TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 20/02/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - P resident e
2. dott. Val eri a Guaragnell a - Giudi ce rel .
3. dott. S ara Mazzott a - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sott o il n. 7246/2024 R.G., prom ossa da Parte_1
(avv . I. A. R omit a), ricorrente, nei confronti di
[...] CP_1
(avv.t i I. A. Romit a e I. Fanizzi ), resist ente.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ri corso contenzi oso la ri corrent e ha propost o dom anda per sent ir di chi arare l o scioglim ent o del mat rimonio cel ebrat o con ri to civile.
Fissat a l a comparizi one pers onale delle parti, i coniugi hanno riferito di aver raggiunto un accordo e hanno deposit at o t el ematicam ent e una convenzione, da loro sottoscritt a, chi edendo dichi ararsi lo scioglim ent o del m atrimonio in cam era di consigli o, all e condizioni concordat e. Le part i hanno di chi arat o di non volersi riconcili are e di rinunciare a com pari re, avval endosi della facoltà di sost itui re l'udienza con il deposito di note scritte. Il rito da giudizi al e è st ato trasform ato i n consensual e e l a causa è stata ri messa al Collegio in cam era di consi glio.
Il P.M., sentit o, ha dichi arat o di non opporsi .
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazi one dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta compari zi one dei coniugi innanzi al
President e del Tri bunal e nel la procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va di chi arato l o s ci oglim ento del m atri moni o. Gl i accordi fra le parti non contrast ano con l e norm e i nderogabili di legge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. m od.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Le spese process uali sono compensat e come da accordo.
P.Q.M.
definit ivament e pronuncia ndo, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rit o civile tra i coni ugi anzi dett i il 29.12.1994, iscritto nel regist ro degli atti di mat rimonio del C om une di AN (BA) (anno 1994, part e I, n. 16);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci l e condi zioni concord at e con convenzione del 28.11.2024, deposit at a t elem ati cam ent e il 12.12.2024, che qui si hanno per ri prodot te e trascritt e;
5. spese compens at e.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a Civile del Tribunale, il giorno
18.02.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D O T T. VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
D O T T. GI U S E P P E DI S A B A T O
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari, Sezione 1a Civil e, ri unito in camera di consigli o in persona dei
Signori Magist rat i:
1. dott. Gius eppe Di sabato - P resident e
2. dott. Val eri a Guaragnell a - Giudi ce rel .
3. dott. S ara Mazzott a - Giudi ce ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A nell a procedura is cri tta sott o il n. 7246/2024 R.G., prom ossa da Parte_1
(avv . I. A. R omit a), ricorrente, nei confronti di
[...] CP_1
(avv.t i I. A. Romit a e I. Fanizzi ), resist ente.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ri corso contenzi oso la ri corrent e ha propost o dom anda per sent ir di chi arare l o scioglim ent o del mat rimonio cel ebrat o con ri to civile.
Fissat a l a comparizi one pers onale delle parti, i coniugi hanno riferito di aver raggiunto un accordo e hanno deposit at o t el ematicam ent e una convenzione, da loro sottoscritt a, chi edendo dichi ararsi lo scioglim ent o del m atrimonio in cam era di consigli o, all e condizioni concordat e. Le part i hanno di chi arat o di non volersi riconcili are e di rinunciare a com pari re, avval endosi della facoltà di sost itui re l'udienza con il deposito di note scritte. Il rito da giudizi al e è st ato trasform ato i n consensual e e l a causa è stata ri messa al Collegio in cam era di consi glio.
Il P.M., sentit o, ha dichi arat o di non opporsi .
È provata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n.
898/1970 e succ. modd. e segnat ament e:
➢ inizi o dell a s eparazi one dal le concordi di chi arazioni delle parti e dall a docum ent azione esi bita;
➢ durat a ini nt errott a dell a s eparazione – ormai di chi arat a i n m odo i rrevocabil e – da olt re s ei m esi a far t em po dalla avvenuta compari zi one dei coniugi innanzi al
President e del Tri bunal e nel la procedura di separazione consensuale;
➢ mancanza di eccezioni d'interruzione.
Tale situazione e l'inutile tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostit ui re l a comunione m ateri al e e spirit uale, si cché, in accoglim ent o della dom anda, va di chi arato l o s ci oglim ento del m atri moni o. Gl i accordi fra le parti non contrast ano con l e norm e i nderogabili di legge.
La m ogli e perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio con i l mat rimonio, ex art. 5 comm a 2° dell a L. n. 898/1970 e succ. m od.
Copi a dell a present e s ent enza va t rasmessa, dopo il passaggio i n giudi cato, all'Ufficiale dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Le spese process uali sono compensat e come da accordo.
P.Q.M.
definit ivament e pronuncia ndo, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rit o civile tra i coni ugi anzi dett i il 29.12.1994, iscritto nel regist ro degli atti di mat rimonio del C om une di AN (BA) (anno 1994, part e I, n. 16);
2. dichiara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunto al propri o a s eguito del mat rim onio;
3. ordi na al C ancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del
D.P.R . n. 396/2000;
4. dichiara effi caci l e condi zioni concord at e con convenzione del 28.11.2024, deposit at a t elem ati cam ent e il 12.12.2024, che qui si hanno per ri prodot te e trascritt e;
5. spese compens at e.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Sezione 1a Civile del Tribunale, il giorno
18.02.2025.
I L GI U D I C E E S T E N S O R E
D O T T. VA L E R I A GU A R A G N E L L A
I L PR E S I D E N T E
D O T T. GI U S E P P E DI S A B A T O