Sentenza 5 marzo 1999
Massime • 1
Il sequestro preventivo disposto di urgenza dal PM o dalla polizia giudiziaria è provvedimento precario, destinato o ad essere implicitamente caducato ovvero ad essere sostituito dal decreto del giudice, il quale, tuttavia, non può agire "motu proprio", dovendo sempre operare su richiesta del PM. Ne consegue che un provvedimento adottato in assenza di tale richiesta dà luogo a nullità assoluta, insanabile e rilevabile, anche di ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, per violazione del principio posto dall'art 178 lettera b) cod. proc. pen. (Fattispecie nella quale il GIP aveva emesso decreto di sequestro preventivo, pur in assenza di esplicita istanza del PM che, in relazione a provvedimento ablativo, emesso di urgenza da personale del Corpo forestale dello Stato, si era limitato a chiedere la convalida dello stesso e non anche la emissione del decreto di sequestro preventivo. La Suprema corte, rilevando che la richiesta di convalida è diretta ad ottenere unicamente la convalida del provvedimento emesso in via di urgenza, ma che esso non contiene -nemmeno implicitamente- l'istanza di emissione da parte del giudice della misura cautelare reale, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del riesame che aveva rigettato la richiesta dell'imputato, il quale aveva impugnato il provvedimento di convalida del sequestro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/03/1999, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 5 marzo 1999 |
Testo completo
composta dai sigg.ri Magistrati Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 1/4/1999
Dott. Alfonso Malinconico Consigliere SENTENZA
Dott. Pasquale Lacanna Consigliere N. 1050
Dott. Francesco Calbi Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Angelo Di Popolo Consigliere N. 49027/98
in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE UC QU nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Frosinone del 26/11/1998;
udita la relazione del cons. dott. Alfonso Malinconico;
udito il P.G. dott. Carmine Di Zenzo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e del sequestro;
udita la difesa, avv. Giovanni Sofia, che ha chiesto accogliersi il ricorso;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Corpo Forestale dello Stato di Vairano Patenora il 23/10/1998 sequestrava ai sensi dell'art. 354 c.p.p. una cava di materiale calcareo in Mignano Montelungo. Con provvedimento del 4/11/1998 il GIP presso la pretura di Cassino, premesso di avere "esaminata la richiesta di convalida del P.M. in data 26/10/1998 . . . e contestuale emissione del decreto previsto dall'art. 321 comma 1 c.p.p.", convalidava il sequestro ed a sua volta disponeva il sequestro della cava.
Il tribunale di Frosinone confermava il provvedimento respingendo l'istanza di riesame proposta dal De UC "avverso il decreto di convalida del sequestro" e del "provvedimento di sequestro". È stato proposto ricorso per cassazione. Osserva la corte che dei motivi di ricorso è fondato e assorbente il secondo. Con esso si denuncia che il decreto del G.I.P., costitutivo del sequestro, era stato emesso in assenza della richiesta del P.M. e ciò in violazione degli artt. 321, comma 3 bis, e 178 lett. b) c.p.p. perché l'istanza di convalida non equivale ad implicita istanza di emissione del decreto di sequestro. L'art. 321 al primo comma prevede che in determinati casi il giudice competente a pronunciarsi nel merito, a richiesta del P.M., dispone il sequestro con decreto motivato. Secondo io stesso articolo, comma 3 bis, nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile attendere il provvedimento del giudice, il sequestro può essere disposto con decreto motivato dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria. Aggiunge però che il P.M. in ogni caso richiede al giudice la convalida e "l'emissione" del decreto previsto dal comma V.
Premesso che in data 24/10/1998 il P.M. chiese solo la convalida del sequestro "ai sensi dell'art. 321 c.p.p." si impongono due ordini di rilievi.
A) - Dal dato letterale e dall'interpretazione sistematica delle varie parti dell'art. 321 si desumono alcuni principi basilari nel senso che:
1) il sequestro preventivo normalmente è disposto dal giudice;
2) il sequestro eccezionalmente (situazione di urgenza) può essere disposto dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria;
3) in tal caso trattasi di provvedimento del tutto precario destinato ad essere o implicitamente caducato o sostituito dal decreto del giudice di cui al comma 1; 4) sempre il sequestro non può essere disposto "motu proprio" dal giudice ma deve essere preceduto dalla richiesta del P.M.; 5) in mancanza di siffatta richiesta, resta violato il principio posto dall'art. 178 lett. b) c.p.p., secondo il quale l'esercizio dell'azione penale, intesa in senso ampio, deve essere collegato all'iniziativa del P.M.; 6) detta violazione dà luogo a nullità (assoluta) insanabile, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio anche d'ufficio.
B) - Avuto riguardo al sequestro disposto dal G.I.P. nel caso di specie, diversamente da quanto affermato nel decreto del 4/11/1998, sicuramente è mancata una richiesta esplicità del P.M., essendosi lo stesso limitato ad invocare la convalida del sequestro effettuato dal Corpo Forestate dello Stato. Ma non può neanche dirsi che nell'istanza del 24/10/1998, stante la generica menzione dell'art."321 c.p.p.", possa individuarsi la richiesta implicita di emissione del decreto di sequestro. Nelle alternative poste al P.M. dalla seconda parte del comma 3 bis cit. (e cioè di restituire le cose sequestrate, di richiedere al G.I.P. la convalida e l'emissione del sequestro), il dato rilevante e condizionante ogni altra attività, allorché non si sia optato per la restituzione, è la richiesta di convalida e quindi alla stessa deve essere ricollegata la citazione dell'art. 321 nell'istanza in oggetto, come peraltro emerge dal suo tenore letterale richiede la convalida dello stesso ai sensi dell'art. 321 c.p.p."). In termini generali poi. dalla formulazione della norma, che usa un unico verbo richiedere per reggere i due complementi oggetto "convalida" e "emissione del decreto di sequestro", non può desumersi un immanente ed inscindibile nesso tra i due momenti - in modo che l'indicazione esplicita dell'uno sottintenda l'altro - perché l'uso una sola volta del verbo è rivolta ad unificarli in funzione del termine entro il quale deve essere formulata la richiesta.
Le considerazioni ora svolte sono, alla fine, giustificate dalla importanza, sul piano positivo, riservata all'iniziativa del pubblico ministero, al punto da trattarla come condizione di validità di ogni attività del giudice sicché, quale manifestazione di volontà del titolare dell'azione penale di provocare una determinata attività, non può che essere sempre esplicita.
La circostanza che essa, con tale caratteristica, nel caso di specie sia mancata, comporta la nullità (art. 179 c.p.p.) del decreto di sequestro emesso dal G.I.P. e dell'ordinanza impugnata.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro preventivo della cava emesso dal G.I.P. presso la pretura circondariale di Cassino il 4/11/1998.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999