Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 20/04/2026, n. 7038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7038 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09425/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9425 del 2025, proposto da
E.R.A. – Energia Rinnovabile Ambiente s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Bartolomeo Cozzoli, Alessia Marconi, Michele Rondoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Zoppini, Antonio Pugliese, Giorgio Vercillo, Giulia Boldi, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Zoppini in Roma, piazza di Spagna n. 15;
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente – Arera, Tep Renewables (Belmonte Pv) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare della “Risposta alla segnalazione S003450521 - Assistenza Clienti GSE” del 28 luglio 2025, con cui il GSE chiudeva la segnalazione S003450521, presentata dalla Società in data 1° luglio 2025, ai fini dell’invio della manifestazione di interesse ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2024 recante il “Meccanismo transitorio di supporto per impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato” (di seguito, il “Decreto FER X Transitorio” ovvero il “Decreto”), con il seguente riscontro: “Spett.le ERA SRL, per inviare la manifestazione di interesse ai sensi del Decreto FER X, bisogna effettuare l’accesso al Portale FER-X, dall’Area Clienti GSE.
(ii) il provvedimento di rigetto implicito della manifestazione di interesse trasmessa a mezzo PEC dalla Società in data 1° luglio 2025 per l’Impianto FER identificato con la pratica di connessione T0429477, con potenza nominale pari a 9,4 MW, sito nel Comune di Miranda (IS) e autorizzato con autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Molise con D.D. n. 2675 del 28 maggio 2023 ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. n. 387/2003, e relativa variante rilasciata dalla Regione Molise con D.D. n. 2726 del 19 maggio 2025, formatosi in data 9 luglio 2025 - data di emanazione, da parte del GSE, del “Bando pubblico per la partecipazione alla procedura competitiva relativa agli impianti eolici, di cui all’articolo 5, comma 1, del DM 30 dicembre 2024”
(ovvero in data 14 luglio 2025, apertura del termine di presentazione delle domande di partecipazione alle procedure competitive per le manifestazioni di interesse ritenute idonee);
(iii) di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi, per quanto occorrer possa e per le ragioni indicate in narrativa:
- le “Regole operative DM FERX_Regole per la partecipazione alle procedure competitive” approvate con Decreto Direttoriale del 20 maggio 2025 e ss.mm.ii nella parte in cui prevedono che “Le manifestazioni di interesse, le richieste di partecipazione alle procedure competitive e la documentazione da allegare devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante l’applicazione informatica, denominata Portale FER-X, per il cui utilizzo si rimanda, oltre a quanto riportato nel presente capitolo, alla “Guida all’utilizzo del Portale FER-X”. Eventuali richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi, quali in via esemplificativa Posta Elettronica Certificata (PEC), e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione”;
- il “Bando pubblico per la presentazione della manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva relativa agli impianti eolici, di cui all’articolo 5, comma 1, del DM 30 dicembre 2024”
nella parte in cui prevede che “Le manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura competitiva devono essere trasmesse, a pena di esclusione, per via telematica e secondo le modalità precisate nelle Regole Operative, entro e non oltre il termine di chiusura del periodo di presentazione, mediante l’applicazione informatica all’uopo predisposta dal GSE, denominata Portale FER-X, accessibile, dalla Sezione Servizi dell’Area Clienti (https://areaclienti.gse.it/) tutti i giorni del periodo di apertura, 24 ore su 24, a eccezione dei giorni di apertura e di chiusura” e che “Il Portale FER-X consente il caricamento delle manifestazioni di interesse esclusivamente durante il periodo di apertura del periodo di presentazione, come sopra individuato. Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che dovessero pervenire con modalità difformi da quanto indicato”;
il Decreto FER X Transitorio, articolo 5, comma 2, nella parte in cui prevede che “Le procedure competitive si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 il dott. GA La AL BO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata in data 30 gennaio 2026 e depositata in pari data dalla parte ricorrente;
Ritenuto di compensare le spese di lite, tenuto conto della mancata opposizione del GSE e della costituzione meramente formale dell’intimato Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Reginale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA IL, Presidente FF
GA La AL BO, Referendario, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GA La AL BO | FA IL |
IL SEGRETARIO