Sentenza 16 dicembre 2011
Massime • 1
Non è applicabile retroattivamente la norma prevista dall'art. 42, comma secondo, lett. a), della l. 29 luglio 2010, n. 120, modificativa dell'articolo 219 bis Cod. Strada, secondo la quale, quando è disposta la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si estendono al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'articolo 116, commi 1 bis e 1 ter, ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'art. 116, comma primo quinquies.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/12/2011, n. 6887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6887 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente - del 16/12/2011
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1733
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere - N. 12832/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
EN EF N. IL 28/10/1985 C/;
avverso la sentenza n. 6086/2010 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del 20/12/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
lette le conclusioni del PG Dott. GALATI che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla rilevata omissione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Brescia ha applicato la pena ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato in epigrafe in ordine ai reati di cui all'art. 186, comma 2, lett. C, e art. 2 bis, e art. 187, commi 1 e 1 bis, per aver guidato un ciclomotore in stato di alterazione per assunzione di alcol e di sostanze stupefacenti.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica lamentando la mancata applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, atteso che l'imputato, allorché guidava il ciclomotore in stato di ubriachezza e sotto l'effetto di stupefacenti, cagionando pure un incidente stradale, era titolare di patente di guida e non di certificato di idoneità alla guida di ciclomotore, sicché la sanzione amministrativa va applicata, con riguardo a ciascuno degli illeciti, in riferimento al documento di abilitazione alla guida di cui l'imputato stesso è titolare.
3. Il ricorso è infondato.
Il giudice ha espressamente escluso l'applicabilità della sanzione accessoria della stessa sospensione del certificato di abilitazione alla guida essendo stato il fatto commesso prima dell'entrata in vigore del nuovo l'art. 219 bis C.d.S..
Tale valutazione è immune da censure. La giurisprudenza di questa suprema Corte è consolidata nel senso che non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita;
ne1, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso, in aderenza al condiviso insegnamento delle sezioni unite (Sez. Un., 30/1/2002, Rv. 221039). Da ultimo, tuttavia, l'articolo 219 bis del codice della strada, introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120, ha disposto che nei casi in cui una norma del codice prevede la sanzione amministrativa accessoria del ritiro, della sospensione o della revoca della patente di guida e la violazione da cui discende è commessa da un conducente di ciclomotore, le sanzioni amministrative si applicano al certificato di idoneità alla guida posseduto ai sensi dell'art. 116, commi 1 bis e 1 ter ovvero alla patente posseduta ai sensi dell'art. 116, comma 1 quinquies. Tale normativa è innovativa rispetto alla disciplina previgente come interpretata dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Essa, in breve, estende ai veicoli che possono essere condotti con il certificato di idoneità la disciplina già vigente per ciò che attiene ai mezzi per i quali è richiesta la patente. La stessa disciplina, atteso il suo contenuto sanzionatorio, tuttavia, non può essere applicata ai fatti anteriori alla richiamata L. n. 120, ai sensi dell'art. 2 cod. pen. e della L. n. 689 del 1981, art.
1. Tale contingenza si configura nel caso in esame giacché il reato è stato commesso il 2 marzo 2010.
Il ricorso deve essere conseguentemente rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012