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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 185/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente DICUONZO RUGGIERO, Relatore BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 374/2021 depositato il 17/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Ricorrente_4 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_5 CF_Ricorrente_5 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_6 CF_Ricorrente_6 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 CF_Ricorrente_7 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_8 CF_Ricorrente_8 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag.entrate - Riscossione - AS PI E FE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 14/01/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190008540759000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190009635533000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190008749811000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190010611225000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190008267019000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190009557590000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190009211874000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190009176904000 CONTRIBUTI CONS 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: si riportano alle conclusioni rassegnati negli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti indicati in epigrafe (coincidenti parzialmente con i soggetti proponenti il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio) proponevano appello avverso la sentenza n.20/2021 con la quale la CTP di AS PI rigettava il ricorso proposto nei confronti delle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, emesse dall'Agenzia della Riscossione sulla scorta dei ruoli emessi dal CONSORZIO di BONIFICA delle MARCHE relativamente alle quote consortili dovute per l'anno 2018. I contribuenti, sostanzialmente ribadendo le doglianze formulate in primo grado, sostenevano nel merito la insussistenza della pretesa impositiva per difetto del presupposto del beneficio fondiario. Il Consorzio resisteva deducendo che i fondi erano sono ricompresi nel perimetro consortile e avevano beneficiato delle opere (controllo/monitoraggio reticolo idrografico), mentre l'Agenzia della Riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la infondatezza dell'appello nel merito. All'udienza del 9 febbraio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Osserva questo Collegio che ai sensi del RD 215/1933, art. 10, il contributo consortile è dovuto dai proprietari degli immobili del comprensorio che traggano beneficio dalla bonifica, intendendosi per beneficio un vantaggio diretto e specifico incidente sulla qualità del fondo ed in un incremento o in una conservazione del suo valore, non essendo sufficiente una utilità meramente generale o riflessa sul territorio. Giova ricordare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità di previsioni regionali che impongono il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario, ribadendo che il tributo fondiario va corrisposto subordinatamente alla presenza del beneficio quale criterio indefettibile di imposizione e riparto, in coerenza con la natura tributaria del contributo consortile di scopo. Fatta questa premessa di ordine generale, è importante evidenziare che, sul piano concettuale, occorre distinguere il comprensorio dal perimetro di contribuenza: la presunzione di beneficio e l'esonero probatorio del Consorzio operano per i soli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza, oggetto di specifica perimetrazione e pubblicità della trascrizione, non già per il generico inserimento nel comprensorio di attività consortile. In proposito, va rilevato che la Legge Regionale n. 13/2013 assegna al Piano Generale di Bonifica (art. 4) la funzione di atto programmatorio regionale che definisce linee, priorità, tempi, costi e opere pubbliche e private, al quale si correlano gli atti di classifica e riparto. Ciò posto, deve rimarcarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, grava sul Consorzio la prova delle opere eseguite e del vantaggio diretto e specifico in favore del fondo. Ebbene, va rilevato che, nel caso di specie, il Consorzio ha omesso di dimostrare la ricorrenza del valido presupposto pianificatorio regionale, ma, soprattutto, ha omesso di fornire la prova della concreta utilità conseguita dal fondo assoggettato ad imposizione. Al riguardo, va sottolineato che il requisito della utilità, oltre ad impedire l'operatività di presunzioni a vantaggio dell'Ente non ancorate a puntuali atti e riscontri fattuali, si pone quale presupposto indefettibile dell'obbligazione contributiva (Cass. n. 36273 del 28.12.2023). Nel caso in esame, rileva questa Corte che le cartelle impugnate riportano i dati catastali degli immobili assoggettati ad imposta, ma non recano alcuna indicazione circa le opere di bonifica o di miglioramento fondiario, la spesa complessiva, la quota al netto di finanziamenti pubblici, i criteri millesimali specificamente applicati al fondo e il nesso causale con il beneficio in ipotesi conseguito dai contribuenti. Manifesto, pertanto, è il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Ente impositore. Alla luce delle precedenti considerazioni si impone, dunque, l'accoglimento dell'appello con conseguente annullamento delle cartelle impugnate. Le oscillazioni giurisprudenziali registratesi nella materia trattata giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese processuali del grado. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO MASSIMO BORETTI
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
BORETTI MASSIMO, Presidente DICUONZO RUGGIERO, Relatore BASCUCCI SANTE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 374/2021 depositato il 17/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_2 CF_Ricorrente_2 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_3 CF_Ricorrente_3 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 CF_Ricorrente_4 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_5 CF_Ricorrente_5 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_6 CF_Ricorrente_6 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_7 CF_Ricorrente_7 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
Ricorrente_8 CF_Ricorrente_8 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro Ag.entrate - Riscossione - AS PI E FE
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Consorzio Di Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 20/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 1 e pubblicata il 14/01/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190008540759000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190009635533000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190008749811000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190010611225000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190008267019000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190009557590000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190009211874000 CONTRIBUTI CONS 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 00820190009176904000 CONTRIBUTI CONS 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: si riportano alle conclusioni rassegnati negli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I contribuenti indicati in epigrafe (coincidenti parzialmente con i soggetti proponenti il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio) proponevano appello avverso la sentenza n.20/2021 con la quale la CTP di AS PI rigettava il ricorso proposto nei confronti delle cartelle di pagamento indicate in epigrafe, emesse dall'Agenzia della Riscossione sulla scorta dei ruoli emessi dal CONSORZIO di BONIFICA delle MARCHE relativamente alle quote consortili dovute per l'anno 2018. I contribuenti, sostanzialmente ribadendo le doglianze formulate in primo grado, sostenevano nel merito la insussistenza della pretesa impositiva per difetto del presupposto del beneficio fondiario. Il Consorzio resisteva deducendo che i fondi erano sono ricompresi nel perimetro consortile e avevano beneficiato delle opere (controllo/monitoraggio reticolo idrografico), mentre l'Agenzia della Riscossione eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva nonché la infondatezza dell'appello nel merito. All'udienza del 9 febbraio 2026 il Collegio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato. Osserva questo Collegio che ai sensi del RD 215/1933, art. 10, il contributo consortile è dovuto dai proprietari degli immobili del comprensorio che traggano beneficio dalla bonifica, intendendosi per beneficio un vantaggio diretto e specifico incidente sulla qualità del fondo ed in un incremento o in una conservazione del suo valore, non essendo sufficiente una utilità meramente generale o riflessa sul territorio. Giova ricordare che la Corte costituzionale con la sentenza n. 188/2018 ha dichiarato l'illegittimità di previsioni regionali che impongono il contributo indipendentemente dal beneficio fondiario, ribadendo che il tributo fondiario va corrisposto subordinatamente alla presenza del beneficio quale criterio indefettibile di imposizione e riparto, in coerenza con la natura tributaria del contributo consortile di scopo. Fatta questa premessa di ordine generale, è importante evidenziare che, sul piano concettuale, occorre distinguere il comprensorio dal perimetro di contribuenza: la presunzione di beneficio e l'esonero probatorio del Consorzio operano per i soli immobili inclusi nel perimetro di contribuenza, oggetto di specifica perimetrazione e pubblicità della trascrizione, non già per il generico inserimento nel comprensorio di attività consortile. In proposito, va rilevato che la Legge Regionale n. 13/2013 assegna al Piano Generale di Bonifica (art. 4) la funzione di atto programmatorio regionale che definisce linee, priorità, tempi, costi e opere pubbliche e private, al quale si correlano gli atti di classifica e riparto. Ciò posto, deve rimarcarsi che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, grava sul Consorzio la prova delle opere eseguite e del vantaggio diretto e specifico in favore del fondo. Ebbene, va rilevato che, nel caso di specie, il Consorzio ha omesso di dimostrare la ricorrenza del valido presupposto pianificatorio regionale, ma, soprattutto, ha omesso di fornire la prova della concreta utilità conseguita dal fondo assoggettato ad imposizione. Al riguardo, va sottolineato che il requisito della utilità, oltre ad impedire l'operatività di presunzioni a vantaggio dell'Ente non ancorate a puntuali atti e riscontri fattuali, si pone quale presupposto indefettibile dell'obbligazione contributiva (Cass. n. 36273 del 28.12.2023). Nel caso in esame, rileva questa Corte che le cartelle impugnate riportano i dati catastali degli immobili assoggettati ad imposta, ma non recano alcuna indicazione circa le opere di bonifica o di miglioramento fondiario, la spesa complessiva, la quota al netto di finanziamenti pubblici, i criteri millesimali specificamente applicati al fondo e il nesso causale con il beneficio in ipotesi conseguito dai contribuenti. Manifesto, pertanto, è il mancato assolvimento dell'onere della prova incombente sull'Ente impositore. Alla luce delle precedenti considerazioni si impone, dunque, l'accoglimento dell'appello con conseguente annullamento delle cartelle impugnate. Le oscillazioni giurisprudenziali registratesi nella materia trattata giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese processuali del grado. Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 9 febbraio 2026. IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE RUGGIERO DICUONZO MASSIMO BORETTI