Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 15/04/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Giulia VIESTI, all'udienza del 15 aprile 2025 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza sociale promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Insalata e De Felice
- Ricorrente - contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappr. e dif. dall'avv. Andriulli, Certomà, Brancaccio
- Convenuto -
OGGETTO: “RILIQUIDAZIONE PENSIONE”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato l'11 ottobre 2022 la parte ricorrente in epigrafe – premesso di essere titolare di pensione di anzianità cat. VTT n. 00198379 con decorrenza aprile 2015 con un'anzianità contributiva di n. 1173 settimane sino al 31.12.1992 (c.d. “Quota A”), n. 104 comprese tra il 1993 ed il 1994 (c.d. “Quota B”), n. 102 comprese tra il 1995 ed il 1996 (c.d. “Quota C”) e n. 701 successive al 1996 (c.d. “Quota D”), come da TE08 in atti, per complessivi n. 2080 contributi, pari a 40 anni esatti;
di aver beneficiato del moltiplicatore contributivo per esposizione ad amianto, come risulta da nota in calce all'estratto contributivo, da cui si evince un'esposizione riconosciuta per 1495 settimane, pari a 748 contributi aggiuntivi, con contribuzione maturata e non computata stante il limite di 2080 contributi;
che nelle ultime 260 settimane precedenti al pensionamento ha percepito retribuzioni (mobilità) che incidono negativamente sul calcolo della pensione, creando un decremento della retribuzione media settimanale;
che per tale ragione, in data 15.06.2022, ha presentato domanda amministrativa di neutralizzazione dei predetti periodi contributivi meno favorevoli, ai sensi dell'art. 3, comma 8, l. n. 297/82, per come interpretata alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 264/94. Stante il mancato accoglimento dell'istanza in via
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L' si è costituito deducendo la inammissibilità ed infondatezza della domanda. CP_1
Espletata CTU e sulla base della documentazione acquisita, la causa è stata infine discussa all'odierna udienza e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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La domanda risulta ammissibile in quanto, trattandosi di mera richiesta di riliquidazione, l'istanza amministrativa è quella originariamente presentata per la concessione del trattamento pensionistico
(dovendosi dunque opinare che l'Ente fosse già a conoscenza dei presupposti del diritto azionato: cfr. CASS. LAV. 5 OTTOBRE 2007 N° 20892).
Risulta invece fondata l'eccezione di decadenza, ex art. 47, ultimo comma, d.P.R. 30 aprile 1970, n.
639, sì come aggiunto dall'art. 38, comma 1, lettera d), n. 1, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15 luglio 2011, n. 111.
E' appena il caso di rilevare, in primo luogo, che: “La decadenza prevista dall'art. 47 del d.p.r. n.
639 del 1970, nel testo di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. in l. n.
438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività
e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta alla disponibilità della parte, è rilevabile d'ufficio - salvo il limite del giudicato - in ogni stato e grado del giudizio ed è opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale” (sic Cass.
Sez. VI-Lav. 29 febbraio 2016 n° 3990; conf. Cass. Lav. 19 marzo 2014 n° 6331 in cui, inoltre, si precisa che si deve “ … escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto”.
Il comma primo, lettera d), numero 1), dell'art. 38 del D. L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, dispone che: «al decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970 n. 639, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 1) all'articolo 47 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della
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sorte”».
Nella fattispecie in esame, invero, certamente si controverte di “prestazioni riconosciute solo in parte” poiché parte ricorrente invoca il diritto alla neutralizzazione dei periodi contributivi meno favorevoli, in grado di incidere sulla integrale liquidazione del trattamento previdenziale. Trattasi di elementi già noti all' all'atto della determinazione dell'ammontare pensionistico. Non può CP_1 parlarsi, invece, di una “rideterminazione della prestazione previdenziale”, la quale invece si realizza nei casi di operazioni di ricalcolo dovute a fattori sopravvenuti (i quali possono essere relativi sia a nuove disposizioni di legge che danno diritto ad un ricalcolo della prestazione, sia a vicende che determinano un "arricchimento" della posizione contributiva del pensionato relativamente a periodi di contribuzione anteriori alla liquidazione della prestazione pensionistica): e solo in questo secondo caso la domanda finalizzata ad ottenere un adeguamento dell'importo di pensione alla mutata disciplina legislativa o una ricostituzione del trattamento pensionistico per una delle vicende indicate può essere presentata senza limiti di tempo e il riconoscimento dei ratei arretrati soggiace al solo limite della prescrizione quinquennale (si vedano il MESSAGGIO N. CP_1
220 del 4 gennaio 2013 e la CIRCOLARE N. 95 del 31 luglio 2014, nonché quanto affermato da CP_1
AV. 5 N° 16549). CP_2 CP_3
In tema di decadenza deve aderirsi alla tesi secondo la quale il meccanismo decadenziale, nel caso di specie, sia non unitario, bensì “mobile”, cioè operante solo per i singoli ratei, atteso che il precedente orientamento - previsto da Cass. Sez. Lav. Sent.14 dicembre 2020 n° 28416) risulta allo stato superato dalle sentenze successive (Cass. Lav. 17 giugno 2021 n° 17430 e Cass. 4 gennaio
2022 n°123) cui il giudice intende uniformarsi in considerazione della funzione nomofilattica propria della giurisprudenza di legittimità. La domanda, dunque, risulta ammissibile limitatamente agli importi relativi all'ultimo triennio precedente il deposito del ricorso giudiziale e, ovviamente, ai ratei successivi.
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Venendo ora al merito, occorre rilevare che il ricorso è fondato e va accolto, con riferimento alla chiesta esclusione della contribuzione non determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n° 297/82.
Risulta pacifico che il trattamento pensionistico di cui gode il ricorrente sia stato ab origine determinato con riferimento alla globale contribuzione, reale e figurativa, ivi pertanto compresa quella relativa all'ultimo periodo, in cui aveva conseguito minori contribuzioni, tali quindi da comportare una riduzione dell'importo stesso.
E' pure pacifico che la normativa applicata, costituita dall'art. 3, co. 8, L. 29/5/82 n. 297, sia stata a più riprese dichiarata contraria a Costituzione, nella parte in cui non prevede che, in caso di
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prosecuzione volontaria nella assicurazione generale obbligatoria da parte del dipendente che abbia comunque conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria.
In particolare, la normativa in esame è stata espunta dall'ordinamento da Corte Costituzionale n.
264/94 nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore contribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima.
Peraltro, in adesione ai più condivisibili arresti della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Lav. 2 novembre 2018 n° 28025), in linea di principio deve ritenersi che, per i lavoratori già titolari di anzianità contributiva al 1° gennaio 1993, il cui diritto a pensione matura dopo tale data (come nel caso di specie):
I. l'importo della c.d. quota A) della pensione va determinato secondo l'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta (determinata sulla retribuzione pensionabile corrispondente alle ultime 260 settimane) che a tal fine resta confermata in via transitoria, e, dunque, neutralizzando i periodi di eventuale contribuzione minore (a causa di riduzione degli importi retributivi) ricadenti nell'ultimo quinquennio anteriore alla data di decorrenza della pensione;
II. invece, il calcolo della c.d. quota B della pensione deve avvenire secondo la disciplina introdotta dal d. lgs. 503/1992 e d. lgs. 373/1993, ovvero mediante calcolo della retribuzione pensionabile in base alla media delle retribuzioni imponibili relative agli anni coperti da contribuzione assicurativa riferita all'intera vita lavorativa, dunque senza alcuna neutralizzazione.
Con l'ulteriore precisazione che – come affermato anche da Cass. Lav. 14 maggio 2018 n° 11649 - non è possibile estendere la neutralizzazione a periodi anteriori all'ultimo quinquennio, alla stregua anche di altra decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 82 del 2017) in cui è stato rimarcato che: «L'intervento auspicato si riverbera sulla determinazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, che esprime una scelta eminentemente discrezionale del legislatore
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(sentenza n. 388 del 1995, punto 4 del Considerato in diritto, e sentenza n. 264 del 1994, punto 3 del
Considerato in diritto), volta a contemperare le esigenze di certezza con le ragioni di tutela dei diritti previdenziali dei lavoratori»; sicché devono escludersi profili di irrazionalità nel limite temporale alla neutralizzazione posto dalle disposizioni citate e nel diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa.
Del pari va affermato che la neutralizzazione non opera per quei periodi contributivi che concorrano ad integrare il requisito necessario per l'accesso al trattamento pensionistico (Cass. n. 25070 del
2017; Cass. n. 10323 del 2017; Cass. n. 6966 del 2014; Cass. n. 4868 del 2014; Cass. n. 20732 del
2004).
Tanto chiarito, in ordine alla quantificazione del credito, la C.T.U. ha consentito di accertare compiutamente che le differenze dovute al ricorrente ammontano all'importo determinato infra in dispositivo (che è limitato, per quanto sopra osservato, ai soli ratei di pensione maturati nel triennio precedente la data della presentazione del ricorso giudiziale e, ovviamente, a quelli successivi): siffatte conclusioni del consulente vanno senz'altro condivise, in quanto fondate su accurato esame contabile nonché sorrette da adeguata motivazione, non essendo stati evidenziati dalle parti eventuali errori o vizi logico-giuridici.
Per quanto sopra osservato, il ricorso va accolto e, per l'effetto, deve essere dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi riliquidare dall' la pensione di cui è titolare con esclusione della CP_1 contribuzione non determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n° 297/82.
L' deve quindi essere condannato al pagamento in favore del ricorrente delle differenze tra CP_1
quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto (limitatamente ai ratei di pensione maturati nel triennio precedente la data di proposizione del ricorso giudiziario e successivamente), in riferimento alla differenza mensile riferita al primo rateo di pensione nella misura specificata in dispositivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L. 412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo.
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Le spese sostenute da parte ricorrente, liquidate e distratte come da dispositivo, così come le spese di CTU, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a
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vedersi riliquidare dall' la pensione di cui è titolare con esclusione della CP_1
contribuzione non determinante ai fini del perfezionamento del diritto a pensione, ai sensi dell'art. 3, co. 8, L. n° 297/82;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_1
favore del ricorrente di €1.806,84 a titolo di differenze tra quanto dovuto per effetto della predetta riliquidazione e quanto già corrisposto (limitatamente ai ratei di pensione maturati nel triennio precedente la data di proposizione del ricorso giudiziario e successivamente), sulla base della differenza mensile riferita al primo rateo di pensione nella misura di
€.50,19, oltre rivalutazione monetaria ed interessi - nei limiti di cui all'art. 16 co. 6 L.
412/91 dal 31.12.91 - con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di maturazione dei singoli ratei differenziali sino al soddisfo;
3. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese e competenze del CP_1
giudizio, che liquida in complessivi €.1.800,oo a titolo di compenso professionale ex D.M.
n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dei procuratori, dichiaratisi anticipatari;
4. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in separato decreto. CP_1
Taranto, 15 aprile 2025.
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Giulia VIESTI
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