Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2011, n. 6887
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Sentenza 16 dicembre 2011

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Non è applicabile retroattivamente la norma prevista dall'art. 42, comma secondo, lett. a), della l. 29 luglio 2010, n. 120, modificativa dell'articolo 219 bis Cod. Strada, secondo la quale, quando è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si estendono al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1 bis e 1 ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'art. 116, comma primo quinquies.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2011, n. 6887
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6887
    Data del deposito : 16 dicembre 2011

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