n. 5291/urb del 24 agosto 2020, richiamato nei provvedimenti impugnati ma non conosciuto dalla ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, della richiesta di integrazione documentale prot. 32052 del 29 maggio 2024, non notificata alla ricorrente;
- della nota prot. 3824/urb del 28 giugno 2024, non notificata alla ricorrente;
nonché per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente il 15 ottobre 2024;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
dei medesimi provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. NT SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Risulta dalla documentazione in atti che, con concessione edilizia n. 333 del 4 settembre 2012, il Comune di -OMISSIS- autorizzava la signora -OMISSIS- ad eseguire i lavori relativi alla ricostruzione di un fabbricato (già dichiarato inabitabile ed inagibile) da destinare a civile abitazione e composto da piano cantinato, piano terra e primo piano, sito in -OMISSIS- nella contrada -OMISSIS-, ed individuato in catasto al foglio 148, particella 746 (ex 699), subalterno l.
Poiché nel corso dei lavori era emerso che la realizzazione del vano cantinato avrebbe potuto provocare il cedimento di alcune parti strutturali, la ditta aveva dovuto rinunziare alla realizzazione di questo ultimo e, al fine di sanare la difformità dal titolo precedentemente ottenuto, aveva presentato una richiesta di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, assentita dal Comune, con provvedimento prot. n. 1108 del 17 dicembre 2015.
Successivamente, però, la signora -OMISSIS- realizzava ulteriori interventi in parziale difformità dal titolo, segnatamente, sulla scorta di un sopralluogo svolto il 7 ottobre 2019, l’Amministrazione accertava l’abusiva realizzazione di alcuni manufatti afferenti il fabbricato principale e gli spazi pertinenziali.
Quanto al fabbricato principale veniva accertata la realizzazione:
“piano terra rialzato: ampliamento della…veranda scoperta assentita e chiusura parziale della stessa…per una superficie chiusa di mq. 21,06…mentre sulla restante superficie ampliata, pari a mq. 11,00, ha realizzato un terrazzino delimitato da un parapetto…;
piano primo: realizzazione di un terrazzo, corrispondente alla copertura del precitato manufatto di piano terra, a quota + 3,20 costituente una terrazza a livello di calpestio del primo piano, per una superficie pari a mq. 21,06 circa…”.
Quanto invece agli spazi pertinenziali veniva, invece, accertata la realizzazione di un basamento in cemento armato di mq 112,00; di uno spiazzo pavimentato (terrazzamento) con una superficie di mq 171,40; di un ulteriore spiazzo adiacente al primo, di mq 357,60 occupato da una tettoia (box auto) di circa 78 mq; di uno spiazzo all’ingresso del lotto di mq 84 circa pavimentato in calcestruzzo, di una scala in cemento armato e di una rampa carrabile.
Di questi manufatti abusivi la signora -OMISSIS- ha chiesto l’accertamento di conformità con istanza prot. n. 33234 del 3 ottobre 2019, ma con ordinanza n. 14 del 4 settembre 2020, non impugnata, il Comune di -OMISSIS- ne ha ingiunto la demolizione.
Il citato provvedimento di ripristino è stato ancorato alla circostanza che i manufatti citati erano stati realizzati in assenza dei necessari titoli abilitativi, ed in area soggetta a vincolo sismico e paesaggistico.
In esito all’ordine di demolizione la signora -OMISSIS- provvedeva a rimuovere la tettoia adibita a parcheggio e sollecitava l’amministrazione e definire la domanda di sanatoria presentata nel 2019.
In data 25 giugno 2024 l’Amministrazione, giusto sopralluogo della Polizia Municipale, accertava la parziale ottemperanza all’ordine di demolizione di cui all’ordinanza n. 14/2020 e, con ordinanza n. 10 del 27 settembre 2024, notificata il 3 ottobre successivo, provvedeva ad irrogare alla ricorrente la sanzione di cui all’art. 31, comma 4 bis , del DPR n. 380/2001, quantificandola in euro 20.000.
Con successivo provvedimento prot. 64038 dell’8 novembre 2024, il Comune rigettava la domanda di accertamento di conformità di cui alla nota prot. 33234 del 3 ottobre 2019, “ Visto l'accertamento tecnico dell'Ufficio U.O.R.A.E. prot. n. 5291/Urb del 24.08.2020; Considerato che a tutt'oggi la ditta non ha provveduto ad integrare quanto richiesto con nota prot. 32052 del 29/054024…” e tenuto conto altresì del fatto che i manufatti abusivi non rispettano i parametri urbanistici, le procedure stabilite dai regolamenti vigenti e le vigenti norme tecniche ed amministrative di ordine regionale, nazionale e comunitario.
3. Per chiedere l’annullamento del provvedimento con cui è stata irrogata la sanzione prevista dall’art. 31, comma 4 bis del DPR n. 380/2001 e di quello con cui è stata respinta l’istanza di accertamento di conformità presentata il 3 ottobre 2019 è insorta la ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato e depositato il 2 dicembre 2024.
Con il medesimo mezzo di tutela parte ricorrente lamenta altresì il mancato, o comunque parziale, riscontro offerto dal Comune all’istanza con cui, in data 15.10.2024, la ricorrente aveva chiesto di accedere a tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa all’immobile per cui è causa.
3.1. Il ricorso è affidato a due ordini di censure, rispettivamente afferenti all’ingiunzione di pagamento della sanzione prevista per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, ed al diniego di sanatoria.
Con riferimento all’ordinanza (n. 10 del 27 settembre 2024) ex art. 31, comma 4 bis , del DPR n. 380/2001, parte ricorrente lamenta, per un verso, che in pendenza dell’iter per la definizione dell’istanza di accertamento di conformità il Comune di -OMISSIS- non avrebbe potuto irrogare la sanzione amministrativa prevista per l’inottemperanza all’ordine di demolizione n. 14/2020 e, per altro verso, che l’ordinanza in questione sarebbe illegittima perché non preceduta dalla notifica dell’atto di accertamento dell’inottemperanza.
Il diniego dell’istanza di accertamento di conformità, di cui alla nota prot. 64038 dell’8 novembre 2024, secondo parte ricorrente, sarebbe invece affetto da vizio di motivazione, atteso che il provvedimento in questione non permetterebbe di comprendere quali sarebbero le violazioni alla disciplina edilizia sulla scorta delle quali è stata respinta la domanda di sanatoria.
4. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 28 febbraio 2025, parte ricorrente ha impugnato i medesimi provvedimenti di cui ha chiesto l’annullamento con il ricorso introduttivo, sulla scorta della documentazione pervenuta dall’Amministrazione in data 3 gennaio 2025, in esito ad una nuova istanza di accesso presentata il 23 novembre 2024.
Il ricorso è affidato alle medesime censure di cui al ricorso introduttivo e ad un nuovo motivo di doglianza, con cui si lamenta che il diniego della domanda di accertamento di conformità sarebbe affetto altresì da vizio di istruttoria e dei presupposti atteso che, se è vero che la ricorrente non ha riscontrato l’istanza di integrazione documentale di cui alla nota comunale prot. 32052 del 29 maggio 2024, anche vero è, però, che tale istanza non sarebbe mai stata conosciuta dalla stessa essendo stata trasmessa via PEC al tecnico incaricato (presso cui la ricorrente non aveva eletto domicilio), il quale non le avrebbe mai inoltrato la richiesta degli Uffici comunali. Quanto alla copia cartacea della predetta richiesta istanza di integrazione documentale indirizzata alla ricorrente, essa recherebbe un nominativo diverso da quello della ricorrente medesima che, pertanto, non sarebbe riuscita a ritirare la raccomandata presso l’ufficio postale.
Sotto diverso profilo, con specifico riferimento alla documentazione integrativa richiesta dall’Amministrazione e che riguardava anche l’autorizzazione della Soprintendenza, parte ricorrente ne sottolinea la superfluità, stante che la richiesta di accertamento di conformità prevedeva il ripristino allo status quo ante rispetto a quanto realizzato in difformità dal titolo edilizio, sostanzialmente mediante la demolizione dei muri di chiusura della veranda.
5. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, che ha depositato documentazione e con memoria di stile depositata in data 1 aprile 2025 ha chiesto il rigetto del mezzo di tutela all’esame.
In vista della discussione, le parti non hanno versato nel fascicolo processuale nuovi documenti o prospettazioni difensive e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza pubblica del 29 gennaio 2026.
6. Deve essere preliminarmente dichiarata improcedibile la doglianza con cui parte ricorrente lamenta il mancato, o in ogni caso parziale, riscontro offerto dal Comune all’istanza con cui, in data 15.10.2024, la stessa aveva chiesto di accedere a tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa all’immobile per cui è causa. Parte ricorrente ha infatti dato atto (cfr. pag. 5 del ricorso per motivi aggiunti), che in data 3 gennaio 2025 il Comune di -OMISSIS- ha rilasciato l’intera documentazione, per altro richiesta con una nuova istanza di accesso del 23 novembre 2024.
Ciò posto il Collegio ritiene che, per il resto, il ricorso introduttivo ed i successivi motivi aggiunti siano infondati e che vadano perciò respinti.
6.1. Non colgono nel segno le doglianze con cui parte ricorrente si duole dell’illegittimità dell’ordinanza n. 10 del 27 settembre 2024, con la quale il Comune ha irrogato la sanzione prevista per l’inottemperanza all’ordine di demolizione dall’art. 31, comma 4 bis , del DPR n. 380/2001.
Non è fondata, anzitutto, la doglianza con cui parte ricorrente lamenta che in pendenza dell’istanza di sanatoria non potrebbe essere irrogata la sanzione in discorso.
Anche a non considerare che sull’istanza di accertamento di conformità del 3 ottobre 2019, a mente dell’art. 36, comma 3, del DPR n. 380/2001, si era formato il silenzio rifiuto prima ancora dell’adozione dell’ordine di demolizione n. 14 del 4 settembre 2020, il Collegio osserva che, ad ogni modo, la domanda di sanatoria in questione non riguardava tutti i manufatti abusivi realizzati dalla ricorrente, ma solamente alcuni di quelli realizzati nell’edificio principale (cfr. doc. 5 del deposito originale, pag.10) e segnatamente la veranda coperta (che la ricorrente chiedeva di riportare allo status quo ante ), nonché “ le modifiche interne e le diverse aperture ”.
Nessuna sanatoria è stata chiesta in ordine al “ terrazzino delimitato da un parapetto in muratura di laterizi forati” di circa 11 mq realizzato al piano rialzato, ed al terrazzo “ …corrispondente alla copertura del precitato manufatto di piano terra, a quota +3,20 costituente una terrazza a livello di calpestio di primo piano, per una superficie pari a mq. 21,06…” realizzato invece al primo piano. Nessun cenno reca infine la domanda di sanatoria alle opere pertinenziali abusive, pure realizzate dalla ricorrente e di cui era stata ingiunta la demolizione con l’ordinanza n. 14/2020.
Alla luce di quanto detto la doglianza è pertanto infondata, atteso che l’istanza di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente riguardava comunque solo una parte dei manufatti abusivi da lei realizzati.
6.2. Non è fondata neanche la doglianza con cui parte ricorrente lamenta che l’ordinanza di irrogazione della sanzione in questione sarebbe illegittima, perché non preceduta dalla notifica dell’atto di accertamento dell’inottemperanza.
La censura è infondata atteso che la mancata notifica all’interessato del provvedimento dell’accertamento dell’inottemperanza, di cui all’art. 31, comma 4, del DPR n. 380/2001, può riverberarsi sulla legittimità dell’eventuale provvedimento di acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio comunale, ma non sul provvedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 4 bis , il cui unico presupposto è costituito dall’inerzia di fronte ad un ordine di demolizione (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 8 marzo 2023 n. 2412).
7. Non meritano la condivisione del Collegio nemmeno le doglianze, articolate con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti, con cui si contesta la legittimità del provvedimento di diniego della domanda di accertamento di conformità presentata dalla ricorrente.
Ribadito che con l’istanza del 3 ottobre 2019 parte ricorrente ha chiesto, in somma sintesi, la sanatoria della sola veranda realizzata al piano terra rialzato dell’edificio principale e di altre, non meglio specificate, “ modifiche interne e diverse aperture ”, il Collegio reputa che la motivazione a cui è stato ancorato sia sufficiente a sorreggere il gravato diniego.
L’Amministrazione, infatti, non si è limitata a dare conto del mancato riscontro alla richiesta di integrazione documentale di cui alla nota prot. 32052 del 29.05.2024, ma ha anche richiamato per relationem l'accertamento tecnico dell'Ufficio U.O.R.A.E., prot. n. 5291/Urb del 24.08.2020, che reca, invece, dettagliata descrizione dei manufatti abusivi e delle ragioni della loro non conformità alla vigente disciplina urbanistica, dando conto, tra l’altro, dell’incontestata circostanza che l’area in cui è ubicato l’edificio per cui è causa “ risulta sottoposta a vincolo paesaggistico imposto con D.A. n. 07 del 29 luglio 2013 …”.
Sul punto giova richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui l’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 non è suscettibile di applicazione in caso di opere edificate in violazione di un vincolo paesaggistico, in quanto tale norma disciplina una modalità di regolarizzazione formale dell’abuso ed espressamente attiene alle sole violazioni della disciplina urbanistica ed edilizia (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere del 31 ottobre 2012, n. 4562). In altri e più espliciti termini, la norma in questione non trova applicazione con riguardo ad aree, come quella su cui sorgono i manufatti per cui è causa, assoggettate a regime vincolistico stante l’impossibilità, già sotto il vigore della legge n. 47 del 1985, di sanare ex post l’assenza di autorizzazione paesaggistica (Consiglio di Stato, sez. IV, 22 agosto 2018, n. 5007).
7.1. Anche a non tener conto di quanto detto, la doglianza con cui la ricorrente lamenta di non aver ricevuto la, inevasa, richiesta di integrazione documentale di cui alla nota prot. 32052 del 29.05.2024 è comunque infondata.
Osserva il Collegio, anzitutto, che la citata nota del 2024 era un sollecito ad ottemperare ad una precedente richiesta di integrazione documentale, formulata dall’Amministrazione con nota prot. 10396/2021, sulla quale la ricorrente nulla eccepisce.
Ciò posto va rilevato poi, per un verso, che parte ricorrente non ha offerto all’attenzione del Collegio alcun elemento probatorio a sostegno, sia della dedotta circostanza per cui il precedente tecnico incaricato avrebbe omesso di comunicarle la richiesta dell’Amministrazione, sia della ulteriore circostanza per cui il nome della ricorrente non sarebbe stato correttamente indicato nell’avviso di giacenza della raccomandata, che pertanto non sarebbe stato possibile ritirare (per altro si osserva che il nome della ricorrente è correttamente riportato sulla copia del plico raccomandato, versato in atti dalla resistente Amministrazione).
8. Per le ragioni esposte, in conclusione, il ricorso introduttivo nei termini esposti va dichiarato improcedibile e, per il resto, va respinto unitamente ai motivi aggiunti.
9. Le spese seguono la regola della soccombenza e, nella misura indicata in dispositivo, vanno poste a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
- dichiara improcedibile nei termini di cui motivazione il ricorso introduttivo che, per il resto, rigetta;
- rigetta il ricorso per motivi aggiunti.
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente Amministrazione, che liquida nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre oneri di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
DE BR, Presidente
NT SC, Primo Referendario, Estensore
Elena AR, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT SC | DE BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.