Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17149
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Sentenza 8 dicembre 2025

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Il Tribunale di Roma, Sezione IV, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa dalle sig.re Parte_1 e Parte_2, opponenti, nei confronti di Controparte_1, opposta, in relazione a un atto di precetto notificato per la riscossione di un importo di oltre € 154.000, derivante da un contratto di mutuo stipulato in data 6 agosto 2020. Le opponenti hanno dedotto una pluralità di vizi sia con riguardo all'atto di precetto, riconducibili all'art. 617, comma 1, c.p.c., sia al contratto di mutuo, riconducibili all'art. 615, comma 1, c.p.c. Nello specifico, hanno lamentato l'omessa preventiva notifica del contratto in forma esecutiva, la mancata indicazione nel precetto della data di notifica del titolo, la presenza di clausole abusive e vessatorie, la nullità della clausola determinativa degli interessi per omessa verifica del merito creditizio e indeterminatezza, l'inosservanza dei requisiti minimi di forma del contratto, la nullità delle clausole determinative degli oneri e interessi per violazione degli artt. 120 octies, 120 nonies e 117 del D.lgs. 385/93, e la illegittima capitalizzazione degli interessi moratori in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 TUB. Hanno altresì richiesto l'esibizione di documentazione e l'espletamento di consulenze tecniche d'ufficio. La convenuta opposta ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e, nel merito, il rigetto di tutte le domande.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, ritenendo insussistenti i presupposti per l'accoglimento. In via preliminare, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, avendo le opponenti introdotto il giudizio oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617, comma 1, c.p.c., considerato che l'opposizione è stata notificata in data 6 settembre 2024, a fronte della notifica del precetto avvenuta in data 27 maggio 2024. Anche i restanti motivi di opposizione sono stati ritenuti infondati. Il giudice ha osservato che le doglianze relative alle clausole abusive non trovano piena applicazione nel caso di credito fondato su atto pubblico e che, in ogni caso, l'eventuale presenza di clausole abusive condurrebbe alla nullità delle singole clausole, non dell'intero contratto, ai sensi dell'art. 36, comma 1, del d.lgs. 206/2005. Le clausole relative all'imputazione dei pagamenti, all'ammortamento alla francese, alla decadenza dal termine e agli interessi di mora non sono state ritenute abusive né determinanti uno squilibrio significativo. Le censure relative alla mancata considerazione del merito creditizio e alla nullità delle clausole determinative degli interessi sono state giudicate generiche e infondate, dato che il tasso di interesse era chiaramente indicato nel contratto. È stato altresì escluso che la mancata indicazione del TAEG nel contratto, ma la sua presenza nel documento di sintesi, possa determinare una maggiore onerosità del finanziamento. Infine, la dedotta illegittima capitalizzazione degli interessi moratori non ha trovato riscontro probatorio. Pertanto, l'opposizione è stata respinta e le opponenti sono state condannate in solido al pagamento delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 08/12/2025, n. 17149
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 17149
    Data del deposito : 8 dicembre 2025

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