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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/04/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 9581 /2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._1
(UCRAINA) il 03/07/1984, con il patrocinio dell'avv. MANCINO ADA, con elezione di domicilio in VIA COLA DI RIENZO,212 00192 ROMA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
23/08/1972, con il patrocinio dell'avv. SATRIANI FEDERICO, con elezione di domicilio in VIA DELLE MILIZIE 38 00192 ROMA ITALIA, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 21/07/2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale al fine di ivi sentire Controparte_1
pronunciare la loro separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma in data 03.11.2006, che dall'unione erano nate le figlie
(Roma, 16.10.2012) e (Roma, 16.10.2012), e che nel tempo la Per_1 Pt_2
relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile. Le parti chiedevano pertanto omologarsi le seguenti condizioni di separazione: “• I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
•Le figlie minori
[...]
e - sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori: Per_2 Persona_3
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsibilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. - risiederanno con la madre presso l'abitazione dei nonni materni sita in Frascati alla via Enrico De
Nicola n.23, mentre il padre potrà vederle e tenerle con se compatibilmente con gli impegni delle minori il martedì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alle ore 21 dopo cena e a fine settimana alterni dalle ore 18 del venerdì pomeriggio alle ore
21 della domenica sera dopo cena;
durante le vacanze estive trascorreranno con il padre due settimane consecutive nel periodo compreso tra i mesi di luglio ed i primi di settembre di ogni anno, detto periodo dovrà essere individuato previo accordo con la madre entro il 31 Maggio di ogni anno. Per gli altri periodi di vacanza si rimanda a quanto concordato nel piano genitoriale sottoscritto in data 11 Luglio
2024. • La casa coniugale di proprietà del Comune di Roma sita in Roma alla via delle Cincie n.20, verrà lasciata in godimento al sig. , la signora CP_1 Parte_1
Per_ con le minori e si trasferiranno presso l'abitazione dei nonni
[...] Pt_2
materni sita in Frascati alla via Enrico De Nicola n.23 al termine dell'anno scolastico. La signora in accordo con il sig. provvederà Parte_1 CP_1
al cambio di residenza delle minori e alla loro iscrizione presso un nuovo Istituto scolastico collocato a Frascati. • Il sig. corrisponderà alla sig.ra CP_1 [...]
un assegno mensile di € 400,00 (Euro quattrocento/00) per il Parte_1
Per_ mantenimento delle minori e , da rivalutarsi annualmente secondo Pt_2
l'indice Istat decorso un anno dalla data di deposito del ricorso. Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione attraverso bonifico ordinario su c/c bancario o postale intestato alla sig.ra , entro e non oltre il giorno Parte_1
5 di ogni mese solare. • Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Per le spese straordinarie e per le modalità di contribuzione si fa riferimento al protocollo in vigore presso il tribunale civile di Roma dal 17 Dicembre 2014. • Per quanto attiene la facoltà di ottenimento dell'assegno unico, le parti stabiliscono sin da ora, che lo stesso sarà richiesto e liquidato, in pari misura ad entrambi i genitori, nei limiti di quanto stabilito dalla normativa in materia. • I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli delle figlie minori”.
Ebbene, non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Nulla osta alla conferma delle condizioni proposte dai coniugi, che appaiono conformi all'interesse degli stessi e della prole minorenne.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
9581/2024:
- dichiara la separazione personale tra e Parte_1
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma in data Controparte_1
03.11.2006;
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, atto n. 01567, parte 1, serie 03);
- omologa le condizioni della separazione indicate dalle parti nell'accordo congiunto integralmente riportato in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 19/03/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi