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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3680/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Carmine Di Fulvio Presidente Relatore
Patrizia Medica Giudice
Luigina Tiziana Marganella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3680/2024 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARIA Parte_1 C.F._1
GIOVANNA DI RADO, giusta procura in atti,
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. ELVIRA SARCHESE, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti,
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 5
Con ricorso presentato in data 9.12.2024 ha agito nei confronti della coniuge Parte_1
separata chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
contratto tra le parti il 13.6.2008 in San Donaci (BR) alle medesime condizioni concordate nel Decreto di Omologa della separazione del 16.03.2023.
La resistente si è costituita in giudizio con apposita comparsa depositata in data 18.2.2025 nella quale ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proponendo un proprio piano di regolamentazione della responsabilità genitoriale.
All'udienza del 20.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni riportate nelle note congiunte depositate in data 14.3.2025 e di seguito riportate: Per_
“1 – disporre l'affido condiviso dei figli minori e ai genitori, con collocamento degli Per_2
stessi presso la madre in Montesilvano alla Via Aspromonte n.4;
2 – il padre ha il diritto di prendere i figli e tenerli con sé, salvo variazioni dettate da necessità dei minori o da quelle dei genitori, da concordare fra quest'ultimi con preavviso di almeno 48 ore, a settimane alterne, durante il periodo di apertura della scuola, il lunedì dall'uscita di scuola e sino alle ore 20:00 e dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina, con conseguente impegno del padre ad accompagnare i figli a scuola;
la seconda settimana dall'uscita di scuola del mercoledì fino al venerdì mattina con conseguente impegno del padre ad accompagnare i figli a scuola;
durante il periodo di chiusura della scuola, rimarrà inalterato il calendario, con prelievo del padre dei ragazzi dall'abitazione alle ore 14.00 e riconsegna alle ore 9.00 del mattino;
2.a - per le ferie estive il padre avrà diritto ad una settimana consecutiva per il mese di luglio e una settimana consecutiva per il mese di agosto;
nello stesso modo, anche la madre potrà tenere con sé i minori per una settimana consecutiva per il mese di luglio ed una per il mese di agosto durante i quali saranno sospesi i diritti di visita paterni.
Relativamente ai tempi che i minori trascorreranno con il padre, i coniugi stabiliscono sin d'ora che negli anni dispari il padre sceglierà la settimana di luglio e la madre quelli di agosto, mentre negli anni pari il padre sceglierà la settimana per il mese di agosto e la madre quella di luglio, con date da comunicarsi entro il 30.04 di ogni anno, ovvero in caso di impossibilità di conoscere con tanto anticipo il piano ferie lavorativo, non appena sarà comunicato dalle rispettive aziende, ed in ogni caso con almeno trenta giorni di preavviso;
pagina 2 di 5 2.b - nel periodo di vacanze natalizie e di fine anno, il padre terrà i figli dalle ore 10:30 del 24.12 e fino alle ore 10.00 del 30.12 negli anni a numerazione pari e dalle ore 10:00 del 30.12 fino alle ore
10:00 del 06.01. negli anni a numerazione dispari;
2.c - nel periodo di vacanze pasquali il padre terrà i figli dalle ore 10:30 alle ore 20:00 della
Domenica di Pasqua degli anni a numerazione pari e del Lunedì dell'Angelo degli anni a numerazione dispari;
2.d - il giorno del compleanno del Signor ed il giorno della Festa del Papà, Parte_1 indipendentemente dalla collocazione, il padre potrà avere i minori con sé dall'uscita di scuola
(ovvero dalle ore 10:00 se giorno festivo), fino alle ore 10:00 del giorno successivo. Nello stesso modo, indipendentemente dalla collocazione, il giorno del suo compleanno ed il giorno della Festa della
Mamma la Signora potrà tenere con sé i minori dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 10:00 se CP_1
giorno festivo), fino alle ore 10:00 del giorno successivo;
Per_ 2.e - il giorno del proprio compleanno, e saranno con ciascun genitore, ad anni alterni Per_2
ed indipendentemente dalla collocazione, negli anni a numerazione pari con il padre mentre in quelli dispari con la madre, dall'uscita di scuola (ovvero dalle 10:00 se giorno festivo) fino alle ore 20:00 e con l'altro genitore dalle ore 20:00 sino al rientro a scuola del giorno successivo (ovvero alle 10:00 se giorno festivo); salvo diversi accordi e salva la facoltà dell'altro genitore di partecipare alla festa di socializzazione organizzata per i minori;
3 – verserà entro il giorno 20 di ogni mese, alla , quale contributo al Parte_1 CP_1
mantenimento dei figli la somma complessiva di euro 528,15 (suddivisa tra gli stessi in parti uguali), con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, oltre, per i figli, le spese straordinarie, individuate secondo Protocollo del Tribunale di Pescara, scolastiche, mediche non coperte dal SS.N. e ludiche/sportive dei minori, nella misura del 50%, come preventivamente concordate e successivamente documentante;
Assegno Unico per 2/3 alla e per 1/3 al CP_1
. Parte_1
4 – Dare atto che i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto nessuno dei due è tenuto al mantenimento dell'altro.
5 – A decorrere dalla sottoscrizione delle presenti note nessuno è autorizzato, genitori compresi, a pubblicare foto ritraenti i minori su profili social (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: facebook, instagram, tik.tok, twitter ecc..) ed all'uopo entrambi i genitori si impegnano a far rispettare il diniego all'esposizione mediatica dei predetti minori a tutte le persone ad essi vicine e/o riferibili (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: compagne/i, nonni, zii, parenti, amici), salvo le autorizzazioni che di volta in volta i genitori si impegnano reciprocamente a rilasciare esclusivamente pagina 3 di 5 in favore dell'istituto scolastico frequentato e delle società sportive cui i minori aderiscono in ragione delle attività ricreative praticate.
6 – Compensare integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.
7 – Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Donaci (BR) di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nel
Comune di residenza di ciascuno dei coniugi.”.
Nulla osta all'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in discussione - proposta dalla parte ricorrente e alla quale la parte convenuta ha aderito - ai sensi dell'art.3 L.898/1970, essendo stato omologato l'accordo di tra i coniugi con decreto del Tribunale di
Pescara del 2.3.23, pubblicato in data 16.3.2023, essendo decorso il termine minimo previsto da detta disposizione a decorrere dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale e non essendo stata eccepita dalla parte convenuta l'interruzione della separazione.
Tale situazione obiettiva evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale, onde la domanda va accolta e va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Possono, poi, essere recepite le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, in quanto conformi agli interessi dei figli minori e non contrarie a norme imperative.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Parte_1
e il 13.6.2008 in San Donaci (BR) (trascritto nel registro degli atti
[...] CP_1
di matrimonio del medesimo Comune al n. 7, parte II, serie A, anno 2008) alle condizioni concordate dalle parti e riportate in motivazione;
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di San Donaci di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Pescara 7 aprile 2025
Il Presidente estensore
Carmine Di Fulvio
pagina 4 di 5 Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei figli delle medesime.
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