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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 20/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
Il giudice del lavoro del Tribunale di Paola, dottor Antonio Dinatolo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1987/2019 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Calabria Parte_1
-RICORRENTE-
contro in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Niccoli
-RESISTENTE-
oggetto: retribuzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso del 17.12.2019, parte ricorrente in epigrafe, dirigente medico di
Diabetologia in servizio presso il P.O. di con orario di 38 ore settimanali, Pt_2
deduceva: che, con decorrenza dal 15.06.2017, - a seguito della cessazione dal servizio del dottor , specialista ambulatoriale per 20 ore settimanali nella branca Persona_1
di Diabetologia presso la struttura sanitaria di Diamante e - veniva incaricato Pt_3
Cont dall' convenuta, con disposizioni di servizio dell'8.06.2017 Prot. N. 0085081 e del
9.06.2017 Prot. N. 0085924, di effettuare due accessi settimanali per cinque ore di attività di diabetologia presso la struttura di Diamante e , al di fuori del debito orario Pt_3 istituzionale;
che, come documentato dai giustificativi emessi dall'
[...]
[...
[...] dal 1.06.2017 al 28.02.2018, ha svolto regolarmente tali Parte_4
prestazioni, da considerarsi aggiuntive ai sensi delle vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale;
che, in particolare, le prestazioni lavorative effettuate ammontavano a complessive 256 ore, per un importo totale di € 15.360,00, e che, nonostante i numerosi solleciti bonari in forma verbale e una formale lettera di messa in mora del 5.03.2019, tali Cont somme non le venivano corrisposte dall' convenuta. Tanto premesso, ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Paola chiedendogli “In via preliminare accertare e dichiarare che il ricorrente ha prestato attività lavorativa presso la struttura sanitaria di
Diamante e , al fine di garantire la continuità del servizio assistenziale ai pazienti Pt_3
diabetici in trattamento sul territorio;
accertare e dichiarare che le ore lavorate dal Dott.
siano pari a 256 totali e che la somma complessiva lui spettante a titolo di Pt_1
retribuzione per tali ore aggiuntive è pari a Euro 15.360,00; in via principale condannare
l' a corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 15.360,00, Controparte_1
a titolo di retribuzione per i due accessi settimanali per 5 ore di attività di diabetologia presso la struttura di Diamante e Scalea,dall'1.06.2017 al 28.02.2018 oltre rivalutazione monetaria, interessi moratori e interessi legali dal dì del dovuto;
”. Vinte le spese di lite da distrarsi.
Cont Deve essere revocata la contumacia dell' convenuta - pronunciata all'udienza del
26.11.2020 - la quale si è tardivamente costituita in giudizio ed ha variamente argomentato per l'infondatezza del ricorso.
Acquisita la documentazione offerta dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa a seguito del deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., in conformità al decreto, ritualmente comunicato alle parti costituite, che ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
2. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Parte ricorrente rivendica in questo giudizio la retribuzione per l'espletamento di Cont prestazioni aggiuntive in favore dell' convenuta, avendo posto in essere, dall'1.06.2017 al 28.02.2018, oltre alla normale attività lavorativa, due accessi settimanali di attività di diabetologia presso la struttura sanitaria di Diamante e Scalea, per complessive 256 ore.
2 2.1. Tanto precisato, preliminarmente pare opportuno porre in evidenza le distinzioni intercorrenti tra il lavoro straordinario propriamente detto e le cosiddette
“prestazioni aggiuntive”.
Orbene, mentre il primo rappresenta il prolungamento dell'ordinaria attività lavorativa oltre i limiti dell'orario normale, le seconde costituiscono uno strumento specifico, previsto dalla contrattazione collettiva, per far fronte a situazioni eccezionali quali la riduzione delle liste d'attesa o la temporanea carenza di organico.
In particolare, gli artt. 54 e 55, nonché gli artt. 14, co. 6 e 18 del CCNL – ratione temporis applicabile – dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del servizio sanitario nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003, prevedevano la remunerazione delle prestazioni sanitarie aggiuntive rese al di fuori dell'impegno di servizio in regime ambulatoriale.
L'art. 14 del C.C.N.L. citato (Orario di lavoro dei dirigenti), infatti, stabiliva al comma sesto che “Ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati ai sensi dei commi 1 e 5, sia necessario un impegno aggiuntivo, l'azienda, sulla base delle linee di indirizzo regionali di cui all'art. 9, comma 1, lettera g) ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni, può concordare con l'equipe interessata
l'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 55, comma 2 del CCNL 8 giugno 2000 in base al regolamento adottato con le procedure dell'art. 4, comma 2, lett. G). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 60,00 lordi. Nell'individuazione dei criteri generali per l'adozione di tale atto dovrà essere indicato che l'esercizio dell'attività libero professionale di cui all'art. 55 comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.”.
2.2. Tanto precisato, e volgendo lo sguardo al caso di specie, il ricorso deve trovare accoglimento alla luce degli ordinari criteri di riparto degli oneri di allegazione e prova.
Innanzitutto, è evidente che l'attività lavorativa per la quale parte ricorrente rivendica il pagamento della retribuzione deve essere qualificata in termini di “prestazioni aggiuntive”.
In secondo luogo, non è assolutamente contestata dalla parte convenuta la valenza autorizzatoria delle disposizioni di servizio, a firma del direttore generale Parte_5
allo svolgimento di “prestazioni aggiuntive” nell'interesse dell'
[...] CP_1
3 In particolare, la disposizione di servizio dell'8.06.2017 (Prot. N. 0085081), disponeva che parte ricorrente, già dirigente di Diabetologia presso il P.O. di , al fine di Pt_2
garantire la continuità del servizio a seguito della cessazione del dottor , Persona_1
avrebbe dovuto svolgere due accessi settimanali per cinque ore di attività di diabetologia presso la struttura di Diamante e (cfr. disposizione di servizio allegata al ricorso). Pt_3
Successivamente, con disposizione di servizio del 9.06.2017 (Prot. N. 0085924), in rettifica della precedente dell'8.06.2017 (Prot. N. 0085081), il direttore generale Parte_5 specificava, inequivocabilmente, che “gli accessi di cinque ore di attività di
[...]
diabetologia presso le strutture di Diamante e saranno espletati al di fuori del Pt_6
debito orario istituzionale e che le stesse saranno considerate quali prestazioni aggiuntive ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali” (cfr. disposizione di servizio allegata al ricorso).
2.3. Parte ricorrente ha provato anche l'effettivo svolgimento di “prestazioni aggiuntive”.
In particolare, tale prova può dirsi raggiunta alla luce di quanto risultante dai prospetti dei giustificativi rilasciati dall' tutti debitamente controfirmati dalla CP_1
“Direzione Sanitaria”, attraverso i quali il dirigente medico dell'ente resistente ha attestato, per il periodo oggetto di contestazione, l'effettivo svolgimento delle
“prestazioni aggiuntive”, indicando la data, l'orario di inizio e fine delle prestazioni, nonché il numero complessivo di ore e di giorni di svolgimento delle stesse (cfr. giustificativi allegati al ricorso).
Del resto, quanto alle modalità di rendicontazione dell'effettivo svolgimento delle
“prestazioni aggiuntive”, nella stessa disposizione di servizio del 9.06.2017 (Prot. N.
0085924) era specificato che “Sarà cura delle Direzione Distrettuale di documentare
l'espletamento delle ore di attività che trasmetterà all'Ufficio del personale per il seguito di competenza”.
2.4. Alla luce di tali premesse, sussistendo in atti prova che il ricorrente ha svolto
“prestazioni aggiuntive” nel periodo rivendicato, per un numero di ore pari a 246 – in particolare, dal totale di 256 ore risultanti dagli allegati prospetti se ne devono sottrarre
10, poiché le “prestazioni aggiuntive” espletate dal ricorrente nei giorni 13 e 14
Novembre 2017 sono state attestate erroneamente due volte (cfr. pagg. 2 e 3 giustificativi
Cont allegati al ricorso) – l' resistente deve essere condannata a corrispondergli a titolo di
4 retribuzione per le causali di cui al ricorso la somma pari ad € 14.760.00 (246 x 60 =
14.760,00).
In particolare, ai fini della determinazione del quantum deve farsi applicazione della tariffa oraria prevista dall'art. 14 comma 6 del CCNL Dirigenza medica, ratione temporis applicabile, il quale stabiliva che “[…] La misura della tariffa oraria da erogare, per tali prestazioni, è di € 60,00 lordi. […]”.
Sulla somma di € 14.760,00, competono i soli interessi legali e non anche la richiesta rivalutazione monetaria, poiché la natura retributiva dell'attribuzione economica a cui il ricorrente ha diritto rende applicabile il divieto di cumulo degli accessori introdotto dall'art. 22, c. 36, della L. 23/12/1994, n. 724 ed ancora vigente per i dipendenti pubblici dopo l'intervento parzialmente demolitorio della sentenza della Corte Costituzionale n.
459 del 16/11/2000.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei parametri minimi fissati dal d.m. 55/2014, come aggiornati dal d.m. 147/2022, tenuto conto della materia (causa di lavoro), del valore della controversia (scaglione da
5.201,00 a 26.000,00) e dell'assenza di un'autonoma fase istruttoria, con distrazione in favore del procuratore attoreo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' in persona del l.r.p.t., CP_1
a corrispondere a , per le causali di cui al ricorso, la somma Parte_1 pari ad € 14.760.00, oltre agli interessi legali dalla scadenza dei singoli crediti al soddisfo;
2) Condanna l' in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite in CP_1 favore di , che liquida in € 118,50 per esborsi, € 2.109,00 Parte_1
per onorari, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Paola, 20.01.2025.
Il Giudice
Antonio Dinatolo
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