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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 25/02/2026, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1183/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7612/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
MODELLO D n. 2024 EQG GCG 00001876835 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 249/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la richiesta di pagamento n. 2024EQGGCG00001876835 notificata il 8.10.2024 relativa all'omesso/insufficiente versamento del contributo unificato inerente il procedimento iscritto presso il Tribunale di Paola - Sezione Lavoro al n. 294/2020 di R.G., chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità della notificazione della richiesta di pagamento deducendo che la stessa era stata eseguita a mezzo pec presso il domicilio del difensore eletto nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Paola e che il procedimento era definito con sentenza n. 309/2024 del 9.5.2024 sicchè la notifica avrebbe dovuto essere eseguita alla parte personalmente e non già al difensore costituito;
2) la infondatezza della pretesa, rilevando di essere risultata vittoriosa nel procedimento e di aver depositato nel predetto giudizio una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti reddituali per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Con memoria depositata il 15.1.2025 si costituiva in giudizio Equitalia Giustizia s.p.a. contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate, rispettivamente, il 23.1.2026 e 29.1.2026 parte ricorrente e parte resistente insistevano nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
La doglianza sulla asserita nullità della notificazione della richiesta di pagamento non coglie nel segno poiché l'ipotetico vizio di notifica è, in ogni caso, sanato in forza del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. avendo l'atto raggiunto, comunque, lo scopo al quale era preordinato.
Deve qui darsi continuità al consolidato orientamento di legittimità (cfr. tra le altre Cass. n. 30794/2018) secondo cui "[..] La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo [..]" avendo la Suprema Corte affermato che "[..] l'invalida notifica dell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo, ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui lo stesso, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto" (Cass. 27/07/2018, n.
19974; Cass. 9/05/2008, n. 11043).
Sullo specifica questione proposta da parte ricorrente (e sul ritenuto vizio della notifica) si è poi, del resto, pronunciata la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 27604/2024) che ha affermato, per quanto qui interessa "[...] si deve respingere la tesi per cui l'invito al pagamento del contributo unificato non possa essere notificato presso il difensore del contribuente, essendo l'elezione di domicilio destinata a valere solo per le comunicazioni e notificazioni strettamente connesse al processo tributario, rimanendo pertanto escluse quelle ad esso estranee, ivi comprese quelle afferenti il diverso procedimento relativo al pagamento del contributo unificato (Cass., Sez. 6^-5, 26 agosto 2022, n. 25412) tanto in coerenza e sintonia con l'esegesi avvalorata dal giudice delle leggi, il quale, dichiarando l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., ha ritenuto che: «Non può essere condivisa la tesi del rimettente secondo cui la notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l'obbligo del pagamento del tributo costituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui al contribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilità dell'instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato. Rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il "limite inderogabile" di assicurare al contribuente una "effettiva possibilità di conoscenza dell'atto" (sentenza n. 175 del 2018). Nel caso in esame la notifica al domicilio eletto non viola il "fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti" (sentenza n. 346 del 1998). La dichiarazione del destinatario dell'inequivoca volontà di ricevere le notificazioni per il giudizio in corso presso una persona o un ufficio viene configurata dalla disposizione in esame come il presupposto per fare operare una presunzione legale non implausibile, perché fondata sulla elevata probabilità che il destinatario abbia conoscenza effettiva degli atti a lui notificati presso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto. D'altronde l'onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo al destinatario si concretizza nell'onere di acquisire informazioni dal domiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse (compreso dunque l'obbligo di pagare il contributo). La norma trova la sua ratio nel contemperamento non implausibile tra esigenze di garanzia del destinatario, principio di auto-responsabilità e onere di diligenza, da un canto, e di efficienza e buon andamento dell'amministrazione finanziaria, in quanto esonerata da approfondite ricerche anagrafiche, dall'altro» (Corte Cost., 29 marzo 2019, n. 67) [..]”.
Ciò detto, occorre ricordare la posizione della giurisprudenza di legittimità per cui “L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento [..]" (cfr., tra le altre, Cass. 40233/2021; Cass. n. 27064/2024 citata).
Tanto precisato, la doglianza sul diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato è inammissibile in questa sede siccome tardiva, avendo dovuto/potuto la parte farla valere con la tempestiva impugnazione dell'invito al pagamento che è stato notificato a mezzo PEC il 7.5.2024.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7612/2024 depositato il 12/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia Giustizia Spa - Indirizzo_1 Indirizzo_2 Roma RM
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
MODELLO D n. 2024 EQG GCG 00001876835 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 249/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 12.12.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la richiesta di pagamento n. 2024EQGGCG00001876835 notificata il 8.10.2024 relativa all'omesso/insufficiente versamento del contributo unificato inerente il procedimento iscritto presso il Tribunale di Paola - Sezione Lavoro al n. 294/2020 di R.G., chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) la nullità della notificazione della richiesta di pagamento deducendo che la stessa era stata eseguita a mezzo pec presso il domicilio del difensore eletto nel giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Paola e che il procedimento era definito con sentenza n. 309/2024 del 9.5.2024 sicchè la notifica avrebbe dovuto essere eseguita alla parte personalmente e non già al difensore costituito;
2) la infondatezza della pretesa, rilevando di essere risultata vittoriosa nel procedimento e di aver depositato nel predetto giudizio una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti reddituali per l'esenzione dal pagamento del contributo unificato.
Con memoria depositata il 15.1.2025 si costituiva in giudizio Equitalia Giustizia s.p.a. contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
Con memorie illustrative depositate, rispettivamente, il 23.1.2026 e 29.1.2026 parte ricorrente e parte resistente insistevano nelle rassegnate conclusioni.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 19.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
La doglianza sulla asserita nullità della notificazione della richiesta di pagamento non coglie nel segno poiché l'ipotetico vizio di notifica è, in ogni caso, sanato in forza del principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c. avendo l'atto raggiunto, comunque, lo scopo al quale era preordinato.
Deve qui darsi continuità al consolidato orientamento di legittimità (cfr. tra le altre Cass. n. 30794/2018) secondo cui "[..] La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo [..]" avendo la Suprema Corte affermato che "[..] l'invalida notifica dell'avviso di accertamento è sanata per raggiungimento dello scopo, ove detto vizio non abbia pregiudicato il diritto di difesa del contribuente, situazione che si realizza nell'ipotesi in cui lo stesso, in sede di ricorso giurisdizionale contro l'atto, ne abbia diffusamente contestato il contenuto" (Cass. 27/07/2018, n.
19974; Cass. 9/05/2008, n. 11043).
Sullo specifica questione proposta da parte ricorrente (e sul ritenuto vizio della notifica) si è poi, del resto, pronunciata la recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 27604/2024) che ha affermato, per quanto qui interessa "[...] si deve respingere la tesi per cui l'invito al pagamento del contributo unificato non possa essere notificato presso il difensore del contribuente, essendo l'elezione di domicilio destinata a valere solo per le comunicazioni e notificazioni strettamente connesse al processo tributario, rimanendo pertanto escluse quelle ad esso estranee, ivi comprese quelle afferenti il diverso procedimento relativo al pagamento del contributo unificato (Cass., Sez. 6^-5, 26 agosto 2022, n. 25412) tanto in coerenza e sintonia con l'esegesi avvalorata dal giudice delle leggi, il quale, dichiarando l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 248, comma 2, del d.P.R. 29 maggio 2002, n. 115, in relazione agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., ha ritenuto che: «Non può essere condivisa la tesi del rimettente secondo cui la notifica al domicilio eletto per il giudizio dal quale è scaturito l'obbligo del pagamento del tributo costituisce di per sé un vulnus del principio secondo cui al contribuente deve essere garantita una adeguata conoscibilità dell'instaurando procedimento di riscossione del contributo unificato. Rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il "limite inderogabile" di assicurare al contribuente una "effettiva possibilità di conoscenza dell'atto" (sentenza n. 175 del 2018). Nel caso in esame la notifica al domicilio eletto non viola il "fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti" (sentenza n. 346 del 1998). La dichiarazione del destinatario dell'inequivoca volontà di ricevere le notificazioni per il giudizio in corso presso una persona o un ufficio viene configurata dalla disposizione in esame come il presupposto per fare operare una presunzione legale non implausibile, perché fondata sulla elevata probabilità che il destinatario abbia conoscenza effettiva degli atti a lui notificati presso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto. D'altronde l'onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo al destinatario si concretizza nell'onere di acquisire informazioni dal domiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse (compreso dunque l'obbligo di pagare il contributo). La norma trova la sua ratio nel contemperamento non implausibile tra esigenze di garanzia del destinatario, principio di auto-responsabilità e onere di diligenza, da un canto, e di efficienza e buon andamento dell'amministrazione finanziaria, in quanto esonerata da approfondite ricerche anagrafiche, dall'altro» (Corte Cost., 29 marzo 2019, n. 67) [..]”.
Ciò detto, occorre ricordare la posizione della giurisprudenza di legittimità per cui “L'invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 D.P.R. n. 115 del 2002 è l'unico atto liquidatorio, previsto dalla legge, dell'imposta prenotata a debito, con cui viene comunicata al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pena la cristallizzazione dell'obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento [..]" (cfr., tra le altre, Cass. 40233/2021; Cass. n. 27064/2024 citata).
Tanto precisato, la doglianza sul diritto all'esenzione dal pagamento del contributo unificato è inammissibile in questa sede siccome tardiva, avendo dovuto/potuto la parte farla valere con la tempestiva impugnazione dell'invito al pagamento che è stato notificato a mezzo PEC il 7.5.2024.
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessive
€ 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.