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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 598/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6046/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9981/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 04/06/2025 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230002002110005824656 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230002002110005824656 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230002002110005824656 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230002002110005824656 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento appello
Appellato: conferma della sentenza emessa in primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò, con ricorso depositato in data 31 gennaio 2024, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca nr. 20230002002110005824656 del 20.11.2023 notificatagli il 7.12.2023 emessa a seguito del mancato pagamento al Comune di Napoli dell'IMU negli anni dal 2015 al 2018 di euro 26.964,78, deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto e in particolare dell'avviso di accertamento, la violazione dell'art. 77 dpr 602/1973 e la prescrizione.
Si costituì in giudizio la concessionaria la quale depositò prova della notifica degli avvisi di rettifica.
Con successiva memoria il ricorrente sollevò l'eccezione di difetto di attribuzione della società Ricorrente_1
, che aveva emesso l'atto impugnato.
Con ordinanza emessa all'udienza del 17 maggio 2024, la Corte, in conseguenza della contestazione del potere di accertamento e riscossione, invitò il resistente a produrre entro sette giorni prima della successiva udienza la prova della sua iscrizione nell'albo previsto dall'art. 53 del dec. Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché il contratto di concessione stipulato con il Comune di Napoli.
Questa richiesta non fu adempiuta.
La CGT con sentenza n. 9981 pronunciata all'udienza del 23.5.2025 e depositata il 4.6.2025 accolse il ricorso, compensando le spese, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse inesistente in mancanza della prova della legittimazione di Ricorrente_1 ad emetterlo.
La sentenza è stata appellata dalla srl Ricorrente_1 ( Ricorrente_1 ) che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il Difensore_2 ha chiesto la conferma della sentenza, riproponendo i motivi di ricorso. Con successiva memoria il contribuente ha depositato giurisprudenza relativa alla legittimità della dell'articolo 3
c. 14 septies.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo ha dedotto la illegittimità della sentenza per violazione dell'articolo 24 del dec. Leg.vo 546/92. Il difetto di legittimazione della Ricorrente_1 era stata sollevata dal ricorrente con una memoria illustrativa senza rispettare le forme previste dall'articolo 24 citato.
L'eccezione è fondata, anche se per un motivo diverso dal quello rappresentato.
L'articolo 24 citato al comma 2 prevede che “L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”.
La deduzione di un altro motivo di illegittimità dell'atto impugnato non derivava dalla produzione ad opera della controparte di documenti.
L'eccezione è fondata sotto altro profilo.
Nel giudizio tributario è infatti inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del D.Lgs. n. 546 del
1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'atto impugnato - nella specie, mancanza della legittimazione di
Ricorrente_1 ad emettere l'atto - in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la “causa petendi” entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (in termini si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
19616 del 24/07/2018). Pertanto, il contenuto di tali eccezioni andava dichiarato inammissibile dal primo giudice.
Il collegio, valutando comunque l'eccezione del difetto di legittimazione di Ricorrente_1, ritiene che la mancata produzione da parte dell'attuale appellante della documentazione richiesta dal primo giudice con l'ordinanza del 17 maggio 2024 non potesse comportare l'accoglimento della eccezione sollevata dalla difesa del Nominativo_1.
Ed invero nella premessa dell'atto impugnato sono elencati tutti i provvedimenti dai quali derivava la legittimazione del concessionario, provvedimenti che, per esteso, erano consultabili sul sito del Comune di
Napoli e tra questi documenti v'era anche il contratto di concessione della cui produzione era stata onerata la società.
Per quanto concerne la iscrizione all'albo, anch'essa richiesta dal primo giudice, questo collegio rileva che con ordinanza del 23 maggio 2024 in proc.n. 6529/24 rg., la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli aveva disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., per la risoluzione della seguente questione di diritto: < tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019,
n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge>>.
La Corte sentenza con sentenza n. 70/25 del 20.3.2025 si è pronunciata sulla questione.
Ha rilevato che, nelle more della decisione, è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del d.
l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) quanto segue: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero
1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Il legislatore è dunque direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest'ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici.
Va pertanto affermata la legittimazione della srl Obiettivo Valore a procedere alla riscossione delle entrate tributarie per conto del Comune di Napoli.
L'appellato ha chiesto la disapplicazione della norma per contrasto con gli articoli 3, 23, 53, 77 e 97 della
Costituzione, e valutazione incidentale di legittimità costituzionale con eventuale rimessione alla Corte
Costituzionale.
La richiesta non è accoglibile in quanto la norma, come si evince dalla sua formulazione, ha contenuto interpretativo, per cui non incontra i limiti di irretroattività.
Le riserve espresse sulla possibilità di investire la Corte di cassazione con lo strumento del rinvio pregiudiziale, attesa la definitività della pronuncia, non possono essere sollevate in questa sede e, comunque il collegio le ritiene infondate.
Invero l'articolo 363 bis del codice di procedura civile dispone che: “Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi”.
Condizioni tutte che ricorrevano nel giudizio nel quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale.
Ne deriva da ciò anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Nel merito, il contribuente ha eccepito la illegittimità dell'atto perché non preceduto dalla notifica di avvisi di accertamento esecutivo.
L'eccezione non è fondata.
Sono stati depositati nel primo grado di giudizio gli avvisi in rettifica, notificati a mezzo del servizio postale con consegna a mani del destinatario: avviso in rettifica IMU 2015, prot. n. 703134/1970 del 26/10/2020 notificato con raccomandata inviata il
21/12/2020 e consegnata al contribuente in data 04/01/2021;
avviso in rettifica IMU 2016, prot. n. 703135/2576 del 26/10/2020, notificato con invio raccomandata in data
21/12/2020 e consegnato al contribuente in data 04/01/2021;
avviso in rettifica IMU 2017, prot. n. 703136/2048 del 26/10/2020, notificato con invio raccomandata in data
21/12/2020 e consegnato al contribuente in data 04/01/2021;
avviso in rettifica IMU 2018, prot. n. 703141/2381 del 26/10/2020 notificato con invio raccomandata in data
21/12/2020 e consegnato al contribuente in data 04/01/2021.
La notifica di questi atti rende improponibili eccezioni su vizi precedenti e determina l'interruzione del termine di prescrizione, quinquennale, non decorso al momento della notifica dell'atto impugnato.
L'appellante ha anche sollevato eccezioni sulla legittimità dell'atto impugnato perché non preceduto da avviso di liquidazione. Il preavviso sarebbe illegittimo perché il debito sarebbe inferiore ai 20.000 euro.
L'eccezione non è fondata atteso che il debito scaduto era di euro 26.964,78.
Altro motivo di illegittima ravvisa nella mancata indicazione del valore commerciale degli immobili sui quali sarebbe stata iscritta ipoteca.
L'eccezione non è fondata in quanto, trattandosi di un preavviso, era sufficiente l'indicazione degli identificativi catastali e dell'importo del debito.
La dedotta illegittimità del preavviso perché l'importo del debito è inferiore ai 120.000 euro è infondata in quanto non è dato rinvenire alcuna norma che preveda questa causa di invalidità.
L'appello va accolto.
Le spese per la peculiarità delle questioni, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6046/2025 depositato il 20/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 9981/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
27 e pubblicata il 04/06/2025 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230002002110005824656 IMU 2015
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230002002110005824656 IMU 2016
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230002002110005824656 IMU 2017
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 20230002002110005824656 IMU 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento appello
Appellato: conferma della sentenza emessa in primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnò, con ricorso depositato in data 31 gennaio 2024, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca nr. 20230002002110005824656 del 20.11.2023 notificatagli il 7.12.2023 emessa a seguito del mancato pagamento al Comune di Napoli dell'IMU negli anni dal 2015 al 2018 di euro 26.964,78, deducendo l'omessa notifica dell'atto presupposto e in particolare dell'avviso di accertamento, la violazione dell'art. 77 dpr 602/1973 e la prescrizione.
Si costituì in giudizio la concessionaria la quale depositò prova della notifica degli avvisi di rettifica.
Con successiva memoria il ricorrente sollevò l'eccezione di difetto di attribuzione della società Ricorrente_1
, che aveva emesso l'atto impugnato.
Con ordinanza emessa all'udienza del 17 maggio 2024, la Corte, in conseguenza della contestazione del potere di accertamento e riscossione, invitò il resistente a produrre entro sette giorni prima della successiva udienza la prova della sua iscrizione nell'albo previsto dall'art. 53 del dec. Leg.vo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché il contratto di concessione stipulato con il Comune di Napoli.
Questa richiesta non fu adempiuta.
La CGT con sentenza n. 9981 pronunciata all'udienza del 23.5.2025 e depositata il 4.6.2025 accolse il ricorso, compensando le spese, ritenendo che il provvedimento impugnato fosse inesistente in mancanza della prova della legittimazione di Ricorrente_1 ad emetterlo.
La sentenza è stata appellata dalla srl Ricorrente_1 ( Ricorrente_1 ) che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Costituitosi in giudizio, il Difensore_2 ha chiesto la conferma della sentenza, riproponendo i motivi di ricorso. Con successiva memoria il contribuente ha depositato giurisprudenza relativa alla legittimità della dell'articolo 3
c. 14 septies.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante con il primo motivo ha dedotto la illegittimità della sentenza per violazione dell'articolo 24 del dec. Leg.vo 546/92. Il difetto di legittimazione della Ricorrente_1 era stata sollevata dal ricorrente con una memoria illustrativa senza rispettare le forme previste dall'articolo 24 citato.
L'eccezione è fondata, anche se per un motivo diverso dal quello rappresentato.
L'articolo 24 citato al comma 2 prevede che “L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”.
La deduzione di un altro motivo di illegittimità dell'atto impugnato non derivava dalla produzione ad opera della controparte di documenti.
L'eccezione è fondata sotto altro profilo.
Nel giudizio tributario è infatti inammissibile la deduzione, nella memoria ex art. 32 del D.Lgs. n. 546 del
1992, di un nuovo motivo di illegittimità dell'atto impugnato - nella specie, mancanza della legittimazione di
Ricorrente_1 ad emettere l'atto - in quanto il contenzioso tributario ha un oggetto rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione avverso l'atto impositivo dedotti col ricorso introduttivo, i quali costituiscono la “causa petendi” entro i cui confini si chiede l'annullamento dell'atto e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (in termini si veda Cass. Sez. 5, Ordinanza n.
19616 del 24/07/2018). Pertanto, il contenuto di tali eccezioni andava dichiarato inammissibile dal primo giudice.
Il collegio, valutando comunque l'eccezione del difetto di legittimazione di Ricorrente_1, ritiene che la mancata produzione da parte dell'attuale appellante della documentazione richiesta dal primo giudice con l'ordinanza del 17 maggio 2024 non potesse comportare l'accoglimento della eccezione sollevata dalla difesa del Nominativo_1.
Ed invero nella premessa dell'atto impugnato sono elencati tutti i provvedimenti dai quali derivava la legittimazione del concessionario, provvedimenti che, per esteso, erano consultabili sul sito del Comune di
Napoli e tra questi documenti v'era anche il contratto di concessione della cui produzione era stata onerata la società.
Per quanto concerne la iscrizione all'albo, anch'essa richiesta dal primo giudice, questo collegio rileva che con ordinanza del 23 maggio 2024 in proc.n. 6529/24 rg., la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Napoli aveva disposto il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 363-bis cod. proc. civ., per la risoluzione della seguente questione di diritto: < tributaria, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 184 del d.lvo n. 50/2016 (codice degli appalti), sia validamente ed efficacemente costituita una “società di progetto” avente ad oggetto l'accertamento e la riscossione fiscale, non iscritta (perché impossibilitata a farlo) sia nell'albo previsto dall'art. 53 d.l.vo n. 446/1997, che nella relativa sezione separata dell'art. 1, co. 805, l. 27 dicembre 2019,
n. 160, sul presupposto che essa mutui dalla società aggiudicataria (iscritta nell'albo predetto e socia unica della società di progetto) i requisiti prescritti per legge>>.
La Corte sentenza con sentenza n. 70/25 del 20.3.2025 si è pronunciata sulla questione.
Ha rilevato che, nelle more della decisione, è intervenuta la L. 21 febbraio 2025, n. 15 di conversione del d.
l. 27 dicembre 2024, n. 202 (c.d. decreto 'milleproroghe 2025'), con la quale è stato previsto (art. 3 co. 14 septies) quanto segue: “Per l'anno 2025, il termine del 31 marzo, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, è prorogato al 30 settembre 2025. Al fine di adeguare la disciplina relativa all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, anche alla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si procede alla revisione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 aprile 2022, n. 101, con regolamento da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tal fine, le disposizioni di cui agli articoli 52, comma 5, lettera b), numero
1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, conformemente alla disciplina recata dalla normativa dell'Unione europea direttamente applicabile, si interpretano nel senso che le società di scopo, di cui all'articolo 194 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, o di progetto, di cui al previgente articolo 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, costituite per svolgere attività di accertamento e di riscossione o attività di supporto ad esse propedeutiche, non sono iscritte nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo risulti già iscritta nel predetto albo. Gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società”.
Il legislatore è dunque direttamente intervenuto, con norma dichiaratamente interpretativa, a chiarire il significato e la portata della disposizione oggetto di rinvio pregiudiziale, in modo tale che quest'ultimo risulta privo, per effetto dello jus superveniens, di uno dei suoi presupposti tipici.
Va pertanto affermata la legittimazione della srl Obiettivo Valore a procedere alla riscossione delle entrate tributarie per conto del Comune di Napoli.
L'appellato ha chiesto la disapplicazione della norma per contrasto con gli articoli 3, 23, 53, 77 e 97 della
Costituzione, e valutazione incidentale di legittimità costituzionale con eventuale rimessione alla Corte
Costituzionale.
La richiesta non è accoglibile in quanto la norma, come si evince dalla sua formulazione, ha contenuto interpretativo, per cui non incontra i limiti di irretroattività.
Le riserve espresse sulla possibilità di investire la Corte di cassazione con lo strumento del rinvio pregiudiziale, attesa la definitività della pronuncia, non possono essere sollevate in questa sede e, comunque il collegio le ritiene infondate.
Invero l'articolo 363 bis del codice di procedura civile dispone che: “Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione;
2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative;
3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi”.
Condizioni tutte che ricorrevano nel giudizio nel quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale.
Ne deriva da ciò anche la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.
Nel merito, il contribuente ha eccepito la illegittimità dell'atto perché non preceduto dalla notifica di avvisi di accertamento esecutivo.
L'eccezione non è fondata.
Sono stati depositati nel primo grado di giudizio gli avvisi in rettifica, notificati a mezzo del servizio postale con consegna a mani del destinatario: avviso in rettifica IMU 2015, prot. n. 703134/1970 del 26/10/2020 notificato con raccomandata inviata il
21/12/2020 e consegnata al contribuente in data 04/01/2021;
avviso in rettifica IMU 2016, prot. n. 703135/2576 del 26/10/2020, notificato con invio raccomandata in data
21/12/2020 e consegnato al contribuente in data 04/01/2021;
avviso in rettifica IMU 2017, prot. n. 703136/2048 del 26/10/2020, notificato con invio raccomandata in data
21/12/2020 e consegnato al contribuente in data 04/01/2021;
avviso in rettifica IMU 2018, prot. n. 703141/2381 del 26/10/2020 notificato con invio raccomandata in data
21/12/2020 e consegnato al contribuente in data 04/01/2021.
La notifica di questi atti rende improponibili eccezioni su vizi precedenti e determina l'interruzione del termine di prescrizione, quinquennale, non decorso al momento della notifica dell'atto impugnato.
L'appellante ha anche sollevato eccezioni sulla legittimità dell'atto impugnato perché non preceduto da avviso di liquidazione. Il preavviso sarebbe illegittimo perché il debito sarebbe inferiore ai 20.000 euro.
L'eccezione non è fondata atteso che il debito scaduto era di euro 26.964,78.
Altro motivo di illegittima ravvisa nella mancata indicazione del valore commerciale degli immobili sui quali sarebbe stata iscritta ipoteca.
L'eccezione non è fondata in quanto, trattandosi di un preavviso, era sufficiente l'indicazione degli identificativi catastali e dell'importo del debito.
La dedotta illegittimità del preavviso perché l'importo del debito è inferiore ai 120.000 euro è infondata in quanto non è dato rinvenire alcuna norma che preveda questa causa di invalidità.
L'appello va accolto.
Le spese per la peculiarità delle questioni, vanno compensate.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado