Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 04/05/2026, n. 8134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8134 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08134/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01634/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1634 del 2026, proposto da-OMISSIS- in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale su -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Isabel De Lima e Laura Castaldo, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Giugliano, via Ripuaria n. 185;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comune di Gazzo Veronese, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
del giudicato formatosi in conseguenza dell’Ordinanza resa dal Tribunale Ordinario di Roma - Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione, pubblicata in data 08.07.2024 n. R.G. 38778/2022 e passata in giudicato, con riferimento alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello Stato Civile, da effettuarsi a cura dell’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Gazzo Veronese (Verona);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. EN TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Con il ricorso in epigrafe si chiede l’ottemperanza della dell’ordinanza in data 08.07.2024, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis avanzata dagli odierni ricorrenti, ed ha conseguentemente ordinato al Ministero dell’Interno e per esso, all’Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle necessarie iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge nei registri dello stato civile di tale cittadinanza, e di provvedere altresì alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Si lamenta, nello specifico, che nonostante la diffida inviata all’Ente civico, la succitata ordinanza non è stata ancora eseguita dal Ministero dell’Interno e, per esso, dall’Ufficiale di Stato Civile presso il Comune di Gazzo Veronese.
Si chiede pertanto che l’intestato Tribunale ordini al suddetto Ufficiale di Stato Civile di ottemperare all’ordinanza suddetta e nomini altresì un commissario ad acta che adotti tutte le opportune misure attuative in casi di persistente inadempimento.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Ciò posto il Collegio rammenta che:
- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;
- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;
- l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.
Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione, non avendo a tutt’oggi l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gazzo Veronese provveduto ad ottemperare all’ordinanza del Tribunale di Roma in data 08.07.2024, nonostante la diffida di parte ricorrente.
Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Gazzo Veronese provveda, entro il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, a dare completa ed esaustiva esecuzione al giudicato di cui alla suddetta ordinanza del Tribunale di Roma datata 08.07.2024, procedendo alle necessarie iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte ricorrente, dando altresì comunicazione alle autorità consolari competenti.
Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Verona, con facoltà di delega ad altro funzionario della Prefettura, affinché provveda in luogo dell’Amministrazione intimata.
Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo che sia decorso inutilmente il termine di 90 giorni di cui al superiore paragrafo.
Il compenso dovuto al commissario va posto a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Tenuto comunque conto delle note situazioni di cronico sotto-organico in cui solitamente si trovano le piccole Amministrazioni comunali incaricate di procedere alla trascrizioni delle cittadinanze iure sanguinis , le quali non si limitano soltanto alla pedissequa iscrizione, ma svolgono una serie di accertamenti sulla regolarità e completezza della documentazione (risalente anche di secoli) che spesso comportano inevitabili lungaggini nella procedura, si rinvengono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti in causa, secondo l’orientamento di questa Sezione (vedi, da ultimo, T.A.R. Lazio, Roma, sez. V bis, n. 14589/2024).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina gli adempimenti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO ZE, Presidente
EN TE, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| EN TE | LO ZE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.