Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/03/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato, dott.ssa Maria
Sciarrone, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. di R.G. 3974/2018
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliata in via De Gasperi Parte_1 CodiceFiscale_1
n. 48 di Catanzaro, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Palermo (C.F. ), CodiceFiscale_2 che la rappresenta e difende per procura posta in calce alla comparsa di costituzione di nuovo
- parte opponente -
E
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F. e numero di iscrizione nel Registro CP_1 delle Imprese di Roma n. ) in qualità di mandataria di in P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante p.t. (C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
Bologna n. per atto del Notaio Rep.30.110 – Rac. 16.868, P.IVA_2 Persona_1 incaricata dalla in persona del legale rappresentante p.t. dell'attività di Controparte_3 amministrazione e controllo dell'attività di recupero del portafoglio “ rappresentata e CP_4 difesa dall'Avv. Teodora Teofilatto (C.F. ) per procura a margine del CodiceFiscale_3 ricorso per decreto ingiuntivo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Piazzale
Luigi Sturzo, 15
- Parte opposta -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 490/2018
Conclusioni delle parti:
Come da atti e da verbali
Fatti controversi
La signora ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n.490/2018 con il quale Parte_1 il Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto di pagare, in favore di come rappresentata, CP_1 la somma di € 18.881,00 oltre interessi come richiesti in ricorso e spese della procedura, quale saldo debitore rinveniente dal contratto di finanziamento n. 692 che in data 30.04.2002 la Sig.ra aveva sottoscritto con per l'importo globale di € 22.800,00, Pt_1 Controparte_5
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R.G. n. 3974/2018
Catanzaro. Ala procedura monitoria veniva allegato il contratto di finanziamento e le diffide.
A sostegno dell'opposizione parte opponente eccepiva l'inesistenza del credito vantato per avvenuto soddisfacimento da parte di Idea Finanziaria Spa, cui la debitrice si era rivolta per l'estinzione del credito, a mezzo assegno circolare di € 13.090,05 emesso a favore di Controparte_5
e correlata comunicazione estintiva con effetto liberatorio da parte di alla debitrice
[...] CP_5
e al suo datore di lavoro. Contestava l'applicazione di interessi usurari e la nullità delle competenze dell'intero contratto di finanziamento.
Chiedeva pertanto parte opponente che venisse revocato il decreto ingiuntivo opposto accertandone e dichiarandone la nullità. in via subordinata, chiedeva che venissero rideterminati secondo legge gli importi richiesti nel decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di lite.
Si costitutiva in giudizio il creditore opposto il quale contestava nel merito - per i motivi specificamente indicati in comparsa di risposta e qui da intendersi richiamati - tutti gli assunti dell'opponente sia sulla fondatezza, sia sul quantum, attesa l'allegazione in sede di monitorio, di conducente documentazione contrattuale con conseguente inesistenza di tutte le doglianze mosse.
Parte opposta in particolare forniva una diversa ricostruzione fattuale della vicenda per supportare la posizione debitoria dell'opponente assumendo e documentando che in data 30 maggio 2005
Idea Finanziaria aveva trasmesso a lettera avente ad oggetto “annullamento estinzione Vs CP_5 posizione n. 692 del Sig.ra ” con la quale comunicando che per errore era stato estinta Parte_1 la posizione della chiedeva - ed otteneva da che provvedeva alla restituzione in data 1° Pt_1 CP_5 giugno 2005 - la restituzione dell'importo erogato. Chiedeva conclusivamente il rigetto della spiegata opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese da distrarsi.
Radicatosi il contraddittorio il diverso giudicante, con provvedimento del 2 aprile 2019 ritenendo che l'opposizione non era fondata su prova scritta né era di pronta soluzione ai sensi dell'art 648
c.p.c. concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto assegnava a parte opponente termine di giorni quindici, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, per la presentazione della domanda di mediazione e fissava per la verifica del buon esito della mediazione ovvero per il prosieguo l'udienza del 24.10.2019. Questo giudice ultimo assegnatario concedeva i termini per il deposito delle memorie istruttorie e rinviava per i provvedimenti ammissivi.
Conclusa la fase istruttoria con l'acquisizione dei documenti, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25 novembre 2021 che veniva anticipata da questo giudice al 24 giugno 2021 per procedere nel contraddittorio delle parti in ordine alla sollevata
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R.G. n. 3974/2018 eccezione di prescrizione del credito. Quindi questo giudice a scioglimento della riserva assunta alla detta udienza considerato che i rilievi delle parti, in contraddittorio, in ordine alla eccezione di prescrizione costituivano argomentazioni difensive che potevano essere svolte nella comparsa conclusionale;
attesa, in ogni caso, la immodificabilità e la irrevocabilità dei provvedimenti già assunti nel corso di causa dal giudicante in diversa composizione fisica, i cui effetti si sarebbero esauriti con la sentenza che pronuncia sull'opposizione;
ritenuto che
, alla luce del contesto generale delle argomentazioni svolte, in uno con il quadro probatorio in atti, la causa si presentava matura per la decisione, disponendo il giudice di sufficienti elementi per decidere la rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23 settembre 2021. Dopo differimenti e rinvii anche a causa dell'emergenza epidemiologica, da ultimo all'udienza 28 novembre 2024, disposto da questo giudice lo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta, le parti con note scritte precisavano le conclusioni e questo giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini ex articolo 190 c.p.c.
Merito della lite
Ritiene il Tribunale che la controversia debba essere definita considerando, per evidenti esigenze di economia processuale, soltanto i profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione. Al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, infatti, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. civ. Sez. I, 15/04/2011, n. 8767; Cass. civ. Sez. III, 20/11/2009, n.
24542). La causa, pertanto, può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'articolo 276 c.p.c. "( cfr. Cass. sez. un. n.
9936/2014; Cass. Sentenza n. 21174/2021; Cass. civ., sez. trib., n. 363/2019; Cass. n.
30745/2019; Cass. sez. trib. n. 363/2019; Cass. sez. trib. n. 11458/2018 fra le altre).
Ma ancora, la ratio decidendi della presente sentenza consiste nel dedurre da una serie di elementi noti non contestati, un elemento ignoto, all'esito di un ragionamento presuntivo e comunque frutto di un impianto logico probabilistico. Al riguardo condivide questo giudicante il principio assolutamente consolidato secondo cui, al fine di controllare la validità del ragionamento
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R.G. n. 3974/2018 presuntivo, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, allorquando la prova addotta sia costituita da presunzioni, queste, anche da sole, possono formare il convincimento del giudice del merito (Cass. Sentenza 12002/2017; Cass. 26022/2011).
Questo giudice procede pregiudizialmente ad esaminare la eccepita prescrizione del credito da parte opponente rilevandone la sua infondatezza per tardività essendo stata sollevata solo alla prima udienza di comparizione. Al riguardo richiama questo giudice il principio consolidato dalla
Suprema Corte e confermato da ultimo nella recente ordinanza 609/2024 secondo cui l'eccezione in senso stretto e la disciplina che essa evoca riservate all'iniziativa della parte ( come quella della quale si discute) deve essere sollevata, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, data la natura di convenuto in senso sostanziale di parte opponente, nel primo atto difensivo ovvero con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo. Tanto conduce a disattendere la sollevata eccezione essendo parte opponente per tardività incorso nella decadenza.
Nel merito in ordine alla spiegata opposizione questo giudice osserva che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito e a carico del debitore, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 24 maggio 2010, n. 12622; Cass. civile, sez. lav., 13 luglio 2009, n. 16340).
Non si dimentichi, peraltro, a tal riguardo, il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione civile a Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 secondo cui “il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare
l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. in tal senso: Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001 n. 13533; in senso conforme
Cass. n. 15328/2018).
Fermo quanto sopra, questo giudicante, ha riscontrato che parte opposta ha adempiuto al proprio onere probatorio dimostrando documentalmente (i) sia la ricostruzione fattuale della vicenda per quanto attiene, in particolare, alla restituzione dell'importo che Idea Finanziaria Spa, aveva
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R.G. n. 3974/2018 corrisposto alla e dunque l'esistenza del credito ( circostanza sulla quale parte opponente CP_5 non ha mosso alcuna documentata contestazione ) (ii) sia la fonte contrattuale del rapporto e l'entità del credito residuo così consentendo a parte opponente di poter prendere proficuamente posizione, in modo dettagliato, sui fatti posti in monitorio a fondamento della propria domanda;
per poi allegare l'inadempimento di controparte. Questo giudice, quindi, ha riscontrato la esattezza della ricostruzione fattuale della vicenda come documentata da parte opposta rilevando, al contrario che le questioni di merito sollevate da parte opponente, in difetto di pertinente e valido supporto probatorio, non possono che apparire genericamente articolate, risultando pertanto disattesi gli oneri di allegazioni e probatori.
In conclusione, questo giudice - confermando quanto già accertato nella fase monitoria nella quale era stata esaminata la documentazione su cui era fondata la richiesta nonché nella presente fase dal diverso giudicante che ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto - perviene ad una decisione di infondatezza della spiegata opposizione.
Alla luce di quanto sopra l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 490/2018 emesso dall'intestato Tribunale deve essere confermato, rimanendo all'evidenza assorbite tutte le ulteriori difese di parte opponente.
Le spese di lite seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri ministeriali del D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai valori minimi per le fasi di attività, in particolare considerando che la causa non presentava questioni complesse e ha avuto un'istruttoria solo documentale.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 490/2018.
Condanna l'opponente a rifondere alla parte opposta le spese di giudizio che si liquidano in €
1.700,00 oltre rimborso forfettario spese generali IVA e CPA come per legge.
Catanzaro, 13 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Maria Sciarrone
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R.G. n. 3974/2018