Sentenza 29 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 29/11/2022, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/11/2022
N. 01884/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00984/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 984 del 2022, proposto da
DO AC, rappresentato e difeso dall'avvocato Mariaconcetta Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Uff. Scolastico Reg. Puglia - Uff VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'ottemperanza
alla sentenza T.A.R. Lecce, Sezione II, 28 luglio 2022, n. 1303.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. M. Milone per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) con ricorso r.g.n. 760/2022 l’odierno ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce prot. n. 7415 del 26.4.2022, con cui erano stare rese note le dotazioni organiche (c.d. “Organico di Diritto”) del personale docente della Scuola sec. di I° grado LEMM8AA012 “De Blasi” presso l’Istituto comprensivo statale LEIC8AA001 "Taviano", sito in Taviano (LE) alla P.zza Lombardo Radice, nella parte in cui non era stata prevista l’istituzione del corso curricolare di Strumento musicale di cui all’art. 11, comma 9, L. 3.5.1999, n. 124, chiesto dai genitori di giovani allievi che avevano appena ultimato la Scuola primaria di Taviano;
- b) il suddetto ricorso veniva accolto con sentenza di questa Sezione n. 1303 del 28 luglio 2022, con la quale si disponeva l’annullamento degli atti impugnati “ nella parte in cui per la Scuola Secondaria di I grado LEMM8AA012 “De Blasi” presso l’Istituto comprensivo statale LEIC8AA001 "Taviano", sito in Taviano (LE), non è stata prevista, per l’a.s. 2022/2023, la dotazione organica per il corso di strumento musicale da attivarsi per il prossimo anno scolastico ”;
- c) il medesimo annullamento, e per gli stessi motivi, veniva disposto da questa Sezione con sentenza n. 1302 del 28 luglio 2022, in accoglimento del ricorso in tal senso spiegato dai genitori di alunni che si accingevano a frequentare la scuola suddetta;
- d) col gravame in esame, il ricorrente deduce che il Decreto reso dall’Ambito di Lecce, prot. n. 15207 dell’8 agosto 2022, in esecuzione della cit. sentenza n. 1302/22, sarebbe contrario alla sentenza appena menzionata perché istituisce le ore di strumento musicale nell’organico di fatto e non di diritto.
2) Rilevato che:
- a) il ricorrente ha ottenuto in suo favore la sentenza di questa Sezione n. 1303 del 28 luglio 2022 e tanto lo legittima a proporre il giudizio di ottemperanza;
- b) dalla cit. sentenza n. 1303/2022 deriva l’obbligo conformativo, in capo alla P.A., di istituire le ore di strumento musicale nell’organico di diritto, cosa che non risulta essere stata fatta.
3) Ritenuto quindi che il ricorso vada accolto e che, per l’effetto, vada:
- a) ordinato alla P.A. di inserire le ore di strumento musicale nell’organico di diritto, conformemente alla sentenza di questa Sezione n. 1303/2022;
- b) assegnato il termine di 60 giorni per provvedere;
- c) nominato commissario ad acta il Direttore p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con assegnazione dell’ulteriore termine di 60 giorni per provvedere, con facoltà di delega e senza maturare alcun diritto al compenso.
4) Ritenuto di compensare le spese di lite, per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO