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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/02/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 5093/2024
R.G.L. promossa
D A rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CAMMALLERI RAIMONDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Giovanni Pacini n. 5, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 17/02/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 2.4.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento unitamente alla pensione di inabilità o, in via subordinata, della sola pensione di inabilità sin dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2
cui chiese il rigetto. La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha riconosciuto alla ricorrente uno status di invalida civile pari al 84% a decorrere dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa, senza diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, le spese relative alla sua difesa vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute dalla ricorrente, ammessa a gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 18/02/2025
IL GIUDICE
Dante Martino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Dante Martino, nella causa iscritta al N. 5093/2024
R.G.L. promossa
D A rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CAMMALLERI RAIMONDO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in via Giovanni Pacini n. 5, Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, Ufficio
Legale Distrettuale , Via Laurana n. 59, con l'Avv. Rosaria CP_1
Ciancimino che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
- resistente –
All'esito dell'udienza del 17/02/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 2.4.2024 la ricorrente indicata in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., convenne in giudizio l' per sentir accertare il suo possesso dei requisiti sanitari CP_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento unitamente alla pensione di inabilità o, in via subordinata, della sola pensione di inabilità sin dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resistette in giudizio l convenuto, eccependo l'infondatezza della domanda di CP_2
cui chiese il rigetto. La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa all'odierna udienza.
La domanda è infondata.
Ed invero il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha riconosciuto alla ricorrente uno status di invalida civile pari al 84% a decorrere dall'epoca della presentazione della domanda in sede amministrativa, senza diritto all'indennità di accompagnamento (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni la domanda va respinta.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
Stante l'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio, le spese relative alla sua difesa vanno poste a carico dello Stato e liquidate con separato decreto.
Rimangono, definitivamente, a carico dell' le spese per la consulenza tecnica già CP_1
liquidate.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e dichiara che la ricorrente non è tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Pone a carico dello Stato le spese di lite sostenute dalla ricorrente, ammessa a gratuito patrocinio e liquidate con separato decreto.
Pone definitivamente a carico dell' le spese liquidate per la consulenza tecnica. CP_1
Così deciso in Palermo il 18/02/2025
IL GIUDICE
Dante Martino