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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17149 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35981 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 18.11.2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] .c.f. Parte_1
e nata a [...] il 14 marzo C.F._1 Parte_2
1991, c.f. , entrambe residenti in [...], C.F._2 elettivamente domiciliate in Roma, via Lattanzio 27, presso lo studio dell'avv. Riccardo Cruciani che li rappresenta e difende come da procura in atti
- attrici/opponenti -
E di seguito “ ) con sede legale Controparte_1 CP_2 in Roma, via Altiero Spinelli 30, codice fiscale e partita IVA , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti, come da procura generale alle liti rilasciata il 14.10.2011 e autenticata per atto notaio in Roma Persona_1
(rep. 169801 – racc. 38080), elettivamente domiciliata nel suo studio, in Roma, lungotevere A. da Brescia n. 9
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui all'atto di citazione: “(…) “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi indicati: (…) In via principale e nel merito: -Accertare e dichiarare la nullita e/o
l'inefficacia delle clausole abusive del contratto di mutuo del 06/08/2020 per tutti i motivi espressi nel presente atto, nonché per vessatorietà e violazione degli art. 33, 34, 35 e 36 del D.lgs 206/2005; -Accertare e dichiarare, nullo e/o parzialmente nullo, il contratto di mutuo del 06/08/2020 in quanto privo dei requisiti minimi di legge previsti dall'art. 38 e segg. D.lgs 385/1993 e dalla delibera Cicr del 22/05/1995 e/o per
1 tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace, e/o illegittimo il precetto opposto;
- Accertare e dichiarare, nullo e/o inefficace e/o improcedibile, l'atto di precetto opposto per mancanza di indicazione della data di notifica del titolo e/o per sua omessa notificazione in violazione degli artt. 479 e 480 cpc e/o per assenza del requisito di esigibilità e certezza del credito precettato;
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi e moratori del contratto di cui è causa per violazione della normativa di verifica del merito di credito dei mutuatari e per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità del precetto notificato ovvero la nullità e/o illegittimità degli interessi convenzionali e moratorio;
in subordine accertare e dichiarare, la nullità della clausola determinativa dell'interesse corrispettivo e moratorio del contratto di finanziamento per violazione della normativa di cui agli artt. 1284 c.c. e/o le norme a tutela del consumatore di cui agli artt. 33 e seguenti del D.lgs 206/2005 e/o dell'art. 117 D.lgs 385/1993 e per l'effetto dichiarare
l'illegittimità del precetto notificato;
- Accertare e dichiarare, la nullità del contratto di mutuo e/o delle clausole determinative degli oneri ed interessi dovuti, per inosservanza dei requisiti minimi di forma e/o di pubblicità previsti dagli artt. 120 octies, 120 nonies e 117 D. lgs. 385/93 e per dichiarare l'illegittimità del precetto notificato;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi moratori pretesi in spregio all'art. 1283 cc.. e all'articolo 120 TUB e per l'effetto dichiarare
l'illegittimità del precetto notificato per le somme dovute a tale titolo;
In via istruttoria: - Ordinare all'opposta
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contrattuale, contabile relativa al rapporto, nonché dei documenti inerenti la fase precontrattuale e tutta la documentazione relativa alla valutazione del merito creditizio delle parti opponenti, nonché della valutazione dell'immobile oggetto di acquisto ed ipoteca;
- Ordinare apposita
C.T.U. estimativa per la valutazione dell'immobile, secondo i criteri prudenziali previsti dalla normativa comunitaria, al momento della sottoscrizione dell'atto di mutuo. - Ordinare apposita C.T.U. contabile per la integrale rielaborazione del rapporto, come descritti nel presente atto, con riserva di articolare specifici quesiti da sottoporre al nominando tecnico, nei termini istruttorii. Con espressa riserva di modificare, precisare e integrare le domande nei termini di legge ed in ragione dei depositi e delle avverse domande, difese;
Il tutto ed in ogni caso, con vittoria e rimborso delle spese dei diritti, oneri e competenze legali in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva perché proposta oltre i termini di legge;
- sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione del titolo e del precetto per mancanza dei presupposti di legge;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'opponente con atto di citazione notificato in data 6.09.24 perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
2 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Le sig.re ed proponevano opposizione contro il precetto Parte_1 Parte_2 alle medesime notificato per la riscossione di un importo di oltre € 154.000, dovuto sulla base di contratto di mutuo stipulato in data 6.8.2020.
Deducevano diversi vizi con riguardo al precetto in questione, alcuni riconducibili nell'ambito dell'art. 617, comma 1, c.p.c., altri nell'ambito dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
Rilevavano, così, l'omessa preventiva notifica del contratto di mutuo in forma esecutiva, nonché la mancata indicazione, all'interno del precetto, della data di notifica del titolo.
Rilevano, poi, come il contratto di mutuo in questione risultasse viziato per essere il medesimo caratterizzato dalla presenza di diverse clausole abusive e vessatorie.
Deducevano, poi, la nullità della clausola determinativa dell'interesse tanto in considerazione della omessa verifica del merito creditizio, quanto in considerazione della sua indeterminatezza.
Rilevavano, ancora, la inosservanza dei requisiti minimi di forma del contratto di mutuo stipulato.
Chiedevano, quindi, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva l'istituto di credito opposto, deducendo la piena correttezza del proprio operato e contestando, punto per punto, i motivi di opposizione svolti con l'atto introduttivo.
Con ordinanza del 30.5.2025 si ritenevano insussistenti i presupposti per l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti e si fissava udienza per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 18.11.2025, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa in decisione.
***
1. L'opposizione non è suscettibile di accoglimento, per motivi non dissimili da quelli già posti a base della ordinanza resa in sede cautelare in data 22.1.2025, con la quale era stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Deve preliminarmente osservarsi come alcuni dei motivi posti a base della opposizione siano riconducibili nell'ambito dell'art. 617, comma 1, c.p.c.: viene, così, in rilievo il motivo con il quale si deduce la omessa notifica del titolo e quello con il quale si deduce la mancata indicazione, all'interno dell'atto di precetto, della data di notifica del titolo. Posto che è la stessa parte opponente a riconoscere, nel proprio atto introduttivo, di aver ricevuto la notifica del precetto in data 27.5.2024 e posto che l'opposizione risulta notificata solo in data 6.9.2024, deve concludersi che l'opposizione sia stata introdotta una volta spirato il termine di 20 giorni previsto dal primo comma dell'art. 617 c.p.c.
2. Anche i restanti motivi di opposizione non sono suscettibili di accoglimento.
3 Preliminarmente, giova ricordare che risulta documentato che le parti mutuatarie contraevano un mutuo, nel 2020, comportante la consegna di un importo di € 160.000, riguardo al quale le stesse rilasciavano piena quietanza, impegnandosi a restituire lo stesso in 15 anni, mediante 180 rate mensili costanti dell'importo di € 947,07 ciascuna (doc. 2 di parte opposta).
La stessa parte opponente dà atto che le mutuatarie, in corso di rapporto, provvedevano al versamento di rate per circa € 15.000 (si veda pag. 8 della citazione), tanto che la stessa perizia di parte prodotta da parte attrice a supporto della propria domanda ipotizza un residuo credito ammontante quanto meno ad € 140.000,00, a fronte dell'intimazione contenuta nell'atto di precetto, di poco superiore ad € 154.000.
Già tale considerazione preliminare, in punto di fatto, pare idonea a ridimensionare significativamente la portata delle doglianze delle opponenti e la loro idoneità ad incidere sulla entità del credito azionato con il precetto.
Ciò posto, venendo ad un più puntuale esame dei motivi di opposizione e, segnatamente, con riguardo a quelli concernenti la presenza, all'interno del mutuo, di clausole abusive ai danni del consumatore, deve preliminarmente osservarsi come le indicazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/23 siano riferite alla ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto e non motivato in punto di clausole abusive, mentre non possono trovare piana applicazione nel caso di credito che trova fondamento in un atto pubblico mediante il quale viene stipulato un contratto di mutuo.
Ad ogni modo, deve pure osservarsi come, stando all'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206/2005,
l'eventuale presenza di clausole abusive, quand'anche, per ipotesi, ravvisabile, comunque condurrebbe alla declaratoria di nullità delle singole clausole, rimanendo lo stesso valido per il resto.
Del resto, quanto alla clausola determinativa dei criteri di imputazione dei pagamenti, contenuta all'art. 14 del Capitolato allegato al contratto di mutuo, la stessa non pare invero riconducibile ad alcuna delle ipotesi, elencate nell'art. 33 del Codice del Consumo, che inducono a presumere il carattere abusivo della clausola, né sembra tale da determinare un significativo squilibrio nelle pattuizioni contrattuali a carico del consumatore obbligato.
Analoghe considerazioni, poi, devono svolgersi sulla dedotta abusività della clausola che comporta l'ammortamento c.d. alla francese (dovendo segnalarsi, con riguardo a tale motivo di opposizione, anche la rilevanza della recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.
15130 del 2024), sulla clausola comportante la decadenza dal beneficio del termine e su quella comportante interessi di mora eccessivi.
4 Generica, poi, appare la deduzione concernente la abusività delle clausole che comportino esborsi aggiuntivi, non previsti nel contratto, a carico della parte obbligata, in mancanza di specifica indicazione delle clausole che costituirebbero manifestazione di tale abuso.
3. Quanto alla deduzioni di parte opponente concernenti la mancata considerazione del merito creditizio, è sufficiente osservare come le stesse si presentino come generiche, nulla specificamente deducendo parte opponente in merito alle omissioni nelle quali sarebbe incorso l'istituto di credito nel rilasciare il finanziamento oggetto di mutuo;
né, del resto, una non adeguata considerazione del merito creditizio può discendere puramente e semplicemente dal sopravvenuto inadempimento della parte mutuataria agli obblighi dedotti contrattualmente.
4. Generico e, comunque, infondato risulta anche il motivo di opposizione con il quale si deduce la nullità delle clausole determinativa degli interessi.
Il tasso di interesse, in misura fissa, risulta chiaramente indicato tanto nell'art. 1 del contratto di mutuo, quanto nel piano di ammortamento allo stesso allegato, regolarmente sottoscritto dalle parti, sicché davvero non pare ravvisabile alcuna ambiguità con riguardo alla sua determinazione.
5. Superabile appare anche il motivo di opposizione concernente l'omessa indicazione del
TAEG, venendo in rilievo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, comprendente anche gli oneri amministrativi di gestione, la cui mancata indicazione nel contratto non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 39169/21), fermo restando che, nel presente caso, il TAEG risulta specificamente indicato nel documento di sintesi del contratto (allegato “B” del contratto di mutuo).
6. Con un ultimo motivo di opposizione parte attrice deduce la illegittima capitalizzazione degli interessi moratori, dai quali sarebbero derivati ulteriori interessi, circostanza della quale, tuttavia, tanto nell'atto introduttivo, quanto nel parere pro veritate allegato allo stesso, non emerge alcuna evidenza con riferimento al caso in esame.
Alla luce di quanto precede, non resta che respingere la proposta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna delle opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, ridotte in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione.
5 Condanna e in solido, alla rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 quantificano in € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 8.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione IV
In composizione monocratica, in persona del giudice dr. Giuseppe Lauropoli, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35981 del R.G. dell'anno 2024, trattenuta in decisione nel corso dell'udienza del 18.11.2025 e vertente
TRA
nata a [...] il [...] .c.f. Parte_1
e nata a [...] il 14 marzo C.F._1 Parte_2
1991, c.f. , entrambe residenti in [...], C.F._2 elettivamente domiciliate in Roma, via Lattanzio 27, presso lo studio dell'avv. Riccardo Cruciani che li rappresenta e difende come da procura in atti
- attrici/opponenti -
E di seguito “ ) con sede legale Controparte_1 CP_2 in Roma, via Altiero Spinelli 30, codice fiscale e partita IVA , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Fioretti, come da procura generale alle liti rilasciata il 14.10.2011 e autenticata per atto notaio in Roma Persona_1
(rep. 169801 – racc. 38080), elettivamente domiciliata nel suo studio, in Roma, lungotevere A. da Brescia n. 9
- convenuta/opposta -
CONCLUSIONI
Conclusioni di cui all'atto di citazione: “(…) “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi indicati: (…) In via principale e nel merito: -Accertare e dichiarare la nullita e/o
l'inefficacia delle clausole abusive del contratto di mutuo del 06/08/2020 per tutti i motivi espressi nel presente atto, nonché per vessatorietà e violazione degli art. 33, 34, 35 e 36 del D.lgs 206/2005; -Accertare e dichiarare, nullo e/o parzialmente nullo, il contratto di mutuo del 06/08/2020 in quanto privo dei requisiti minimi di legge previsti dall'art. 38 e segg. D.lgs 385/1993 e dalla delibera Cicr del 22/05/1995 e/o per
1 tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace, e/o illegittimo il precetto opposto;
- Accertare e dichiarare, nullo e/o inefficace e/o improcedibile, l'atto di precetto opposto per mancanza di indicazione della data di notifica del titolo e/o per sua omessa notificazione in violazione degli artt. 479 e 480 cpc e/o per assenza del requisito di esigibilità e certezza del credito precettato;
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi e moratori del contratto di cui è causa per violazione della normativa di verifica del merito di credito dei mutuatari e per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità del precetto notificato ovvero la nullità e/o illegittimità degli interessi convenzionali e moratorio;
in subordine accertare e dichiarare, la nullità della clausola determinativa dell'interesse corrispettivo e moratorio del contratto di finanziamento per violazione della normativa di cui agli artt. 1284 c.c. e/o le norme a tutela del consumatore di cui agli artt. 33 e seguenti del D.lgs 206/2005 e/o dell'art. 117 D.lgs 385/1993 e per l'effetto dichiarare
l'illegittimità del precetto notificato;
- Accertare e dichiarare, la nullità del contratto di mutuo e/o delle clausole determinative degli oneri ed interessi dovuti, per inosservanza dei requisiti minimi di forma e/o di pubblicità previsti dagli artt. 120 octies, 120 nonies e 117 D. lgs. 385/93 e per dichiarare l'illegittimità del precetto notificato;
- Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità delle clausole determinative della capitalizzazione degli interessi moratori pretesi in spregio all'art. 1283 cc.. e all'articolo 120 TUB e per l'effetto dichiarare
l'illegittimità del precetto notificato per le somme dovute a tale titolo;
In via istruttoria: - Ordinare all'opposta
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contrattuale, contabile relativa al rapporto, nonché dei documenti inerenti la fase precontrattuale e tutta la documentazione relativa alla valutazione del merito creditizio delle parti opponenti, nonché della valutazione dell'immobile oggetto di acquisto ed ipoteca;
- Ordinare apposita
C.T.U. estimativa per la valutazione dell'immobile, secondo i criteri prudenziali previsti dalla normativa comunitaria, al momento della sottoscrizione dell'atto di mutuo. - Ordinare apposita C.T.U. contabile per la integrale rielaborazione del rapporto, come descritti nel presente atto, con riserva di articolare specifici quesiti da sottoporre al nominando tecnico, nei termini istruttorii. Con espressa riserva di modificare, precisare e integrare le domande nei termini di legge ed in ragione dei depositi e delle avverse domande, difese;
Il tutto ed in ogni caso, con vittoria e rimborso delle spese dei diritti, oneri e competenze legali in favore dello scrivente procuratore dichiaratosi antistatario”.
Comparsa di risposta di parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva perché proposta oltre i termini di legge;
- sempre in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione del titolo e del precetto per mancanza dei presupposti di legge;
- nel merito, rigettare tutte le domande proposte dall'opponente con atto di citazione notificato in data 6.09.24 perché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio”.
2 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Le sig.re ed proponevano opposizione contro il precetto Parte_1 Parte_2 alle medesime notificato per la riscossione di un importo di oltre € 154.000, dovuto sulla base di contratto di mutuo stipulato in data 6.8.2020.
Deducevano diversi vizi con riguardo al precetto in questione, alcuni riconducibili nell'ambito dell'art. 617, comma 1, c.p.c., altri nell'ambito dell'art. 615, comma 1, c.p.c.
Rilevavano, così, l'omessa preventiva notifica del contratto di mutuo in forma esecutiva, nonché la mancata indicazione, all'interno del precetto, della data di notifica del titolo.
Rilevano, poi, come il contratto di mutuo in questione risultasse viziato per essere il medesimo caratterizzato dalla presenza di diverse clausole abusive e vessatorie.
Deducevano, poi, la nullità della clausola determinativa dell'interesse tanto in considerazione della omessa verifica del merito creditizio, quanto in considerazione della sua indeterminatezza.
Rilevavano, ancora, la inosservanza dei requisiti minimi di forma del contratto di mutuo stipulato.
Chiedevano, quindi, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva l'istituto di credito opposto, deducendo la piena correttezza del proprio operato e contestando, punto per punto, i motivi di opposizione svolti con l'atto introduttivo.
Con ordinanza del 30.5.2025 si ritenevano insussistenti i presupposti per l'assunzione dei mezzi istruttori richiesti dalle parti e si fissava udienza per la rimessione della causa in decisione.
All'udienza del 18.11.2025, sulla precisazione delle conclusioni delle parti, la causa veniva rimessa in decisione.
***
1. L'opposizione non è suscettibile di accoglimento, per motivi non dissimili da quelli già posti a base della ordinanza resa in sede cautelare in data 22.1.2025, con la quale era stata respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Deve preliminarmente osservarsi come alcuni dei motivi posti a base della opposizione siano riconducibili nell'ambito dell'art. 617, comma 1, c.p.c.: viene, così, in rilievo il motivo con il quale si deduce la omessa notifica del titolo e quello con il quale si deduce la mancata indicazione, all'interno dell'atto di precetto, della data di notifica del titolo. Posto che è la stessa parte opponente a riconoscere, nel proprio atto introduttivo, di aver ricevuto la notifica del precetto in data 27.5.2024 e posto che l'opposizione risulta notificata solo in data 6.9.2024, deve concludersi che l'opposizione sia stata introdotta una volta spirato il termine di 20 giorni previsto dal primo comma dell'art. 617 c.p.c.
2. Anche i restanti motivi di opposizione non sono suscettibili di accoglimento.
3 Preliminarmente, giova ricordare che risulta documentato che le parti mutuatarie contraevano un mutuo, nel 2020, comportante la consegna di un importo di € 160.000, riguardo al quale le stesse rilasciavano piena quietanza, impegnandosi a restituire lo stesso in 15 anni, mediante 180 rate mensili costanti dell'importo di € 947,07 ciascuna (doc. 2 di parte opposta).
La stessa parte opponente dà atto che le mutuatarie, in corso di rapporto, provvedevano al versamento di rate per circa € 15.000 (si veda pag. 8 della citazione), tanto che la stessa perizia di parte prodotta da parte attrice a supporto della propria domanda ipotizza un residuo credito ammontante quanto meno ad € 140.000,00, a fronte dell'intimazione contenuta nell'atto di precetto, di poco superiore ad € 154.000.
Già tale considerazione preliminare, in punto di fatto, pare idonea a ridimensionare significativamente la portata delle doglianze delle opponenti e la loro idoneità ad incidere sulla entità del credito azionato con il precetto.
Ciò posto, venendo ad un più puntuale esame dei motivi di opposizione e, segnatamente, con riguardo a quelli concernenti la presenza, all'interno del mutuo, di clausole abusive ai danni del consumatore, deve preliminarmente osservarsi come le indicazioni contenute nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 9479/23 siano riferite alla ipotesi di decreto ingiuntivo non opposto e non motivato in punto di clausole abusive, mentre non possono trovare piana applicazione nel caso di credito che trova fondamento in un atto pubblico mediante il quale viene stipulato un contratto di mutuo.
Ad ogni modo, deve pure osservarsi come, stando all'art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 206/2005,
l'eventuale presenza di clausole abusive, quand'anche, per ipotesi, ravvisabile, comunque condurrebbe alla declaratoria di nullità delle singole clausole, rimanendo lo stesso valido per il resto.
Del resto, quanto alla clausola determinativa dei criteri di imputazione dei pagamenti, contenuta all'art. 14 del Capitolato allegato al contratto di mutuo, la stessa non pare invero riconducibile ad alcuna delle ipotesi, elencate nell'art. 33 del Codice del Consumo, che inducono a presumere il carattere abusivo della clausola, né sembra tale da determinare un significativo squilibrio nelle pattuizioni contrattuali a carico del consumatore obbligato.
Analoghe considerazioni, poi, devono svolgersi sulla dedotta abusività della clausola che comporta l'ammortamento c.d. alla francese (dovendo segnalarsi, con riguardo a tale motivo di opposizione, anche la rilevanza della recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite n.
15130 del 2024), sulla clausola comportante la decadenza dal beneficio del termine e su quella comportante interessi di mora eccessivi.
4 Generica, poi, appare la deduzione concernente la abusività delle clausole che comportino esborsi aggiuntivi, non previsti nel contratto, a carico della parte obbligata, in mancanza di specifica indicazione delle clausole che costituirebbero manifestazione di tale abuso.
3. Quanto alla deduzioni di parte opponente concernenti la mancata considerazione del merito creditizio, è sufficiente osservare come le stesse si presentino come generiche, nulla specificamente deducendo parte opponente in merito alle omissioni nelle quali sarebbe incorso l'istituto di credito nel rilasciare il finanziamento oggetto di mutuo;
né, del resto, una non adeguata considerazione del merito creditizio può discendere puramente e semplicemente dal sopravvenuto inadempimento della parte mutuataria agli obblighi dedotti contrattualmente.
4. Generico e, comunque, infondato risulta anche il motivo di opposizione con il quale si deduce la nullità delle clausole determinativa degli interessi.
Il tasso di interesse, in misura fissa, risulta chiaramente indicato tanto nell'art. 1 del contratto di mutuo, quanto nel piano di ammortamento allo stesso allegato, regolarmente sottoscritto dalle parti, sicché davvero non pare ravvisabile alcuna ambiguità con riguardo alla sua determinazione.
5. Superabile appare anche il motivo di opposizione concernente l'omessa indicazione del
TAEG, venendo in rilievo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, comprendente anche gli oneri amministrativi di gestione, la cui mancata indicazione nel contratto non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cass. n. 39169/21), fermo restando che, nel presente caso, il TAEG risulta specificamente indicato nel documento di sintesi del contratto (allegato “B” del contratto di mutuo).
6. Con un ultimo motivo di opposizione parte attrice deduce la illegittima capitalizzazione degli interessi moratori, dai quali sarebbero derivati ulteriori interessi, circostanza della quale, tuttavia, tanto nell'atto introduttivo, quanto nel parere pro veritate allegato allo stesso, non emerge alcuna evidenza con riferimento al caso in esame.
Alla luce di quanto precede, non resta che respingere la proposta opposizione, con ogni conseguente effetto in merito alla condanna delle opponenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, ridotte in relazione alla particolare concentrazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Respinge l'opposizione.
5 Condanna e in solido, alla rifusione Parte_1 Parte_2 delle spese di lite in favore di che si Controparte_1 quantificano in € 7.052,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Roma, 8.12.2025.
Il Giudice dott. Giuseppe Lauropoli
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