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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/09/2025, n. 1187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1187 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 876 / 2024
promossa da
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO GIOACCHINO GIORGIO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti
-resistente-
Oggetto: indebito assistenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.03.2024, l'odierno ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento del 18.01.2023, notificato il 18.02.2023, con cui l' ha comunicato alla CP_1
un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 61.542,22, per il periodo Pt_1
dal 01.05.2011 al 31.05.2021 a titolo di prestazione non spettante, eccependo la prescrizione del diritto alla riscossione, la mancata motivazione della richiesta e l'assenza di dolo.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità del provvedimento con conseguente annullamento dello stesso. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso, deducendo che CP_1
l'indebito derivava dalla insussistenza del requisito sanitario della ricorrente;
chiedeva pertanto la conferma del provvedimento impugnato e la condanna di controparte alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il ricorso va accolto.
È opportuno precisare che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti. Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità).
Tanto premesso, occorre rilevare che le somme indebitamente erogate dall' all'odierna CP_1
ricorrente attengono ad una prestazione di tipo assistenziale e non pensionistica, di modo che non vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l. 412/1991) – le quali si applicano invero alle sole prestazioni, tassativamente indicate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria –
ma viene in rilievo piuttosto la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma
5). Appare evidente, e certamente non contraria al principio di ragionevolezza, la ratio della diversificazione del trattamento normativo, avendo il legislatore ritenuto che, in mancanza dei requisiti reddituali, non vi sia un affidamento del beneficiario da tutelare, a differenza di quel che accade nella diversa ipotesi del difetto del requisito sanitario, che invece l'interessato potrebbe in buona fede – attesa fra l'altro la particolare difficoltà di accertamento dello stesso – essere convinto di possedere.
Ripercorrendo brevemente i passaggi della vicenda in esame, la ricorrente, sin dal
06.07.1992, era stata riconosciuta invalida al 100% con diritto alla pensione di inabilità
nonché all' indennità di accompagnamento (cfr. allegati al ricorso). A seguito di domanda di aggravamento del 13.07.2010 la stessa veniva sottoposta a visita medica in data
28.10.2010, ove veniva riconosciuta invalida al 100% ma non le veniva confermato il requisito sanitario per continuare a percepire l'indennità di accompagnamento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata affermando che “l'indebito
assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di
revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto
accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile
all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. ordinanza n.
24180 del 2022).
Orbene, il nodo della questione sottesa al presente procedimento attiene proprio alla comunicazione del predetto verbale della commissione medica.
Dal compendio probatorio in atti – e secondo le difese dell' - la notifica dello stesso CP_1
sarebbe stata effettuata alla ricorrente solo in data 22.04.2021.
E', pertanto, certamente da escludere la ripetizione delle somme percepite anteriormente.
Ad ogni modo, la notifica del suddetto provvedimento in tale data è contestata, asserendo parte ricorrente di avere soltanto ricevuto la nota del 18.02.2023 (cfr. all. al ricorso), con cui l' comunicava l'indebito n. 00016066141 sulla pensione cat.INVCIV.n.02238919, in CP_1
riferimento al periodo dal 01.05.2011 al 31.05.2021 con la seguente motivazione “è stata
corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettantecon il quale in data cat. INVCIV n.
02238919” per un importo complessivo pari ad € 61.542,22. L'ente previdenziale ha prodotto in atti esclusivamente una schermata telematica, avente valore interno e non giudiziale, con la dicitura “inesitata” ovvero “esitata” in riferimento ad alcune comunicazioni effettuate dal 2021 al 2024 alla ricorrente;
tale circostanza, non può
assurgere a prova dell'avvenuta notifica del verbale attestante l'esito della visita, non provando la conoscenza da parte della ricorrente della carenza del requisito sanitario.
Pertanto, tenuto conto che l' ha erogato per anni la pensione di invalidità civile CP_1
unitamente all'indennità di accompagnamento già goduta da parte del ricorrente, tale condotta dell'ente previdenziale ha ingenerato in capo al beneficiario un legittimo affidamento circa la spettanza delle relative somme;
sicchè, non sussistendo nessuna allegazione che comprovi il dolo dell'accipiens, il ritardo di lavorazione del predetto verbale della commissione medica è esclusivamente attribuibile all'ente previdenziale.
In particolare, solo con provvedimento notificato il 18.02.2023 la ricorrente è venuta a conoscenza dell'indebito e solo da tale data l avrebbe potuto richiedere la restituzione CP_1
delle somme.
Parimenti, nessuna compensazione può essere operata dall' con riferimento all'assegno CP_1
mensile di assistenza con decorrenza marzo 2023 riconosciuto alla con omologa del Pt_1
24.01.2024, R.G. 730/2022 (cfr. all. al ricorso), per cui l'ente va condannato alla restituzione delle somme trattenute.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara che l' non ha titolo per la ripetizione della somma CP_1
pari a euro 61.542,22 e per l'effetto annulla il provvedimento dell' del 18.01.2023 CP_1
notificato il 18.02.2023;
dichiara il diritto della al pagamento delle somme dovute a titolo di assegno mensile Pt_1
di assistenza per il periodo dal 03.03.2023 al 01.03.2024, come disposto dal Decreto di Omologa del 24.01.2024 emesso dal Tribunale di Agrigento e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute pari a € 4.225,28; CP_1
condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
4.201,00 oltre iva e cpa come per legge, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 10/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa Valentina Di Salvo, in funzione di Giudice del
Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 10.09.2025 col deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 876 / 2024
promossa da
, C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANTONIO GIOACCHINO GIORGIO, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. VIVIANA CARLISI, giusta procura in atti
-resistente-
Oggetto: indebito assistenziale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 23.03.2024, l'odierno ricorrente propone impugnazione avverso il provvedimento del 18.01.2023, notificato il 18.02.2023, con cui l' ha comunicato alla CP_1
un pagamento non dovuto per un importo complessivo di € 61.542,22, per il periodo Pt_1
dal 01.05.2011 al 31.05.2021 a titolo di prestazione non spettante, eccependo la prescrizione del diritto alla riscossione, la mancata motivazione della richiesta e l'assenza di dolo.
Chiedeva pertanto dichiararsi l'illegittimità del provvedimento con conseguente annullamento dello stesso. Con vittoria di spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' contestando la fondatezza del ricorso, deducendo che CP_1
l'indebito derivava dalla insussistenza del requisito sanitario della ricorrente;
chiedeva pertanto la conferma del provvedimento impugnato e la condanna di controparte alle spese di giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti.
*****
Il ricorso va accolto.
È opportuno precisare che l'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti. Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio, l'indennità di accompagnamento, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti, l'assegno mensile e la pensione di inabilità).
Tanto premesso, occorre rilevare che le somme indebitamente erogate dall' all'odierna CP_1
ricorrente attengono ad una prestazione di tipo assistenziale e non pensionistica, di modo che non vengono in rilievo le previsioni di cui all'art. 52, comma 2, della l. 88/1989 (come interpretato autenticamente dall'art. 13 della l. 412/1991) – le quali si applicano invero alle sole prestazioni, tassativamente indicate, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria –
ma viene in rilievo piuttosto la speciale disciplina contenuta nell'art. 42 del d.l. 269/2003 la quale, se da una parte esclude la ripetibilità delle somme indebitamente erogate su prestazioni di invalidità civile nel caso in cui venga accertato, successivamente a visita medica di revisione, la mancanza del requisito sanitario (comma 4), dall'altro – in caso di accertato difetto del requisito reddituale – non pone limiti al recupero degli indebiti (comma
5). Appare evidente, e certamente non contraria al principio di ragionevolezza, la ratio della diversificazione del trattamento normativo, avendo il legislatore ritenuto che, in mancanza dei requisiti reddituali, non vi sia un affidamento del beneficiario da tutelare, a differenza di quel che accade nella diversa ipotesi del difetto del requisito sanitario, che invece l'interessato potrebbe in buona fede – attesa fra l'altro la particolare difficoltà di accertamento dello stesso – essere convinto di possedere.
Ripercorrendo brevemente i passaggi della vicenda in esame, la ricorrente, sin dal
06.07.1992, era stata riconosciuta invalida al 100% con diritto alla pensione di inabilità
nonché all' indennità di accompagnamento (cfr. allegati al ricorso). A seguito di domanda di aggravamento del 13.07.2010 la stessa veniva sottoposta a visita medica in data
28.10.2010, ove veniva riconosciuta invalida al 100% ma non le veniva confermato il requisito sanitario per continuare a percepire l'indennità di accompagnamento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata affermando che “l'indebito
assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di
revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto
accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile
all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (cfr. Cass. ordinanza n.
24180 del 2022).
Orbene, il nodo della questione sottesa al presente procedimento attiene proprio alla comunicazione del predetto verbale della commissione medica.
Dal compendio probatorio in atti – e secondo le difese dell' - la notifica dello stesso CP_1
sarebbe stata effettuata alla ricorrente solo in data 22.04.2021.
E', pertanto, certamente da escludere la ripetizione delle somme percepite anteriormente.
Ad ogni modo, la notifica del suddetto provvedimento in tale data è contestata, asserendo parte ricorrente di avere soltanto ricevuto la nota del 18.02.2023 (cfr. all. al ricorso), con cui l' comunicava l'indebito n. 00016066141 sulla pensione cat.INVCIV.n.02238919, in CP_1
riferimento al periodo dal 01.05.2011 al 31.05.2021 con la seguente motivazione “è stata
corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettantecon il quale in data cat. INVCIV n.
02238919” per un importo complessivo pari ad € 61.542,22. L'ente previdenziale ha prodotto in atti esclusivamente una schermata telematica, avente valore interno e non giudiziale, con la dicitura “inesitata” ovvero “esitata” in riferimento ad alcune comunicazioni effettuate dal 2021 al 2024 alla ricorrente;
tale circostanza, non può
assurgere a prova dell'avvenuta notifica del verbale attestante l'esito della visita, non provando la conoscenza da parte della ricorrente della carenza del requisito sanitario.
Pertanto, tenuto conto che l' ha erogato per anni la pensione di invalidità civile CP_1
unitamente all'indennità di accompagnamento già goduta da parte del ricorrente, tale condotta dell'ente previdenziale ha ingenerato in capo al beneficiario un legittimo affidamento circa la spettanza delle relative somme;
sicchè, non sussistendo nessuna allegazione che comprovi il dolo dell'accipiens, il ritardo di lavorazione del predetto verbale della commissione medica è esclusivamente attribuibile all'ente previdenziale.
In particolare, solo con provvedimento notificato il 18.02.2023 la ricorrente è venuta a conoscenza dell'indebito e solo da tale data l avrebbe potuto richiedere la restituzione CP_1
delle somme.
Parimenti, nessuna compensazione può essere operata dall' con riferimento all'assegno CP_1
mensile di assistenza con decorrenza marzo 2023 riconosciuto alla con omologa del Pt_1
24.01.2024, R.G. 730/2022 (cfr. all. al ricorso), per cui l'ente va condannato alla restituzione delle somme trattenute.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va accolto.
Il peso delle spese segue la soccombenza, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata,
in accoglimento del ricorso, dichiara che l' non ha titolo per la ripetizione della somma CP_1
pari a euro 61.542,22 e per l'effetto annulla il provvedimento dell' del 18.01.2023 CP_1
notificato il 18.02.2023;
dichiara il diritto della al pagamento delle somme dovute a titolo di assegno mensile Pt_1
di assistenza per il periodo dal 03.03.2023 al 01.03.2024, come disposto dal Decreto di Omologa del 24.01.2024 emesso dal Tribunale di Agrigento e conseguentemente condanna l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute pari a € 4.225,28; CP_1
condanna l'ente previdenziale al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro
4.201,00 oltre iva e cpa come per legge, con distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Agrigento, il 10/09/2025.
Il Giudice del Lavoro
Valentina Di Salvo